Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo fondato su una cartella esattoriale non impugnata relativa a premi INAIL per il triennio 1990-1992. Il debitore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’atto esecutivo sostenendo che il credito si fosse estinto, anche perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, versando il 10% dell’importo dovuto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che fosse sopravvenuto un fatto estintivo del debito dopo la formazione del titolo. La Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e respinto la domanda, valorizzando la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, che aveva qualificato il beneficio come aiuto di Stato illegittimo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base della decisione europea senza provocare un contraddittorio sulla legittimità dell’agevolazione in concreto, anche in relazione al regolamento de minimis; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella prescrizione del credito INAIL dopo la notifica della cartella; 3) censura sulle spese di lite, per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione della Commissione europea costituiva ius superveniens che il giudice e le parti potevano e dovevano considerare; tuttavia il ricorrente, pur avendo depositato note difensive dopo tale decisione, non aveva dedotto in concreto che la propria posizione individuale rientrasse nelle eccezioni o nei limiti di compatibilità indicati dalla decisione sovranazionale, né aveva chiesto di provare fatti divenuti rilevanti alla luce della nuova disciplina. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura non riguardava un "fatto" storico omesso, ma una questione di prescrizione, estranea al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
definizione agevolata del debito fiscale e contributivo
La Corte considera la norma alla luce della successiva decisione della Commissione europea, che ne mette in discussione la compatibilità come aiuto di Stato, ferma la possibilità di verificare in concreto se l’aiuto individuale rientri in eccezioni o limiti di esenzione.
art. 107, paragrafo 1, TFUE
Le agevolazioni di cui si discute sono qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
art. 107, paragrafo 2, TFUE
La decisione europea richiama la possibilità di una deroga che consente l’ammissibilità dell’aiuto in specifiche ipotesi.
art. 3 della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015
L’aiuto individuale può essere accordato se rientra nei limiti del regolamento de minimis o in altro regolamento di esenzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non di questioni o argomentazioni come la prescrizione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando sopravviene, nel corso del giudizio, una disciplina o una decisione sovranazionale rilevante, il giudice deve tenerne conto; la parte interessata, però, deve allegare in modo specifico i fatti o le condizioni che rendono applicabile alla propria posizione individuale un’eccezione o una deroga alla nuova regola.
- La violazione del contraddittorio non è configurabile se la questione introdotta dal giudice era già oggettivamente ricavabile dallo ius superveniens e la parte ha avuto possibilità processuale di difendersi, ma non ha prospettato i presupposti concreti utili alla propria tesi.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di questioni giuridiche come la prescrizione o di mere argomentazioni difensive.
- La mancata compensazione delle spese di lite, quando la soccombenza è regolata dal criterio ordinario, non costituisce di per sé un motivo di ricorso per cassazione censurabile nel merito.
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