Cassazione Civile, Ordinanza n. 03641/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un gruppo di lavoratori, che assumeva di avere prestato attività come soci lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato nell'ambito di un appalto di servizi tra una cooperativa e la società committente, aveva chiesto in giudizio l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione da soci deliberata dalla cooperativa, la declaratoria di non genuinità dell'appalto e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con reintegrazione e risarcimento del danno. In appello le domande erano state respinte. In Cassazione i lavoratori hanno proposto ricorso principale con un unico motivo, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale applicato il termine decadenziale dell'art. 6 l. n. 604/1966 anche all'ipotesi di appalto illecito/non genuino, richiamando inoltre l'interpretazione autentica dell'art. 80-bis d.l. n. 34/2020. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha ritenuto invalida la procura speciale conferita per il ricorso per cassazione: la procura era stata formata mediante riutilizzo/rielaborazione grafica di firme già apposte nei gradi di merito, senza prova del rispetto delle formalità previste dalla disciplina emergenziale pandemica e senza che risultasse la necessaria posteriorità rispetto alla sentenza impugnata. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale condizionato e condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio il difetto di specialità e validità della procura speciale per il giudizio di cassazione. Ha affermato che la disciplina emergenziale sull'apposizione a distanza della procura non deroga al requisito della specialità e della posteriorità rispetto al provvedimento impugnato, né consente il semplice riuso di firme già impiegate nei precedenti gradi di giudizio senza documentazione delle formalità richieste. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione o falsa applicazione di norme di diritto è stata dedotta come vizio del ricorso principale e del ricorso incidentale, ma la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso principale.
nel giudizio di cassazione la rappresentanza della parte deve essere conferita con procura speciale; la specialità è requisito di ammissibilità del ricorso e richiede una volontà specifica di impugnare quel determinato provvedimento.
la Corte richiama il potere-dovere di verificare l'effettiva estensione della procura e afferma che la sua irregolarità può essere rilevata anche d'ufficio.
art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020
"Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia"
la norma speciale emergenziale consente il rilascio a distanza della procura, ma non elimina il requisito della specialità né quello della posteriorità rispetto alla sentenza impugnata; inoltre impone formalità specifiche, che nel caso concreto non risultavano documentate.
era invocato dai ricorrenti per contestarne l'applicabilità al caso di appalto illecito; la Corte non esamina il punto nel merito perché assorbedo dall'inammissibilità.
richiamato dai ricorrenti come disciplina dell'appalto illecito/non genuino; il tema resta non scrutinato per ragioni processuali.
richiamato come norma sostitutiva dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003 nel ragionamento dei ricorrenti; non esaminato nel merito.
invocato come interpretazione autentica in favore dei ricorrenti; la Corte non entra nel merito della questione.
dedotti nel ricorso incidentale condizionato; la censura resta assorbita.
art. 5 legge n. 142/2011
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione all'estinzione del giudizio; questione assorbita.
richiamato sia nella domanda originaria sia nel ricorso incidentale condizionato; la Corte non ne esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso principale.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato; questione assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita con un atto che esprima in modo attuale e specifico la volontà di impugnare quel determinato provvedimento; il requisito della specialità è condizione di ammissibilità del ricorso e non è sanabile.
- La disciplina emergenziale che consente la sottoscrizione della procura a distanza non deroga al requisito della specialità né alla necessaria posteriorità della procura rispetto alla sentenza impugnata; essa richiede inoltre il rispetto delle formalità previste dalla norma.
- Il semplice riutilizzo o la rielaborazione grafica di firme già utilizzate nei gradi di merito non integra, di per sé, una valida procura speciale per cassazione, se non risulta documentalmente il rispetto della procedura prevista e la riferibilità attuale dell'atto all'impugnazione proposta.
- La nullità o inesistenza della procura speciale per il ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in quanto attiene a un presupposto processuale di ammissibilità del giudizio di legittimità.
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