Cassazione Civile, Ordinanza n. 03565/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la riliquidazione della retribuzione ferie, sostenendo che ciascuna giornata di ferie dovesse essere pagata includendo, oltre alla retribuzione base, anche alcune voci accessorie percepite nei dodici mesi precedenti: l'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dai contratti aziendali del 2012 e del 2016, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto, e l'indennità di assenza dalla residenza prevista dal CCNL Attività Ferroviarie. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva respinto la domanda. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione della disciplina unionale e interna sulla retribuzione feriale, nonché delle clausole contrattuali collettive, per avere escluso tali voci dal computo della paga ferie; (2) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e contraddittoria; (3) ulteriore violazione della disciplina unionale, costituzionale e contrattuale collettiva, con particolare riferimento alla mancata inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza nel trattamento economico di ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, richiamando un orientamento già consolidato in controversie analoghe, anche nei confronti della stessa società resistente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame delle domande originarie alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 della Direttiva 88/2003/CE
richiamato quale parametro sulla retribuzione dovuta durante le ferie annuali, secondo l'interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia UE e dalla giurisprudenza di legittimità
art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamato come fonte del diritto alle ferie retribuite, da leggere nel senso che la retribuzione feriale deve essere coerente con la nozione unionale di ferie annuali pagate
art. 2109 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina della fruizione e retribuzione delle ferie
art. 2243 c.c.
citato nel primo motivo come norma asseritamente violata; dal testo non emerge ulteriore specificazione
art. 1418 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola contrattuale collettiva incompatibile con la disciplina sulle ferie retribuite
art. 132 c.p.c.
richiamato ai fini della censura di motivazione apparente e contraddittoria
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato sia per la censura motivazionale sia per il rinvio ai precedenti di legittimità
art. 36 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della retribuzione sufficiente e coerente con il trattamento economico durante le ferie
art. 10 d.lgs. 66/2003
richiamato nella parte in cui disciplina le ferie annuali retribuite
art. 72.2 CCNL 2003
citato nel terzo motivo in relazione al computo della retribuzione ferie
art. 77.2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012
richiamato quale disciplina collettiva rilevante per l'inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza nel trattamento economico delle ferie
art. 77.2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016
richiamato quale disciplina collettiva rilevante per l'inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza nel trattamento economico delle ferie
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione delle clausole collettive
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive
art. 374 c.p.c.
menzionato nel passaggio sulla stabilità del precedente nomofilattico
art. 360-bis c.p.c., n. 1
menzionato nel passaggio sulla stabilità del precedente e sull'uniformità interpretativa
art. 420-bis c.p.c.
richiamato come sede di conferma dell'orientamento giurisprudenziale
Massime di principio
- In materia di ferie annuali retribuite, il trattamento economico dovuto al lavoratore deve essere determinato in coerenza con la disciplina unionale e con i principi elaborati dalla Corte di giustizia, senza escludere automaticamente tutte le voci accessorie previste dalla contrattazione collettiva.
- Le clausole del contratto collettivo che disciplinano la retribuzione delle ferie devono essere interpretate alla luce dei principi sovraordinati sull'effettività della retribuzione feriale; se incompatibili con tali principi, non possono essere applicate in senso riduttivo.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato in modo consolidato la regula iuris su una questione ripetutamente riproposta, il giudice di merito deve attenersi a quell'orientamento salvo gravi ragioni di mutamento, valorizzando l'esigenza di uniformità, prevedibilità e stabilità del diritto.
- La censura sulla mancata inclusione di specifiche indennità nel calcolo della retribuzione ferie va valutata con riferimento alla natura delle voci retributive e alla loro connessione con l'attività lavorativa ordinariamente svolta prima del godimento delle ferie.
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