Cassazione Civile, Ordinanza n. 11915/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia, originata da un giudizio in tema di trattamento economico degli esperti linguistici, era stata definita con sentenza della corte d'appello impugnata per cassazione dall'università. Nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha depositato un'istanza motivata di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritta per adesione dal difensore della parte controricorrente. L'INPS, evocato in giudizio quale resistente con mandato, non ha svolto difese. La questione decisa dalla Corte non ha riguardato il merito della pretesa economica, ma solo gli effetti processuali della rinuncia/istanza di estinzione e la conseguente regolazione delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha qualificato l'istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse come equivalente a una rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente. Poiché l'INPS non ha svolto difese, ha dichiarato estinto il processo. Non ha provveduto sulle spese di lite, valorizzando l'adesione all'istanza da parte del controricorrente e l'assenza di attività difensiva dell'INPS. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, perché l'estinzione non è ipotesi contemplata dalla disposizione.
Massime di principio
- L'istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, se formulata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, può essere trattata come rinuncia al ricorso con conseguente estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, il collegio può non provvedere sulle spese quando la controparte aderisce alla rinuncia e non vi sia attività difensiva di altri intimati o resistenti.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del processo, salvo che la disposizione applicabile lo preveda espressamente.
Come è indicizzato
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