Cassazione Civile, Ordinanza n. 03598/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'INPS di ripetere come indebitamente corrisposta un'indennità di disoccupazione ASpI pari a Euro 2.708,82, erogata per un periodo nel quale la beneficiaria avrebbe già maturato i requisiti per il pensionamento anticipato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sia ritenendo inammissibili in parte le contestazioni introdotte in appello, perché nuove o comunque non specificamente rivolte contro la ratio decidendi del Tribunale, sia ritenendo infondata la tesi secondo cui l'inconsapevolezza dell'assicurata o la mancata comunicazione dell'ente potessero impedire la decadenza dall'indennità. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sul pensionamento anticipato, sostenendo che l'INPS non avesse provato il perfezionamento dei requisiti pensionistici nel febbraio 2015; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizi motivazionali, lamentando che la sentenza d'appello avesse aderito acriticamente alle tesi dell'INPS senza accertare i requisiti di età e contribuzione e senza considerare l'obbligo dell'Istituto di informare la posizione previdenziale; (3) violazione delle norme sulle spese e sull'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., contestando la mancata compensazione delle spese e la mancata declaratoria di irripetibilità, oltre alla pretesa assenza di obbligo di indicare il reddito familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero efficacemente la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata in via dirimente sul divieto di nova in appello ex art. 437 c.p.c.: le contestazioni sui requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento anticipato erano state introdotte o sviluppate tardivamente in secondo grado e quindi correttamente considerate inammissibili. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia valutato la compensazione e ha giudicato generiche le contestazioni sulla ritualità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., perché non trascritte nel ricorso. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla tesi della ricorrente, perché la decisione si fonda sull'inammissibilità delle contestazioni nuove in appello.
art. 40, lett. c, L. n. 92/2012
richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dell'indennità di disoccupazione; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 24, comma 3, lett. b, D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011
richiamato per individuare i requisiti del pensionamento anticipato; la Corte osserva che il tema non può essere riesaminato perché le contestazioni sono nuove in appello.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla motivazione e all'ammissibilità delle censure.
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare un preteso difetto di motivazione; la Corte reputa inammissibile la censura perché non si confronta con la ratio processuale della decisione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione e valutazione delle prove.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 437 c.p.c.
norma dirimente: il divieto di nova in appello impedisce di introdurre nuove contestazioni sui requisiti anagrafici e contributivi quando queste mutano i temi d'indagine.
art. 434 c.p.c.
richiamato implicitamente nel confronto tra specificità dei motivi di appello e divieto di nova; la Corte distingue la specificità dell'impugnazione dall'ammissibilità delle nuove contestazioni.
art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 152 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per l'esenzione dalle spese; la Corte reputa generica la censura sulla ritualità della dichiarazione e conferma la condanna alle spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale base del rito camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello impedisce non solo nuove domande ed eccezioni, ma anche nuove contestazioni di fatto quando esse comportino un mutamento dei temi di indagine rispetto al primo grado.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la motivazione o riproporre il merito della lite: occorre aggredire specificamente la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Se la sentenza di merito si fonda in modo decisivo sull'inammissibilità per novità delle allegazioni in appello, la Corte di cassazione non riesamina il merito della pretesa sostanziale.
- La condanna alle spese fondata sul principio di soccombenza non è, di regola, censurabile in cassazione solo perché il giudice non ha espressamente valutato la compensazione.
- Le censure sulla ritualità di dichiarazioni o attestazioni rilevanti ai fini dell'esenzione dalle spese devono essere specifiche e autosufficienti; se sono assertive o non trascrivono il contenuto rilevante dell'atto, sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03556/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03563/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03564/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03565/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03596/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03607/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →