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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17524/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto per anni con una successione di contratti a tempo determinato presso un ente di sviluppo agricolo, aveva chiesto il risarcimento del danno per l'asserito uso abusivo del contratto a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo valida la notifica dell'appello presso il domicilio digitale dei difensori dell'appellato e, nel merito, reputando applicabile la disciplina del lavoro agricolo stagionale anche in ragione della natura dell'attività svolta e delle caratteristiche del settore. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità/improcedibilità dell'appello per inesistenza o tardività della notifica; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso l'abusività della successione di contratti; 3) erronea qualificazione delle mansioni svolte come riconducibili al lavoro agricolo stagionale; 4) errata applicazione della normativa speciale regionale e collettiva, con ulteriore omesso esame di fatti decisivi; 5) censura sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'atto di appello al domicilio digitale del difensore, in linea con la giurisprudenza sul domicilio PEC del professionista. Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto, richiamando una serie di precedenti recenti: l'ente datore di lavoro non è imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.; la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; l'elenco delle attività stagionali è tassativo; le mansioni concretamente svolte e la loro effettiva stagionalità devono essere accertate in fatto, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. Il quinto motivo, sulle spese, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La censura relativa alla notifica dell'appello è stata respinta perché la notifica al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    La notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida.

  • L. n. 221/2012

    Norma di conversione richiamata per il regime del domicilio digitale.

  • D.L. n. 90/2014

    Norma di modifica che si inserisce nel sistema del domicilio digitale del difensore.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato per il sistema ReGIndE, in cui confluisce il domicilio digitale del difensore.

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    Il difensore ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei registri pubblici.

  • art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine è consentita solo per attività stagionali; l'elenco delle attività stagionali deve essere specifico e tassativo.

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001

    Non si applica all'ente datore di lavoro, perché non qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 19 D.Lgs. n. 81/2015

    Richiamato quale disciplina dei contratti a termine, applicabile solo nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite di 36 mesi vale soltanto per i rapporti stagionali.

  • art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015

    Non applicabile all'ente in quanto non imprenditore agricolo; il rinvio al regime agricolo è escluso.

  • art. 2135 c.c.

    L'ente di sviluppo agricolo è stato ritenuto non riconducibile alla nozione di imprenditore agricolo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni dei precedenti richiamati sono state recepite per relationem.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato nei motivi, ma non valorizzato come base decisiva della soluzione.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    Indicata come base istitutiva dell'ente e utile a qualificarlo come ente pubblico non economico.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Richiamata per le ulteriori competenze dell'ente e per la sua natura pubblicistica.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Ritenuta non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L'elenco delle attività stagionali è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti

    La contrattazione collettiva può rilevare solo se individua specificamente le attività stagionali; non può ampliare genericamente la deroga.

Massime di principio

  • In tema di notificazioni al difensore, la notifica eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale sia stato indicato nel precedente grado per le sole comunicazioni di cancelleria.
  • La disciplina derogatoria dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo si applica solo se il rapporto riguarda attività stagionali in senso stretto; non basta la mera appartenenza del datore di lavoro al settore agricolo o la ciclicità dell'attività produttiva.
  • Ai fini della legittimità dei contratti a termine per attività stagionali, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva riconducibilità alla stagionalità; non è sufficiente un richiamo astratto alla natura dell'impresa.
  • L'onere di provare che il lavoratore sia stato addetto esclusivamente ad attività stagionali o ad attività strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
  • L'elenco legale delle attività stagionali è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva può operare solo se individua in modo specifico le attività connotate da stagionalità.
  • Un ente pubblico non economico di sviluppo agricolo non è, per ciò solo, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., sicché non gli si applica automaticamente la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro agricoli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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