Cassazione Civile, Ordinanza n. 11979/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro stipulato il 29 gennaio 2010, in relazione al quale il lavoratore aveva chiesto l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo irregolare la somministrazione e, inoltre, ravvisando un trasferimento d’azienda tra la società utilizzatrice originaria e la società consortile pubblica che aveva poi proseguito i servizi ausiliari regionali, con conseguente subentro ex art. 2112 c.c. e condanna alla riammissione in servizio e al pagamento dell’indennità onnicomprensiva. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla chiamata del terzo, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe erroneamente negato la chiamata in causa della società somministratrice; 2) violazione della disciplina sul pubblico impiego e dell’art. 27 d.lgs. 276/2003, deducendo che la società, essendo in house e a capitale interamente pubblico, fosse soggetta a regole pubblicistiche e non alla disciplina del lavoro privato; 3) errata interpretazione degli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003, assumendo la piena legittimità del contratto di somministrazione perché contenente tutti gli elementi richiesti; 4) violazione dell’art. 20 l.r. Sicilia 11/2010, sostenendo che tale norma non avrebbe previsto alcuna cessione d’azienda ma solo un riordino delle partecipazioni regionali, e che ulteriori norme regionali avrebbero impedito comunque assunzioni e conversioni dei rapporti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo infondati la censura sulla chiamata in causa del terzo e quella sulla legittimità della somministrazione, anche perché il ricorso non era autosufficiente sul contenuto del contratto e richiamava una disciplina sopravvenuta. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo. La Corte ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale sulla natura della società ricorrente, evidenziando che la qualificazione come società in house richiede una verifica complessiva di tutti gli indici normativi e statutari del controllo analogo, non limitata ad alcune clausole statutarie. Ha inoltre reputato apodittica la conclusione sul trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., perché fondata sostanzialmente sul solo passaggio di personale e non sull’accertamento del trasferimento di beni organizzati, know-how o di altri elementi idonei a rendere autonoma l’impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati e, se necessario, accerti anche la natura giuridica della società cedente.
Norme richiamate
La chiamata in causa del terzo non integra un litisconsorzio necessario e resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma la Corte non ne ha ricavato una violazione decisiva.
L’omesso esame di una questione processuale non integra di per sé omissione di pronuncia, che riguarda domande o eccezioni di merito.
Rileva per la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato e per le condizioni di legittimità del ricorso alla somministrazione.
Richiamato con riferimento agli elementi essenziali del contratto di somministrazione; la Corte osserva però che il ricorso non ne riproduce i contenuti rilevanti.
Prevede la conseguenza della costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore in caso di somministrazione irregolare.
Per il trasferimento d’azienda occorre accertare il passaggio di un complesso organizzato di beni o altri elementi idonei a conservare l’autonomia funzionale dell’impresa, non il solo trasferimento di personale.
Richiamato quale disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica in relazione ai limiti alle assunzioni e alla possibilità di costituzione giudiziale del rapporto.
art. 18, comma 2-bis, d.l. 112/2008
La Corte afferma che il divieto di assunzione introdotto nel 2009 era già vigente al momento del contratto del 29 gennaio 2010.
Ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 18 del d.l. 112/2008; la Corte ne evidenzia l’entrata in vigore anteriore al contratto controverso.
È un indice utile per la qualificazione della natura giuridica della società e del riordino regionale delle partecipazioni, ma non viene interpretato come automatica cessione d’azienda.
art. 23, comma 2, l.r. Sicilia 5/2014
Richiamato dalla ricorrente come interpretazione autentica e come divieto di assunzione, ma la Corte non ne fa la ratio decisiva della decisione.
art. 1, comma 9, lett. b), L. 92/2012
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-bis invocato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che è sopravvenuta rispetto al contratto del 2010.
Massime di principio
- La chiamata in causa di un terzo non necessario è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è censurabile come omessa pronuncia, salvo specifica violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. adeguatamente dedotta.
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla validità di un contratto deve essere autosufficiente: se il contratto non è prodotto o non ne sono trascritti i passaggi rilevanti, il motivo non consente il controllo sulla ratio decidendi.
- La qualificazione di una società come organismo in house richiede una verifica complessiva di tutti gli indici rilevanti del controllo analogo, delle modalità di direzione e coordinamento e delle limitazioni al trasferimento delle partecipazioni, non potendo il giudice arrestarsi a singole clausole statutarie isolate.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. non basta il mero passaggio di lavoratori; occorre l’accertamento del trasferimento di un’entità economica organizzata, con beni, know-how o altri elementi idonei a conservare l’autonomia funzionale dell’impresa.
- In materia di somministrazione irregolare, la disciplina applicabile va verificata con riferimento alla normativa vigente al momento della stipulazione del contratto, senza applicare retroattivamente disposizioni sopravvenute.
- La natura pubblica o privatistica dell’ente è un presupposto decisivo per individuare la disciplina lavoristica applicabile e può essere accertata anche d’ufficio dal giudice in presenza di fonti normative pertinenti.
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