Cassazione Civile, Ordinanza n. 26716/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999 emesso da un comune. La società contribuente aveva proposto appello avverso la decisione di primo grado, ma tale appello era stato dichiarato inammissibile; la sentenza di inammissibilità era stata poi confermata in Cassazione. Anni dopo, a seguito di accesso agli atti presso l'ente, la società ha promosso revocazione straordinaria sostenendo di aver rinvenuto un documento decisivo: la copia completa dell'atto di appello con l'attestazione di ricezione/protocollo presso il comune, documento che sarebbe mancato nella copia in suo possesso e che avrebbe dimostrato la ritualità della notifica. Nel ricorso per cassazione contro il rigetto della revocazione, la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992, 395 n. 3 e 396 c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente ravvisato una sua colpa/negligenza per non avere richiesto prima l'accesso agli atti e avesse introdotto surrettiziamente un termine generale di prescrizione dell'azione revocatoria; 2) violazione degli artt. 16, comma 3, 20 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il documento reperito fosse invece decisivo perché recava la data e il numero di protocollo del comune e quindi avrebbe superato il rilievo sulla mancanza di sottoscrizione dell'impiegato che aveva ricevuto l'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti preesistenti alla decisione, non producibili per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e che la parte deve provare rigorosamente tali circostanze. Nel caso concreto, la società sapeva sin dal 2002 dell'esistenza degli originali presso il comune e del luogo in cui si trovavano, ma aveva atteso 17 anni prima di chiedere accesso agli atti; pertanto mancavano sia l'impossibilità di produrre il documento nel giudizio di merito sia l'ignoranza incolpevole del documento, sicché non ricorrevano i presupposti della revocazione. La Corte ha aggiunto che, comunque, il documento non appariva decisivo, poiché la sola indicazione del numero di protocollo non colmava la mancanza della sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente era rimasto intimato; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione straordinaria è ammessa solo per il ritrovamento dopo la sentenza di documenti decisivi, preesistenti alla decisione e non producibili in giudizio per forza maggiore o per fatto dell'avversario; non basta che il fatto documentato sia preesistente o che il documento sia reperito successivamente.
Richiamato in connessione con la disciplina della revocazione straordinaria e con il requisito del ritrovamento del documento dopo la sentenza.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata dalla ricorrente nel ricorso, in combinato con la disciplina civilistica della revocazione.
art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata dalla ricorrente quanto alla notificazione e alla documentazione dell'atto di appello.
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla documentazione dell'appello.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento del giudice sul documento relativo alla notifica dell'appello.
Citato nel passaggio sulla trasmissione della causa alla sezione competente per carenza dei presupposti nel testo ratione temporis vigente.
art. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati come base dell'accesso agli atti, ritenuto strumento idoneo ad acquisire tempestivamente il documento.
Richiamato come possibile mezzo processuale di esibizione; la Corte osserva che strumenti processuali ed extraprocessuali rendevano possibile acquisire per tempo il documento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'importo aggiuntivo del contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
Massime di principio
- La revocazione straordinaria per il ritrovamento di documenti decisivi richiede che il documento sia preesistente alla sentenza impugnata e sia stato impossibilitato da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario; non è sufficiente che il documento venga acquisito dopo la decisione se il ritardo dipende da inerzia o negligenza della parte.
- Ai fini dell'art. 395, n. 3, c.p.c., il documento deve essere decisivo in senso forte: la sua considerazione avrebbe dovuto essere idonea a determinare una decisione diversa, non essendo sufficiente che offra meri elementi indiziari o di possibile rivalutazione del compendio probatorio.
- L'onere di allegazione e prova della revocazione straordinaria grava rigorosamente sul ricorrente, che deve indicare e dimostrare le ragioni dell'impossibilità di produrre il documento nel giudizio concluso e il momento della sua scoperta o del suo ritrovamento.
- Quando il documento è facilmente reperibile presso una pubblica amministrazione, la parte deve dimostrare con particolare rigore di avere fatto tutto il possibile per procurarselo tempestivamente; la mera attesa prolungata prima di chiedere accesso agli atti esclude la forza maggiore e il fatto dell'avversario.
- Se il documento poteva essere acquisito tramite strumenti processuali di esibizione o tramite accesso agli atti, difetta il presupposto dell'impossibilità di produzione e viene meno la base stessa della revocazione straordinaria.
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