Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21095/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 emessi da un comune nei confronti di una contribuente. In sede di rinvio, la CTR del Lazio aveva escluso che alcuni beni indicati dalla contribuente fossero pertinenze dell'abitazione principale, ritenendoli quindi autonomamente imponibili, ma aveva annullato in parte gli atti per erronea stima dei beni. La contribuente proponeva poi ricorso per revocazione avverso la sentenza di rinvio, dichiarato inammissibile dalla CTR con la sentenza impugnata in cassazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 395 c.p.c. per avere la CTR qualificato la domanda come anomalia processuale, nonostante l'esistenza di un interesse ex art. 100 c.p.c. alla caducazione parziale della decisione; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione meramente apparente sulla natura pertinenziale dei terreni; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 384 c.p.c. per asserito contrasto con il principio di diritto enunciato dalla precedente Cassazione n. 29258/2017, che avrebbe imposto al giudice di rinvio di verificare il vincolo di accessorietà durevole tra terreni e manufatti; 4) ulteriore violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente sulla non decisività dell'errore revocatorio. La resistente ha contestato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, perché la frase censurata era un inciso privo di autonoma portata decisoria e la CTR aveva comunque esaminato nel merito il profilo dell'errore revocatorio. Ha respinto il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente: la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo comprensibile, con valutazione della insussistenza, totale o parziale, dei presupposti dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e con giudizio di non decisività dell'errore rispetto agli altri elementi probatori sulla natura non pertinenziale dei beni. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva svolto una valutazione probatoria autonoma e che la dedotta violazione del principio di diritto fissato nella precedente cassazione non poteva comunque essere fatta valere in sede di revocazione; inoltre la questione risultava già dedotta nel contraddittorio, escludendo l'errore revocatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese in favore del comune e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo nei limiti propri dell'errore di fatto decisivo; non ricorre quando la decisione contestata esprime una valutazione probatoria o quando l'asserito errore non è determinante rispetto agli altri elementi considerati.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve sussistere per censurare un autonomo capo decisorio; manca quando si contesta un mero inciso ad abundantiam privo di incidenza sul dispositivo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione; non basta un dissenso sul contenuto del ragionamento valutativo.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda l'esistenza del percorso argomentativo, non la sua sufficienza o condivisione nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato e il vincolo derivante dalla precedente decisione di cassazione non possono essere rimessi in discussione mediante revocazione, se la censura investe il modo in cui il giudice di rinvio ha valutato i fatti e le prove.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato unitamente al giudicato, a sostegno dell'intangibilità del decisum non impugnato nei limiti consentiti.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la sua eventuale violazione non integra di per sé errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata come modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura rivolta contro un passaggio motivazionale meramente incidentale o svolto ad abundantiam, perché privo di autonoma efficacia decisoria e quindi di interesse all'impugnazione.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; resta invece insindacabile in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio, se il ragionamento del giudice è intellegibile.
  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un errore di fatto decisivo, non già una diversa lettura delle prove o una contestazione della valutazione compiuta dal giudice.
  • La violazione del principio di diritto enunciato in sede di cassazione con rinvio non si fa valere mediante revocazione, quando la doglianza investe il merito dell'accertamento fattuale o probatorio compiuto dal giudice di rinvio.
  • Per configurare l'errore revocatorio, il fatto asseritamente erroneamente percepito deve essere non solo obiettivamente rilevante, ma anche decisivo, ossia idoneo da solo a determinare una decisione diversa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.