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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03596/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, confermato in primo grado ma riformato in appello, del diritto a percepire l’indennità NASpI. L’INPS sosteneva che il beneficiario avesse svolto un’attività di lavoro autonomo/imprenditoriale già in essere al momento della domanda e che la relativa comunicazione dei redditi presunti fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine previsto. Secondo l’Istituto, la tardività della comunicazione doveva comportare decadenza dal beneficio anche quando l’attività fosse preesistente e non intrapresa dopo la domanda. Il controinteressato, nel resistere, ha proposto ricorso incidentale con dieci motivi, tutti centrati su asserite preclusioni processuali: mancata rituale riproposizione delle difese in appello, tardiva costituzione dell’INPS in primo grado, novità e genericità delle doglianze d’appello, e conseguente inammissibilità dell’esame nel merito da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità nella denuncia degli errores in procedendo. Ha invece accolto il ricorso principale dell’INPS, affermando che l’obbligo di comunicazione all’INPS dell’attività autonoma o d’impresa e dei relativi redditi presunti sussiste anche se l’attività è preesistente alla domanda di NASpI. Poiché nel caso concreto non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda di riconoscimento della NASpI. Le spese dell’intero processo sono state compensate per il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato per dedurre la violazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la mancata riproposizione di eccezioni e domande non accolte.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di acquiescenza e limiti all’impugnazione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla pretesa tardività della costituzione in primo grado dell’INPS.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’inammissibilità di nuove difese o eccezioni in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sotto il profilo della specificità dei motivi di appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sempre in relazione ai requisiti degli atti processuali e alla specificità delle censure.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    L’obbligo di comunicare all’INPS le attività di lavoro autonomo o d’impresa da cui si ricava un reddito opera anche per attività preesistenti alla domanda di NASpI.

  • art. 11, lettera c), d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    Insieme all’art. 10, disciplina il regime di decadenza collegato alla comunicazione delle attività lavorative autonome o imprenditoriali.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente principale per il criterio interpretativo della norma.

  • art. 14 preleggi

    Evocato per escludere che l’interpretazione seguita integri un’analogia vietata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente dalla regola generale sull’onere della prova, ma non centrale nella decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello.

  • art. 2041 c.c.

    Citato solo nel riferimento generale alla tassonomia degli istituti, non come norma decisiva della controversia.

  • art. 271 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • L’obbligo di comunicare all’INPS lo svolgimento di attività autonoma o d’impresa ai fini della NASpI sussiste anche quando tale attività sia preesistente alla domanda amministrativa, se è contemporanea alla percezione del trattamento.
  • La decadenza dalla NASpI può operare anche per omissione o tardiva comunicazione relativa ad attività già in corso al momento della domanda, poiché ciò che rileva è la coesistenza tra stato di disoccupazione indennizzato e svolgimento dell’attività lavorativa.
  • La norma sulla comunicazione va interpretata in modo coerente con la ratio di limitare la prestazione ai soggetti in effettivo stato di bisogno e di consentire controlli tempestivi all’ente previdenziale.
  • La denuncia di errores in procedendo in cassazione richiede la puntuale individuazione del fatto processuale rilevante e della soluzione alternativa corretta; censure cumulative, generiche o assertive sono inammissibili.
  • L’interpretazione restrittiva delle cause di decadenza non impedisce di ricomprendere nella fattispecie anche situazioni non espressamente nominate, quando la lettura sistematica e teleologica della norma lo imponga, senza violare il divieto di analogia.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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