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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03565/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere la riliquidazione della retribuzione ferie, sostenendo che ciascuna giornata di ferie dovesse essere pagata includendo, oltre alla retribuzione base, anche alcune voci accessorie percepite nei dodici mesi precedenti: l'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dai contratti aziendali del 2012 e del 2016, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto, e l'indennità di assenza dalla residenza prevista dal CCNL Attività Ferroviarie. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva respinto la domanda. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione della disciplina unionale e interna sulla retribuzione feriale, nonché delle clausole contrattuali collettive, per avere escluso tali voci dal computo della paga ferie; (2) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e contraddittoria; (3) ulteriore violazione della disciplina unionale, costituzionale e contrattuale collettiva, con particolare riferimento alla mancata inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza nel trattamento economico di ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, richiamando un orientamento già consolidato in controversie analoghe, anche nei confronti della stessa società resistente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame delle domande originarie alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 della Direttiva 88/2003/CE

    richiamato quale parametro sulla retribuzione dovuta durante le ferie annuali, secondo l'interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia UE e dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato come fonte del diritto alle ferie retribuite, da leggere nel senso che la retribuzione feriale deve essere coerente con la nozione unionale di ferie annuali pagate

  • art. 2109 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della fruizione e retribuzione delle ferie

  • art. 2243 c.c.

    citato nel primo motivo come norma asseritamente violata; dal testo non emerge ulteriore specificazione

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola contrattuale collettiva incompatibile con la disciplina sulle ferie retribuite

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato ai fini della censura di motivazione apparente e contraddittoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sia per la censura motivazionale sia per il rinvio ai precedenti di legittimità

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della retribuzione sufficiente e coerente con il trattamento economico durante le ferie

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    richiamato nella parte in cui disciplina le ferie annuali retribuite

  • art. 72.2 CCNL 2003

    citato nel terzo motivo in relazione al computo della retribuzione ferie

  • art. 77.2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012

    richiamato quale disciplina collettiva rilevante per l'inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza nel trattamento economico delle ferie

  • art. 77.2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016

    richiamato quale disciplina collettiva rilevante per l'inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza nel trattamento economico delle ferie

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione delle clausole collettive

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive

  • art. 374 c.p.c.

    menzionato nel passaggio sulla stabilità del precedente nomofilattico

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    menzionato nel passaggio sulla stabilità del precedente e sull'uniformità interpretativa

  • art. 420-bis c.p.c.

    richiamato come sede di conferma dell'orientamento giurisprudenziale

Massime di principio

  • In materia di ferie annuali retribuite, il trattamento economico dovuto al lavoratore deve essere determinato in coerenza con la disciplina unionale e con i principi elaborati dalla Corte di giustizia, senza escludere automaticamente tutte le voci accessorie previste dalla contrattazione collettiva.
  • Le clausole del contratto collettivo che disciplinano la retribuzione delle ferie devono essere interpretate alla luce dei principi sovraordinati sull'effettività della retribuzione feriale; se incompatibili con tali principi, non possono essere applicate in senso riduttivo.
  • Quando la Corte di cassazione ha già enunciato in modo consolidato la regula iuris su una questione ripetutamente riproposta, il giudice di merito deve attenersi a quell'orientamento salvo gravi ragioni di mutamento, valorizzando l'esigenza di uniformità, prevedibilità e stabilità del diritto.
  • La censura sulla mancata inclusione di specifiche indennità nel calcolo della retribuzione ferie va valutata con riferimento alla natura delle voci retributive e alla loro connessione con l'attività lavorativa ordinariamente svolta prima del godimento delle ferie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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