Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato prima come intermittente e poi a termine, ma accertato dai giudici di merito come a tempo indeterminato, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e TFR per il periodo dal 9.11.2012 al 28.2.2014. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, sostenendo che la notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi fosse stata eseguita a un indirizzo errato, diverso sia dalla sede effettiva dell'impresa sia dalla residenza anagrafica del destinatario. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la visura camerale e il contratto di assunzione, trascurando la documentazione da lui prodotta in controprova. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 159 e 292 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la nullità della notifica avesse inciso sulla declaratoria di contumacia e sulla successiva mancata risposta all'interrogatorio formale, anch'essa eseguita al medesimo indirizzo asseritamente errato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la documentazione prodotta e aveva motivatamente ritenuto non dimostrato che l'indirizzo di notifica fosse errato, attribuendo rilievo alla visura camerale storica e al contratto di assunzione, dai quali risultava il medesimo indirizzo. La censura del ricorrente mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove. La Corte ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento o viceversa, mentre nel caso concreto la valutazione era stata compiuta proprio con prudente apprezzamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione non ricorre quando la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mira in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se siano state attribuite a prove soggette a libero apprezzamento le efficacia proprie di prove legali, o viceversa.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
I motivi di ricorso invocati non superano i limiti del sindacato di legittimità, poiché la doglianza si risolve in una contestazione dell'accertamento di fatto e della valutazione delle prove.
È stata dedotta dal ricorrente la nullità della sentenza di primo grado come conseguenza della presunta nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
La norma è richiamata per sostenere che la nullità della notifica avrebbe inficiato anche la declaratoria di contumacia e le successive notifiche degli atti istruttori.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la dedotta nullità processuale della sentenza di primo grado.
La notificazione è stata eseguita secondo la procedura prevista per il caso di irreperibilità relativa; la Corte ha ritenuto che il relativo indirizzo fosse stato accertato come corretto dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'impugnazione tardiva della sentenza di primo grado in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è censurabile, sotto le spoglie della violazione dell'art. 116 c.p.c. o del vizio motivazionale, la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, quando questi abbia effettivamente esaminato gli elementi offerti e ne abbia tratto un accertamento di fatto sorretto da motivazione.
- La dedotta nullità della notificazione dell'atto introduttivo può incidere sulla regolare instaurazione del contraddittorio e sulla contumacia della parte, ma la relativa censura presuppone che il ricorrente dimostri un effettivo errore nell'indirizzo utilizzato; in mancanza, la decisione di merito sull'esattezza del luogo di notifica resta insindacabile in sede di legittimità nei limiti propri del giudizio di cassazione.
- Le risultanze anagrafiche o camerali hanno valore presuntivo circa la sede o il domicilio del destinatario della notifica e possono essere superate da prova contraria, ma la selezione e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi, oppure abbia disatteso il valore legale di una prova; non basta contestare l'apprezzamento prudenziale delle risultanze istruttorie.
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