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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21094/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un atto di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto un credito d'imposta ritenuto indebitamente utilizzato dalla società per investimenti effettuati nel 2005, per oltre 1,6 milioni di euro, oltre interessi e sanzioni. Il recupero si fondava su un processo verbale di constatazione e, in particolare, sulla tesi che alcune opere fossero state realizzate su beni di terzi e che le relative spese, qualificate come immobilizzazioni immateriali o come meri costi privi di autonoma funzionalità, non fossero agevolabili ai sensi della disciplina invocata. La società ha impugnato l'atto e ha eccepito in via preliminare il giudicato esterno, sostenendo che una precedente decisione resa su una questione analoga, divenuta definitiva, precludesse il riesame della medesima situazione giuridica. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'eccezione e ha respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per insussistenza del giudicato esterno e per mancata verifica della coincidenza tra le questioni decise nei due giudizi; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica/contraddittoria e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'assenza di efficacia sostanziale del mero rinvio acritico operato dalla precedente sentenza richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che, nel processo tributario, il giudice di legittimità può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno; ha poi rilevato che nella specie la precedente sentenza passata in giudicato aveva deciso una questione identica, perché il rapporto fiscale era unitario e le ragioni del diniego del credito d'imposta erano le stesse per gli anni interessati. Quanto alla motivazione, la Corte ha escluso che fosse apparente o incomprensibile, osservando che la CTR aveva reso percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude il riesame delle questioni dedotte o deducibili su cui la decisione passata in giudicato si sia effettivamente pronunciata, e non solo di statuizioni formalmente dispositive ma apodittiche.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sull'apprezzamento delle prove non è accolta perché la CTR aveva già ritenuto sussistente l'identità della fattispecie e il giudicato esterno; la Corte ha ritenuto corretto il percorso valutativo del giudice di merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere il ragionamento decisorio; non occorre una motivazione analiticamente più ampia se il percorso logico è intellegibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per un mero difetto di sufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è rimasto assorbito poiché il ricorso è stato comunque rigettato sui primi due motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione: è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388

    È la norma agevolativa alla base del credito d'imposta poi recuperato dall'Ufficio; la controversia riguarda la riconoscibilità del beneficio per investimenti effettuati anche su beni di terzi e la natura agevolabile delle spese sostenute.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice di legittimità può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno, estendendo il controllo anche agli atti del processo quando ciò sia necessario per verificare l'identità della questione già decisa.
  • Il giudicato esterno preclude il riesame di una questione quando tra i due giudizi vi sia il medesimo rapporto giuridico e la precedente decisione abbia risolto un punto fondamentale comune, costituente premessa logica indispensabile della statuizione.
  • La sentenza non è affetta da motivazione apparente se, pur sintetica o basata anche su rinvii ad altre decisioni, rende comunque percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice e la sua riferibilità al caso concreto.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non essendo sufficiente lamentare una motivazione ritenuta semplicemente insufficiente o non convincente.
  • Se il ricorso è rigettato sui motivi principali, le censure residue possono restare assorbite senza necessità di esame autonomo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicatoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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