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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26716/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999 emesso da un comune. La società contribuente aveva proposto appello avverso la decisione di primo grado, ma tale appello era stato dichiarato inammissibile; la sentenza di inammissibilità era stata poi confermata in Cassazione. Anni dopo, a seguito di accesso agli atti presso l'ente, la società ha promosso revocazione straordinaria sostenendo di aver rinvenuto un documento decisivo: la copia completa dell'atto di appello con l'attestazione di ricezione/protocollo presso il comune, documento che sarebbe mancato nella copia in suo possesso e che avrebbe dimostrato la ritualità della notifica. Nel ricorso per cassazione contro il rigetto della revocazione, la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992, 395 n. 3 e 396 c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente ravvisato una sua colpa/negligenza per non avere richiesto prima l'accesso agli atti e avesse introdotto surrettiziamente un termine generale di prescrizione dell'azione revocatoria; 2) violazione degli artt. 16, comma 3, 20 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il documento reperito fosse invece decisivo perché recava la data e il numero di protocollo del comune e quindi avrebbe superato il rilievo sulla mancanza di sottoscrizione dell'impiegato che aveva ricevuto l'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti preesistenti alla decisione, non producibili per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e che la parte deve provare rigorosamente tali circostanze. Nel caso concreto, la società sapeva sin dal 2002 dell'esistenza degli originali presso il comune e del luogo in cui si trovavano, ma aveva atteso 17 anni prima di chiedere accesso agli atti; pertanto mancavano sia l'impossibilità di produrre il documento nel giudizio di merito sia l'ignoranza incolpevole del documento, sicché non ricorrevano i presupposti della revocazione. La Corte ha aggiunto che, comunque, il documento non appariva decisivo, poiché la sola indicazione del numero di protocollo non colmava la mancanza della sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente era rimasto intimato; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria per il ritrovamento di documenti decisivi richiede che il documento sia preesistente alla sentenza impugnata e sia stato impossibilitato da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario; non è sufficiente che il documento venga acquisito dopo la decisione se il ritardo dipende da inerzia o negligenza della parte.
  • Ai fini dell'art. 395, n. 3, c.p.c., il documento deve essere decisivo in senso forte: la sua considerazione avrebbe dovuto essere idonea a determinare una decisione diversa, non essendo sufficiente che offra meri elementi indiziari o di possibile rivalutazione del compendio probatorio.
  • L'onere di allegazione e prova della revocazione straordinaria grava rigorosamente sul ricorrente, che deve indicare e dimostrare le ragioni dell'impossibilità di produrre il documento nel giudizio concluso e il momento della sua scoperta o del suo ritrovamento.
  • Quando il documento è facilmente reperibile presso una pubblica amministrazione, la parte deve dimostrare con particolare rigore di avere fatto tutto il possibile per procurarselo tempestivamente; la mera attesa prolungata prima di chiedere accesso agli atti esclude la forza maggiore e il fatto dell'avversario.
  • Se il documento poteva essere acquisito tramite strumenti processuali di esibizione o tramite accesso agli atti, difetta il presupposto dell'impossibilità di produzione e viene meno la base stessa della revocazione straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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