Cassazione Civile, Ordinanza n. 21090/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA, IRAP e accessori relativo all'anno d'imposta 2014. L'Ufficio aveva contestato, in primo luogo, due contratti formalmente qualificati come appalto stipulati tra la contribuente e una cooperativa, ritenendoli in realtà somministrazione di manodopera: secondo l'Amministrazione mancavano autonomia organizzativa e assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, sicché le prestazioni fatturate andavano considerate mere movimentazioni di costo del personale, prive del presupposto oggettivo IVA e rilevanti anche ai fini IRAP. In secondo luogo, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, un importo iscritto dalla società tra le passività come 'fondo spese future', reputandolo un accantonamento non deducibile ai sensi dell'art. 107, comma 4, d.P.R. 917/1986. La CTR aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente ritenendo che la certificazione dei contratti ex artt. 75 ss. d.lgs. 276/2003 precludesse all'Amministrazione finanziaria la riqualificazione del rapporto, in difetto di impugnazione della certificazione davanti al giudice ordinario del lavoro; aveva inoltre valorizzato gli esiti di un giudizio penale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 75, 78, 79 e 80 d.lgs. 276/2003 per avere la CTR negato il potere del giudice tributario e dell'Ufficio di riqualificare il rapporto nonostante la certificazione; violazione di legge per non avere considerato che non tutti i contratti erano certificati; violazione degli artt. 654 c.p.p. e 2909 c.c. per avere attribuito rilievo preclusivo al giudicato/accertamento penale sulla natura del rapporto e sugli indici dell'autonoma organizzazione e del rischio d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la certificazione del contratto ex artt. 75 ss. d.lgs. 276/2003 non preclude al giudice tributario il potere-dovere di qualificare autonomamente il rapporto ai fini dell'obbligazione tributaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, affinché riesamini la qualificazione dei rapporti e provveda anche sulle spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di esposizione sommaria dei fatti è stata respinta.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 633/1972
La Corte richiama il riferimento dell'Ufficio per escludere l'IVA sulle prestazioni riqualificate come mera somministrazione di manodopera, ma non sviluppa un autonomo principio su tale norma.
art. 107, comma 4, d.P.R. 917/1986
È evocato come base del recupero a tassazione dell'accantonamento iscritto a fondo spese future, in quanto non deducibile se non previsto espressamente dalla legge.
artt. 75, 78, 79 e 80 d.lgs. 276/2003
La certificazione dei contratti di lavoro produce effetti nei rapporti civili e consente l'impugnazione davanti al giudice ordinario del lavoro per erronea qualificazione o difformità tra programma negoziale ed esecuzione; tuttavia non limita il potere-dovere del giudice tributario di qualificare il rapporto ai fini fiscali.
art. 75 d.lgs. 276/2003
La certificazione può riguardare anche contratti commerciali in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione lavorativa, inclusi appalto e somministrazione.
art. 79 d.lgs. 276/2003
Gli effetti della certificazione permangono verso i terzi fino all'accoglimento, con sentenza di merito, di uno dei ricorsi previsti dall'art. 80, salvi i provvedimenti cautelari; ciò vale sul piano civilistico, non come limite assoluto al sindacato tributario.
art. 80 d.lgs. 276/2003
Prevede il ricorso al giudice ordinario del lavoro contro l'atto di certificazione per erronea qualificazione del contratto, difformità tra programma negoziale e attuazione, o vizi del consenso.
art. 30, L. 183/2010
È richiamato per l'ampliamento dell'ambito dei contratti certificabili, inclusi quelli commerciali con prestazioni lavorative.
art. 413 c.p.c.
Individua il giudice ordinario del lavoro come giudice competente per l'impugnazione della certificazione.
art. 654 c.p.p.
È evocato nel terzo motivo per sostenere l'erroneità del valore preclusivo attribuito al giudicato/accertamento penale nel giudizio tributario.
art. 2909 c.c.
È richiamato nel terzo motivo quale norma sul giudicato sostanziale, rispetto alla quale la CTR avrebbe attribuito un effetto preclusivo indebito all'accertamento penale.
Massime di principio
- La certificazione del contratto di lavoro o di appalto ex d.lgs. 276/2003 produce effetti nell'ambito civilistico-lavoristico e attribuisce al giudice ordinario il sindacato sulla sua qualificazione, ma non sottrae al giudice tributario il potere-dovere di riqualificare autonomamente i fatti e il rapporto dedotti ai fini dell'obbligazione fiscale.
- Nel processo tributario il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti allegati entro i limiti del petitum e della causa petendi, potendo anche applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché non introduca nuovi fatti nel tema controverso.
- L'esistenza di un atto di certificazione e di eventuali valutazioni rese in altri giudizi può costituire elemento del quadro probatorio, ma non vincola il giudice tributario nella qualificazione fiscale dell'operazione economica.
- La preclusione alla riqualificazione del rapporto può operare sul piano delle controversie di lavoro tra le parti e verso i terzi nei limiti previsti dalla disciplina speciale, non però come limite generale e assoluto alla potestà di accertamento fiscale dell'Amministrazione e del giudice tributario.
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