Cassazione Civile, Ordinanza n. 03563/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di una struttura alberghiera per assenza ingiustificata. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e ritenuto legittimo il recesso, valorizzando che la lavoratrice, dopo il ricovero della madre, aveva perso il diritto al congedo straordinario per assistenza al familiare disabile e ne era consapevole sin dal 19 maggio 2021, ma non aveva ripreso servizio né aveva informato il datore di lavoro per oltre quaranta giorni. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto irrilevanti sia il preteso fraintendimento tra le due sorelle e l'INPS, sia la tesi secondo cui la lavoratrice avesse creduto di essere in ferie, sia la deduzione, proposta solo in appello, secondo cui la limitata operatività della struttura nella fase pandemica avrebbe reso non necessario il suo apporto lavorativo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello ignorato un fatto notorio, ritenuto tardiva e non contestata l'allegazione sulla situazione epidemiologica in Valle d'Aosta, trascurato la documentazione sulle ferie e una deposizione testimoniale; 2) violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 604/1966 e dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancanza di effettiva motivazione del licenziamento e omessa pronuncia; 3) violazione degli artt. 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. per mancata prova, da parte del datore, della giusta causa e del pregiudizio al ciclo aziendale; 4) violazione dell'art. 2119 c.c. per insussistenza della giusta causa; 5) violazione degli artt. 1455 e 2106 c.c. per sproporzione della sanzione, in considerazione della minima importanza dell'eventuale mancanza e del contesto di ridotta operatività dell'albergo durante la pandemia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché volto a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti, e il secondo, per difetto di specificità e novità della censura, non essendo trascritto il testo del licenziamento né gli atti rilevanti. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il terzo, quarto e quinto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva già accertato in fatto la protratta assenza ingiustificata e la consapevolezza della lavoratrice, e che la valutazione della giusta causa, della proporzionalità della sanzione e della irrilevanza del danno economico al datore appartiene al giudice di merito se congruamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione fatti non notori o omette di valutare prove decisive specificamente dedotte; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione presuppone che il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che tali non sono, o viceversa; non si configura quando si censura solo la valutazione del materiale probatorio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; la censura deve investire un errore di diritto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il sindacato sul travisamento della prova è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo nei ristretti confini del nuovo testo della norma.
art. 2, comma 2, L. 15 luglio 1966, n. 604
La motivazione del licenziamento va individuata anche in relazione agli addebiti contestati nel procedimento disciplinare; la censura richiede specifica trascrizione e localizzazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito.
art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non è stata specificamente allegata e documentata come ritualmente proposta nei gradi di merito.
art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604
L'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento resta regolato dalla disciplina speciale, ma la censura non può risolversi in una mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal merito.
art. 2697 c.c.
La critica sul riparto dell'onere della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia accertato in fatto gli elementi costitutivi della giusta causa.
art. 2119 c.c.
La protratta assenza ingiustificata e la mancata ripresa del servizio per oltre quaranta giorni, in presenza di consapevolezza della perdita del titolo al congedo, integrano una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso.
art. 1455 c.c.
La scarsa importanza dell'inadempimento non esclude la giusta causa quando la condotta sia grave sotto il profilo fiduciario; il danno economico non è elemento costitutivo della fattispecie.
art. 2106 c.c.
La proporzionalità della sanzione disciplinare è valutazione rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici radicali.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La soccombenza comporta l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e la loro concludenza spettano al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche, quali l'utilizzo di fatti notori inesistenti o la mancata considerazione di prove decisive ritualmente dedotte; non basta lamentare che il giudice abbia creduto a una versione dei fatti piuttosto che a un'altra.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. presuppone un errore nell'attribuzione del regime probatorio a una prova legale o a una prova liberamente valutabile, non la mera insoddisfazione per il peso attribuito agli elementi istruttori.
- In materia di licenziamento disciplinare, la giusta causa e la proporzionalità della sanzione sono valutazioni che, se sorrette da motivazione congrua e coerente, appartengono al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione.
- La protratta assenza ingiustificata del lavoratore, specie se accompagnata dalla consapevolezza della cessazione del titolo che la giustificava e dalla mancata ripresa del servizio o comunicazione al datore, può integrare giusta causa di licenziamento per grave lesione del vincolo fiduciario.
- Nel licenziamento disciplinare il danno economico concreto subito dal datore non è elemento costitutivo della giusta causa: rileva soprattutto l'idoneità oggettiva della condotta a incrinare il rapporto fiduciario.
- Le allegazioni nuove o generiche sulla mancanza di bisogno organizzativo della prestazione, se tardive o non specificamente dedotte nei gradi di merito, non valgono a escludere la legittimità del licenziamento, poiché la valutazione del fabbisogno aziendale spetta al datore di lavoro.
- La censura di omessa pronuncia o di difetto di motivazione su un licenziamento richiede specificità assoluta: occorre indicare il contenuto degli atti rilevanti e la rituale deduzione della questione nei gradi precedenti.
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