Cassazione Civile, Ordinanza n. 03564/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti con mansioni di macchinista hanno chiesto di accertare che, durante le ferie annuali, la retribuzione dovesse comprendere non solo la paga base ma anche specifiche indennità riconosciute dalla contrattazione collettiva aziendale e di settore: l'indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto di cui all'art. 31, punto 5, lett. a), dei medesimi contratti, e l'indennità di assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2.1, dei CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti ciascun periodo feriale, con richiesta delle conseguenti differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto tali domande riformando il primo grado. In cassazione i lavoratori hanno proposto tre motivi: (1) violazione della normativa UE sul diritto alle ferie retribuite, degli artt. 2109 e 2243 c.c. e dell'art. 1418 c.c., per l'esclusione di alcune voci dal computo della retribuzione feriale; (2) ulteriore violazione della normativa UE, dell'art. 2109 c.c., dell'art. 36 Cost., degli artt. 77.2.4, 31.6 CCNL 2012 e 30.6 CCNL 2016 e dei criteri ermeneutici contrattuali, in relazione alla mancata inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza; (3) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo i motivi fondati in conformità a un orientamento già consolidato in precedenti casi analoghi riguardanti il medesimo tema della retribuzione feriale del personale ferroviario. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini le domande dei lavoratori alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7 della Direttiva 88/2003/CE
richiamato come parametro sovranazionale sul diritto alla retribuzione durante le ferie annuali; applicato nel senso già chiarito dalla Corte di giustizia UE e recepito dalla giurisprudenza di legittimità
art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamato quale fonte sovranazionale del diritto a ferie annuali retribuite, da interpretare in coerenza con la giurisprudenza UE
richiamato quale norma interna sulla fruizione e retribuzione delle ferie, letta in conformità al diritto dell'Unione
richiamato nel primo motivo come norma violata; dal testo non emerge un'autonoma elaborazione della Corte su tale disposizione
richiamato per sostenere la nullità delle clausole contrattuali incompatibili con la disciplina delle ferie retribuite
art. 77, punto 2.1, CCNL Attività Ferroviarie 20.7.2012 e 16.12.2016
richiamato per la disciplina dell'indennità di assenza dalla residenza, da includere secondo i ricorrenti nel trattamento feriale
richiamato ai fini dell'interpretazione del CCNL
richiamato ai fini dell'interpretazione sistematica del CCNL
art. 36 Cost.
richiamato a sostegno del principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione feriale
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
richiamato per il requisito della motivazione e, nel corpo della decisione, per il rinvio ai precedenti della Corte
richiamato nel passaggio sulla funzione nomofilattica e sulla stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale
citato nel richiamo alla stabilità dei precedenti di legittimità
citato nel richiamo alla stabilità dei precedenti di legittimità
Massime di principio
- In materia di ferie annuali retribuite, il trattamento economico spettante al lavoratore deve essere individuato in coerenza con la disciplina sovranazionale e con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, evitando esclusioni di voci retributive che non siano compatibili con la funzione delle ferie.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato su una questione identica o sovrapponibile, il giudice di merito deve conformarsi a tale interpretazione salvo gravi ragioni di mutamento, in funzione di uniformità, affidabilità e prevedibilità del diritto.
- La motivazione del ricorso può essere scrutinata congiuntamente quando i motivi sono strettamente connessi; se la censura si inserisce in una materia già regolata da precedenti vincolanti di fatto sul piano nomofilattico, il rinvio integrale a tali precedenti può sorreggere l'accoglimento del ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente resta assorbita quando l'accoglimento dei motivi di diritto impone comunque la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
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