Cassazione Civile, Ordinanza n. 21089/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia intervenuta per una delle ricorrenti e della rinuncia agli atti del giudizio depositata da entrambi i ricorrenti; conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di due cartelle di pagamento emesse per recuperare IRPEF relativa agli anni d’imposta 1984-1985, a seguito di un accertamento divenuto definitivo con sentenza del giudice tributario centrale. I contribuenti hanno impugnato le cartelle sostenendo, nei gradi di merito, la decadenza dell’azione di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione del credito, assumendo che l’amministrazione fosse già in grado di quantificare l’imposta sin dal 1989 e che, pertanto, nel 2014 il credito fosse ormai estinto. In Cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, in relazione anche agli artt. 329 c.p.c. e 2946 c.c., censurando la determinazione del dies a quo di prescrizione e decadenza; con il secondo hanno dedotto, in via subordinata, omessa pronuncia sulla domanda relativa alla violazione dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo. Nel corso del giudizio di legittimità una delle ricorrenti ha documentato la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, con pagamento integrale delle rate; tale definizione è stata ritenuta estensibile anche al coobbligato perché riferita al medesimo credito. Inoltre, entrambi i ricorrenti hanno poi depositato rinuncia agli atti del giudizio.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla decadenza della riscossione, invocata dai ricorrenti per sostenere la tardività della cartella; la Corte non entra nel merito perché il giudizio si estingue
art. 329 c.p.c.
citato nel primo motivo di ricorso in relazione alla doglianza sulla decorrenza dei termini; non oggetto di decisione nel merito
art. 2946 c.c.
richiamato quale termine prescrizionale ordinario invocato dai ricorrenti; la Corte non si pronuncia nel merito
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicati come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225
richiamato come disciplina della definizione agevolata della controversia tributaria, la cui integrale esecuzione ha determinato l’estinzione della pendenza
art. 6 d.l. n. 193/2016
base della definizione agevolata documentata dalla ricorrente
L. 1° dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la definizione agevolata
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
norma che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie e che, nel caso, ha portato all’estinzione
art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
titolo normativo della procedura di definizione agevolata perfezionata nel caso concreto
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita in via agevolata e il pagamento integrale risulta documentato, la pendenza si estende al medesimo credito anche nei confronti del coobbligato, con conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La rinuncia agli atti del giudizio, ove intervenuta da parte dei ricorrenti, determina l’estinzione del processo di cassazione senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata e rinuncia, la Corte non affronta le questioni sostanziali relative a decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
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