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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33211/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società operante in ambito alberghiero e commerciale aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2007 con tre recuperi principali: (a) recupero di IVA e IRAP sulla cessione di un immobile ritenuta dall'Ufficio imponibile e non esente, perché l'operazione era considerata speculativa e non riconducibile all'attività alberghiera; (b) recupero di maggiori ricavi ai fini IRES relativi all'attività di profumeria, determinati con metodo analitico-induttivo mediante percentuale di ricarico; (c) recupero di quote di ammortamento ritenute indebite. Su tali basi erano stati emessi anche ulteriori avvisi nei confronti del socio al 5% e della socia al 95% per utili extracontabili presuntivamente distribuiti. In appello la CTR aveva accolto le ragioni dell'Ufficio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità della sentenza e dell'atto di appello per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, asseritamente privo di valida sottoscrizione; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'IVA, contestando sia la ricostruzione dei ricavi della profumeria mediante percentuale di ricarico sia il recupero dell'IVA sulla vendita dell'immobile, sostenendo l'esenzione dell'operazione e l'erroneità della valutazione probatoria; 3) connessa censura sull'omesso esame di fatti decisivi e sulla valutazione dei campioni e dei criteri di ricarico.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai due avvisi emessi nei confronti dei soci, perché era stata perfezionata la definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022, con presentazione della domanda e pagamento, in assenza di diniego dell'Ufficio o istanza di trattazione. Quanto al ricorso della società contro l'avviso societario residuo, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo quanto al recupero IVA sulla cessione dell'immobile; ha invece accolto il secondo motivo nei limiti relativi al recupero di maggiori ricavi dell'attività di profumeria, ritenendo erronea la motivazione della CTR perché aveva confuso i presupposti del recupero IVA con quelli dell'accertamento dei ricavi e non aveva verificato correttamente omogeneità e rappresentatività del campione usato per la percentuale di ricarico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 legge n. 130 del 2022

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute, in assenza di diniego dell'Amministrazione o di istanza di trattazione nei termini, perfezionano la definizione e determinano l'estinzione del giudizio.

  • art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma è richiamata in tema di esenzione IVA; la Corte chiarisce che l'esenzione per le cessioni immobiliari richiede il concorso dei presupposti previsti dalla disposizione e non dipende soltanto dal mancato esercizio dell'opzione per l'imponibilità.

  • art. 10, comma 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972

    Le cessioni di fabbricati strumentali sono esenti come regola generale, ma restano imponibili se effettuate entro quattro anni dall'ultimazione da parte dell'impresa costruttrice o di quella che ha eseguito interventi qualificati.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare se questa risulti complessivamente inattendibile per incoerenza con criteri di ragionevolezza e antieconomicità, consentendo presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; l'accertamento induttivo può spostare l'onere probatorio sul contribuente, ma la scelta del criterio di ricarico deve essere adeguatamente verificata dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento solo se assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene usato per denunciare violazioni di legge; la Corte accoglie la censura solo nei limiti in cui la motivazione della CTR è in contrasto con i principi sull'accertamento delle percentuali di ricarico.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una richiesta di nuova valutazione del merito o la censura di condizioni di validità di un atto processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare la legittimazione/ammissibilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 10, 11, 12, 18, comma 3, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati dalla ricorrente in tema di processo tributario e legittimazione/impugnazione, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché è norma riferita alle ipotesi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non alla dichiarazione di estinzione per definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, decidendo nel merito, mostri di aver implicitamente rigettato l'eccezione incompatibile con la decisione adottata.
  • Nel giudizio di cassazione non può essere dedotto come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. un profilo che attenga alla validità giuridica di un atto processuale, né è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • L'accertamento analitico-induttivo è ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare se questa risulti complessivamente inattendibile e incoerente rispetto a criteri di ragionevolezza e di economicità; in tal caso il contribuente deve fornire prova contraria.
  • Quando l'Ufficio ricostruisce i ricavi mediante percentuale di ricarico, il giudice deve verificare la rappresentatività del campione, l'omogeneità o disomogeneità dei beni-merce e la coerenza del criterio di media adottato; non basta richiamare in modo apodittico gli studi di settore o i ricavi minimi.
  • La valutazione relativa all'imponibilità o esenzione IVA di una cessione immobiliare deve essere compiuta sulla base dei requisiti legali specifici dell'operazione e non può essere confusa con giudizi attinenti ad altri recuperi fiscali o ad altre poste di reddito.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria pendente in Cassazione, se perfezionata con domanda e pagamento e in assenza di diniego o istanza di trattazione, estingue il giudizio limitatamente alle liti incluse nella domanda.
  • L'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati strumentali opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; il mancato esercizio dell'opzione non basta, di per sé, a rendere esente l'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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