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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01937/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, notificato via PEC, per un importo complessivo di euro 24.857,00 oltre sanzioni. La società contribuente, successore della originaria destinataria dell’atto, aveva impugnato l’avviso deducendo: l’inesistenza/nullità della notificazione telematica e la mancanza di forma, sottoscrizione e autenticità dell’atto; il difetto di motivazione per mancata indicazione nell’avviso dell’atto amministrativo che legittimava l’affidamento del servizio alla società concessionaria; l’illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, in ragione delle modifiche intervenute sulla disciplina della notifica e dell’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione. La CTR aveva rigettato l’appello, ritenendo legittima la notifica, valido l’affidamento del servizio alla concessionaria e infondata la censura sulle sanzioni. In cassazione la contribuente ha riproposto tre motivi: violazione del CAD e delle norme sulla notificazione, omesso esame sul titolo di legittimazione della concessionaria e nullità delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica via PEC di una copia analogica conforme a documento informatico non era idonea a determinare nullità dell’atto, e comunque l’eventuale vizio notificatorio risultava sanato dal tempestivo esercizio del diritto di difesa; ha escluso altresì la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, richiamando il principio per cui, nel regime temporale considerato, la firma digitale non è causa di invalidità dell’atto impositivo. Ha rigettato il secondo motivo rilevando che il Comune aveva legittimamente affidato alla società concessionaria l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, con conseguente trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale, e che non era necessario allegare all’avviso tutti gli atti presupposti se già soggetti a pubblicità legale e conoscibili dal contribuente; la contestazione generica della procedura amministrativa a monte non era sufficiente a travolgere l’atto. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, fondata sulla genericità delle allegazioni circa l’asserita obiettiva incertezza normativa, senza specifica dimostrazione dei presupposti esimenti. Nessuna statuizione sulle spese, essendo le controparti intimate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 82 del 2005, artt. 20, 21, 22, 24, 71

    Le norme sul documento informatico e sulla validità della firma digitale sono richiamate per escludere che l’avviso impositivo firmato digitalmente sia nullo per difetto di sottoscrizione nel regime temporale applicabile.

  • art. 149-bis c.p.c.

    La notificazione via PEC non è di per sé fonte di inesistenza dell’atto; l’irregolarità notificatoria non comporta nullità se l’atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia probatoria del documento informatico e della firma digitale.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    Il Comune può affidare a soggetti terzi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; il concessionario assume i poteri correlati e la relativa legittimazione.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    L’iscrizione all’albo dei concessionari abilita il soggetto privato allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L’obbligo motivazionale dell’atto tributario riguarda i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non impone l’allegazione di atti già legalmente conoscibili dal contribuente.

  • art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato solo come base della procedura negoziata senza bando e della proroga/affidamento in urgenza del servizio a favore della concessionaria.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità delle sanzioni, ma non accolta dalla Corte.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    L’obiettiva incertezza normativa è fattispecie distinta dalla mera ignoranza soggettiva; nel caso concreto non è stata dimostrata.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    L’esimente per obiettiva incertezza normativa richiede allegazioni specifiche e circostanziate, non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione telematica irregolare di un atto impositivo non determina automaticamente la sua invalidità se il destinatario ha comunque ricevuto l’atto in tempo utile e ha potuto esercitare il diritto di difesa; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Un avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione quando il regime normativo applicabile consente l’utilizzo del documento informatico per gli atti impositivi, senza che l’esclusione prevista per le attività ispettive possa estendersi agli avvisi di accertamento.
  • Quando il Comune affida a terzi, nei limiti di legge, l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, il concessionario assume la legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie relative a tali atti.
  • L’obbligo di motivazione dell’atto tributario non impone l’allegazione di tutti i provvedimenti presupposti se essi sono soggetti a pubblicità legale o comunque conoscibili dal contribuente; è sufficiente che l’atto renda intellegibili i presupposti fattuali e giuridici della pretesa.
  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa tributaria richiede una specifica e concreta dimostrazione dell’effettiva indeterminatezza della norma applicabile; non basta una contestazione generica della disciplina o della procedura amministrativa a monte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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