Cassazione Civile, Ordinanza n. 21173/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica e due soci hanno impugnato avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2005 e 2006, emessi in via induttiva dopo PVC, con i quali l’Amministrazione aveva disconosciuto la natura non commerciale dell’ente, ritenendo svolta in realtà attività commerciale e non sussistenti i requisiti di democraticità e partecipazione associativa. Da ciò erano derivati il recupero di maggiori imposte dirette e IVA, la rettifica dei redditi di due soci ritenuti organizzatori dell’attività commerciale e il recupero di ritenute sui compensi corrisposti agli istruttori, qualificati come lavoratori subordinati. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso riducendo i ricavi accertati; la CTR aveva invece rigettato l’appello dei contribuenti, valorizzando l’assenza di partecipazione degli associati, la preminenza dell’attività di fitness in palestra con servizi individuali e trattamenti estetici, i legami con una società commerciale collegata a un socio e la partecipazione al rendiconto dei soli due soci fondatori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa o apparente motivazione sulla motivazione degli atti impositivi; omessa o apparente motivazione sulla mancanza dei requisiti dell’ASD; violazione dell’art. 2697 c.c. per il cattivo governo delle prove testimoniali/dichiarative; violazione della normativa sugli enti sportivi e sull’art. 148 TUIR per avere negato la qualifica di ASD sulla base di elementi ritenuti estranei; omessa o apparente motivazione sulla ricostruzione induttiva dei ricavi; omessa o apparente motivazione sulla pretesa distribuzione degli utili ai soci; omessa o apparente motivazione sulla qualificazione dei collaboratori come dipendenti e sull’esclusione del regime fiscale dei compensi sportivi ex art. 67 TUIR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi fondati sul vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello esponeva in modo sufficiente la ratio decidendi e che non è richiesto il confutare analiticamente tutte le allegazioni di parte. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o a far valere l’omessa valutazione di argomentazioni difensive, non di fatti storici decisivi. Sul merito, ha confermato che, in tema di agevolazioni per enti associativi, conta non solo la previsione statutaria ma anche l’effettivo rispetto dei principi di partecipazione e democraticità; l’affiliazione al CONI è elemento estrinseco e non decisivo. Ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della natura commerciale dell’attività svolta e della ricostruzione induttiva dei ricavi, oltre che della riqualificazione dei compensi agli istruttori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione mancante/apparente; non consente il riesame del merito o delle prove.
La censura sull’onere della prova non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L’esclusione dalla commercialità per corrispettivi specifici opera solo se l’ente conserva il regime agevolativo e svolge attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali; ai fini soggettivi occorre anche il concreto rispetto dei principi di partecipazione e democraticità.
art. 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti per sostenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
art. 7 d.l. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con l. 27 luglio 2004, n. 186
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti per sostenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
d.l. 22 marzo 2004, n. 72, conv. con l. 21 maggio 2004, n. 128
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti per sostenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
artt. 3 e 4 l. 7 dicembre 2000, n. 383
Richiamati tra le norme invocate dai ricorrenti per sostenere la disciplina degli enti associativi.
art. 1 l. 16 dicembre 1991, n. 398
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti per sostenere la disciplina agevolativa applicabile.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti; nel testo non è svolta una specifica interpretazione autonoma.
art. 67, primo comma, lett. m), TUIR
Richiamato per sostenere la non imponibilità dei compensi corrisposti agli istruttori entro la soglia prevista; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro argomentazioni difensive e non contro un fatto storico decisivo.
art. 5, comma 2, l. 31 agosto 2022, n. 130
Citato in relazione a un’istanza di sospensione/definizione agevolata, ma senza incidenza sulla decisione di merito.
art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022
Citato in relazione a un’istanza di definizione agevolata, poi non coltivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per enti associativi, non basta la formale previsione statutaria: il giudice deve verificare anche in concreto l’effettiva attuazione dei principi di partecipazione degli associati e di democraticità interna.
- L’affiliazione a un organismo sportivo o l’iscrizione in registri di settore hanno valore solo estrinseco e non sono decisive, da sole, per conservare la natura non commerciale dell’ente.
- Quando la sentenza di merito rende comunque intelligibile il percorso logico seguito, non sussiste vizio di motivazione solo perché il giudice non ha esaminato analiticamente tutte le difese o tutti gli elementi istruttori invocati dalle parti.
- La censura per omesso esame può riguardare solo fatti storici decisivi, non la mancata valorizzazione di singole argomentazioni difensive né la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- L’accertamento induttivo dei ricavi fondato su presunzioni è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non può essere rimesso integralmente in discussione mediante una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Se l’ente perde il requisito della non commercialità, non può invocare il regime derogatorio previsto per corrispettivi specifici resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
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