Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11111/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da ordinanze-ingiunzione che avevano applicato sanzioni amministrative pecuniarie, per un importo complessivo di euro 60.020,00, a cinque persone ritenute responsabili di trasferimenti di denaro superiori alla soglia di legge senza l'intervento di intermediari autorizzati, nell'ambito di un'operazione economica finalizzata a reperire fondi per definire transattivamente un pignoramento immobiliare. In primo grado le opposizioni erano state respinte; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative e omessa considerazione dell'esimente della buona fede/stato di necessità, assumendo di aver agito nell'urgenza di evitare l'ipoteca e il fallimento dell'azienda; 2) violazione delle norme sulla tempestività della contestazione, sostenendo che il verbale fosse stato notificato oltre il termine di 90 giorni perché il dies a quo avrebbe dovuto coincidere con le audizioni dei diretti responsabili e non con quella di un avvocato informato sui fatti; 3) omessa motivazione sull'insussistenza della violazione, prospettando che l'operazione fosse lecita in quanto transazione richiesta dalla banca e dunque svolta nell'esercizio di una facoltà legittima, con conseguente insussistenza del fatto illecito; 4) violazione delle norme sulla quantificazione della sanzione, lamentando che non fosse stata applicata la riduzione al minimo edittale invocando anche un parere della Commissione Consultiva per infrazioni commesse in ambito familiare e/o societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nelle violazioni amministrative l'errore sulla liceità della condotta esclude la responsabilità solo se inevitabile e provato dal trasgressore; nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso in fatto la prova dell'incolpevolezza. Ha rigettato anche il secondo motivo, ribadendo che il momento dell'accertamento ai fini dell'art. 14 l. 689/1981 coincide con l'acquisizione e valutazione di tutti i dati indispensabili alla verifica della violazione, e che tale apprezzamento compete al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché in presenza di doppia conforme i ricorrenti non avevano indicato la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado, e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico e non una questione giuridica. Il quarto motivo è stato respinto, poiché la sanzione era stata determinata entro i limiti edittali e il giudice di merito aveva già valutato i parametri di legge; il parere della Commissione Consultiva non poteva derogare a una norma di legge. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, legge n. 689 del 1981

    nelle violazioni amministrative l'elemento soggettivo è integrato dalla colpa; l'errore sulla liceità della condotta rileva solo se inevitabile e incolpevole, con prova a carico dell'opponente

  • art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981

    il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili alla verifica della violazione, non dalla mera acquisizione del fatto materiale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo; la censura sulla motivazione non è stata accolta

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la sentenza non è stata ritenuta affetta da nullità motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda un fatto storico decisivo, non una questione giuridica; in caso di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in ipotesi di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione richiamata ai fini dell'applicazione della disciplina processuale della doppia conforme

  • art. 11, legge n. 689 del 1981

    la sanzione va commisurata alla gravità del fatto concreto, valutando elementi oggettivi e soggettivi; il giudice non deve necessariamente specificare analiticamente i criteri seguiti se opera entro i limiti edittali

  • art. 5, comma 1, D.L. n. 143/1991

    norma sostanziale violata e base edittale della sanzione amministrativa per trasferimenti di denaro superiori alla soglia senza intermediari autorizzati

  • art. 5, comma 1, D.L. n. 143/1997

    richiamato nel testo come base del range sanzionatorio applicato ratione temporis

  • art. 1 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114

    attribuisce alla Commissione Consultiva funzioni istruttorie e consultive obbligatorie, senza potere di modificare la legge

  • art. 60, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    richiamato quale norma della disciplina antiriciclaggio vigente ratione temporis e collegata al ruolo della Commissione Consultiva

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • artt. 55 e 59 c.p.

    richiamati dai ricorrenti per analogia con le cause di giustificazione penali, ma non applicati come tali alla responsabilità amministrativa

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere la liceità dell'operazione negoziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative, l'errore sulla liceità della condotta esclude la responsabilità solo se è inevitabile, non evitabile con l'ordinaria diligenza e supportato da elementi positivi esterni idonei a generare un convincimento incolpevole della liceità; l'onere della prova grava sull'opponente.
  • La valutazione sulla sussistenza della buona fede o dell'incolpevolezza del trasgressore è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Ai fini del termine di contestazione ex art. 14 l. 689/1981, l'accertamento non coincide con la mera conoscenza del fatto materiale, ma con il momento in cui l'amministrazione abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili a verificare la violazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non una questione giuridica o un punto di diritto.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può determinare la misura della sanzione entro i limiti edittali in base alla gravità concreta del fatto, senza essere vincolato alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, purché tenga conto dei parametri legali applicabili.
  • Un parere di organo consultivo non può derogare o modificare il contenuto di una norma di legge di rango superiore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.