Cassazione Civile, Ordinanza n. 17453/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo ad alcuni immobili insistenti su aree demaniali nel porto di Ancona, in particolare piazzali di deposito merci e banchina. La società contestava il classamento attribuito dall'Ufficio, sostenendo: che l'avviso fosse immotivato perché, a seguito di procedura DOCFA, la categoria proposta era E/1 mentre l'Ufficio aveva confermato la categoria D/8 senza adeguata motivazione; che le aree, per vincolo concessorio e destinazione funzionale alle operazioni portuali, dovessero essere classificate nella categoria E/1 e non D/8; che la disciplina sopravvenuta di cui alla l. n. 205 del 2017 dovesse condurre alla classificazione in categoria E; che la sentenza di merito fosse apparente per assoluta carenza di motivazione; e che si fosse formato giudicato interno su una statuizione di primo grado relativa all'assenza di autonomia funzionale e reddituale, non validamente superata dall'Ufficio in appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di violazione di legge e di vizi processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sull'asserita carenza di motivazione dell'avviso, osservando che, in presenza di procedura DOCFA e di mancata contestazione degli elementi di fatto allegati dal contribuente, l'Ufficio può motivare con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha poi escluso che le aree portuali in esame potessero essere classificate in categoria E solo in ragione della loro ubicazione demaniale o del vincolo concessorio, valorizzando invece la loro concreta destinazione a attività commerciali e/o industriali e la loro autonomia funzionale e reddituale, con conseguente classificazione in categoria D. Ha inoltre affermato che la disciplina introdotta dalla l. n. 205 del 2017 non opera retroattivamente, ma solo dal 1 gennaio 2020. Quanto al quarto motivo, ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito esponeva un iter argomentativo comprensibile. Sul quinto motivo ha negato sia la formazione del giudicato interno sia la necessità, nel caso concreto, di un appello incidentale dell'Amministrazione, rilevando comunque la genericità della censura in cassazione. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato e, per la mancata costituzione dell'Agenzia, nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente per la censura di motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione dell'atto nel caso di specie
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato quale parametro della motivazione degli atti tributari; la Corte ha escluso la violazione
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'avviso; il motivo è stato respinto
art. 2, commi 40 e 41, d.l. n. 262 del 2006
norma sulla classificazione catastale delle aree portuali; la Corte ha ribadito che la qualificazione dipende dalla funzione concreta e non dalla sola localizzazione
art. 1, commi 578 e 579, l. n. 205 del 2017
la Corte ha affermato che la disciplina è espressamente valevole solo per il futuro, dal 1 gennaio 2020
art. 3 Cost.
invocato in relazione alla pretesa classificazione catastale; la Corte ha escluso il vizio denunciato
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la motivazione apparente
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 nella censura sulla motivazione
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 111 Cost.
la Corte richiama il principio del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio processuale dedotto sulla motivazione e sulla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia sul presunto giudicato interno
richiamato nella censura sul presunto giudicato interno e sulla valutazione delle prove
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quinto motivo sulla pretesa formazione del giudicato e sulle deduzioni dell'Amministrazione
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte richiama la norma che, nel processo tributario, impone alla parte vittoriosa la riproposizione delle questioni disattese o assorbite
richiamato per analogia quale modello della riproposizione delle questioni non accolte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nella disciplina del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico o della classe attribuita, l'avviso è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della categoria/classe assegnata.
- Se, invece, l'Ufficio si discosta dagli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell'atto catastale deve essere più specifica, così da rendere comprensibili le differenze riscontrate e consentire una compiuta difesa del contribuente.
- Ai fini della classificazione catastale delle aree portuali, ciò che rileva non è la sola ubicazione demaniale o il vincolo concessorio, ma la concreta funzione svolta e la capacità dell'immobile di produrre reddito nell'esercizio di attività commerciali o industriali.
- La normativa sopravvenuta che attribuisce una specifica qualificazione catastale a banchine, aree portuali scoperte e depositi strettamente funzionali ai servizi portuali opera solo per il futuro quando il legislatore ne preveda espressamente l'efficacia non retroattiva.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato al solo minimo costituzionale: ricorre soltanto in caso di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale sulle questioni respinte o assorbite, ma deve comunque riproporle secondo le regole dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, altrimenti ne è preclusa la deduzione in cassazione.
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