Cassazione Civile, Ordinanza n. 21091/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società pubblica)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU per le annualità 2013 e 2014 emessi da un Comune su un immobile riferibile alla società ricorrente. La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, tre profili: (1) la rendita catastale posta a base del calcolo non poteva essere utilizzata perché la variazione del classamento era stata "messa in atti" solo nel 2008 e non le era stata notificata, con conseguente inefficacia ai fini impositivi; (2) doveva applicarsi l’esenzione IMU prevista per gli immobili utilizzati per attività istituzionali non commerciali, poiché il bene era concesso in uso a una federazione sportiva e destinato a foresteria per atleti, in area urbanisticamente sportiva; (3) la sentenza di merito sarebbe stata nulla per motivazione apparente nella parte relativa al quantum dovuto, non avendo esaminato le contestazioni sulla perizia di parte e sulla sproporzione della rendita attribuita. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, se formati dopo il 1° gennaio 2000, sono efficaci ai fini dell’imposizione solo dalla notificazione, sicché il Comune non poteva utilizzare quella rendita non notificata e semplicemente messa in atti nel 2008. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che l’esenzione per gli immobili destinati ad attività non commerciali richiede la prova dell’effettivo svolgimento di tali attività e che, in caso di uso indiretto, non basta la mera allegazione dell’assetto formale o urbanistico; il profilo soggettivo non era decisivo. Il terzo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché ridetermini l’IMU dovuta per le annualità in contestazione applicando la rendita catastale pregressa, antecedente alla modifica del 1986, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
"gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"
La Corte ribadisce che la notificazione della rendita è il presupposto della sua efficacia nei confronti del contribuente e del suo utilizzo da parte dell’ente impositore; la disposizione non limita però l’applicabilità della rendita alle sole annualità successive alla notifica, in quanto la rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva.
art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
"Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori"
La base imponibile IMU/ICI va determinata applicando la rendita catastale vigente secondo i criteri di legge; tuttavia, nel caso deciso, la rendita non notificata non poteva essere utilizzata dall’ente.
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
L’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività previste dalla norma richiede la prova dell’uso effettivo non commerciale; il solo dato soggettivo o la sola destinazione urbanistica non bastano.
art. 73, comma 1, lett. d), TUIR
Richiamato dalla ricorrente per qualificare la federazione sportiva come ente non commerciale; la Corte però ha ritenuto non dirimente il profilo soggettivo rispetto alla mancanza di prova del requisito oggettivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi dedotti per violazione di legge.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132, comma 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la censura relativa all’insufficienza/apparenza della motivazione.
art. 378 c.p.c.
È stata depositata memoria con istanza di trattazione in pubblica udienza, che la Corte ha ritenuto non necessaria.
art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel testo dell’art. 74 L. 342/2000 come termine per proporre ricorso avverso l’atto notificato.
Massime di principio
- Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale formati dopo il 1° gennaio 2000 sono efficaci, nei confronti del contribuente, solo dalla loro notificazione; l’ente impositore non può fondare l’accertamento su una rendita non notificata e soltanto "messa in atti".
- La natura dichiarativa, e non costitutiva, della rendita catastale consente che, una volta notificata, essa sia utilizzabile anche per annualità d’imposta pregresse, purché l’imposizione riguardi periodi successivi alla variazione materiale dell’immobile.
- L’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali richiede la prova rigorosa dell’effettivo svolgimento di tali attività con modalità non commerciali; il mero richiamo alla qualifica soggettiva dell’utilizzatore o alla destinazione urbanistica del bene non è sufficiente.
- In presenza di uso indiretto dell’immobile, il requisito oggettivo dell’esenzione non può essere desunto da elementi formali o catastali, ma deve risultare da concreti elementi fattuali non adeguatamente confutati dal contribuente.
- Quando la censura di merito attacca una ricostruzione in fatto della sentenza impugnata senza dimostrare l’erroneità della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, il motivo non supera il vaglio di legittimità.
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