Cassazione Civile, Ordinanza n. 21093/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 fondato su movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate (versamenti e prelevamenti) su conti intestati al contribuente e, in parte, su conti intestati alla moglie e alla figlia. L’Ufficio contestava maggiori IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e sanzioni. In primo grado l’accertamento veniva solo parzialmente ridotto; in appello l’Agenzia otteneva l’integrale accoglimento, mentre il contribuente vedeva respinto il proprio appello incidentale. In cassazione la sentenza di merito veniva cassata solo in parte. Il contribuente proponeva quindi revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori percettivi: 1) la Corte avrebbe dichiarato inammissibile parte del terzo motivo di ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza, ritenendo non trascritto l’avviso di accertamento o non indicata la sua produzione, mentre esso era stato integralmente riprodotto nel ricorso; 2) la Corte avrebbe ritenuto che il contribuente conoscesse o potesse conoscere i controlli bancari menzionati nell’avviso perché ricompresi nel processo verbale di constatazione, mentre dagli atti emergeva che tali controlli bancari erano successivi al p.v.c. e quindi non potevano esservi contenuti. Esaminata la revocazione, la Corte ha riconosciuto fondati entrambi i motivi rescindenti, ha revocato la precedente decisione nei punti investiti dall’errore di percezione, ma, procedendo al merito dei motivi originari, ha ritenuto infondati i profili di ricorso salvo il limite derivante dalla parziale illegittimità costituzionale dell’art. 32 d.P.R. 600/1973: per un contribuente che esercita lavoro autonomo la presunzione bancaria opera solo sui versamenti, non sui prelevamenti. Per tale ragione la precedente sentenza è stata cassata nei limiti indicati, con rinvio al giudice di merito anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione per errore di percezione ex art. 395, n. 4, c.p.c., revocando la sentenza di cassazione n. 548/2020 nelle parti in cui aveva dichiarato inammissibile parte del terzo motivo di ricorso e aveva deciso sul sesto motivo sulla base di una ricostruzione fattuale ritenuta erronea. Tuttavia, riesaminati i motivi originari nel merito, la Corte li ha ritenuti in gran parte infondati: ha ribadito che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato, che le presunzioni bancarie di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 sono superabili solo con prova analitica operazione per operazione e che possono riguardare anche conti intestati a stretti familiari in presenza di indici sintomatici. È rimasto ferma, però, la cassazione nella parte concernente l’applicazione dei prelevamenti: dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 32, per i titolari di reddito da lavoro autonomo la presunzione relativa opera solo per i versamenti e non per i prelevamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in tali limiti con rinvio alla CTR del Piemonte, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è stata proposta per errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, consistente in una svista percettiva della precedente sentenza di legittimità.
art. 370, primo comma, c.p.c.
La resistente si è costituita solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie consentono un accertamento presuntivo dei redditi; per i lavoratori autonomi la presunzione opera sui versamenti ma, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, non sui prelevamenti.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede, insieme all’art. 32 d.P.R. 600/1973, una presunzione legale a favore dell’Erario in tema di accertamenti bancari IVA.
art. 2729 c.c.
La presunzione legale bancaria non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio: il contribuente deve fornire prova contraria analitica sulle singole operazioni contestate.
Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228
Ha determinato la parziale illegittimità dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, limitando per i lavoratori autonomi la presunzione ai soli versamenti.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio è configurabile quando la decisione di legittimità si fondi sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto che invece risulti positivamente dagli atti e non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- In tema di accertamenti bancari, l’amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su movimentazioni dei conti correnti e il contribuente può superare la presunzione solo con prova contraria specifica e analitica, riferita a ciascuna operazione contestata.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere, anche attraverso dati aggregati e criteri di selezione dei movimenti, la pretesa fiscale e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
- Le verifiche bancarie possono essere estese anche a conti intestati a coniuge o familiari stretti del contribuente, purché sussistano elementi sintomatici idonei a desumerne la riferibilità sostanziale al contribuente.
- Per i titolari di reddito da lavoro autonomo la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 opera sui versamenti ma non sui prelevamenti, in seguito alla parziale illegittimità costituzionale della norma.
- La parte che contesta l’accertamento su base bancaria non può limitarsi a criticare in astratto l’operato dell’Ufficio, ma deve allegare e provare la riferibilità non imponibile di ogni singola movimentazione.
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