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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11926/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia previdenziale avente ad oggetto l’accertata irripetibilità di somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per l’anno 2006. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado solo sul capo spese, aveva condannato l’INPS alla rifusione delle spese del primo grado e del gravame, liquidandole secondo i parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014, aggiornati al 2018, con distrazione e attribuzione al procuratore per anticipo. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente liquidato le spese con riferimento ai parametri tariffari anziché alla nota spese depositata, che indicava importi maggiori, oltre spese borsuali anticipate e spese forfettarie, senza adeguata motivazione. Ha inoltre contestato la mancata considerazione delle spese vive e il trattamento delle spese forfettarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, rilevando che la Corte d’appello aveva esposto in modo comprensibile le ragioni della liquidazione delle spese. Nel merito, ha ribadito che, in tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice non è vincolato ai valori medi, potendo determinare il compenso entro i limiti minimo-massimo delle tabelle, con motivazione necessaria solo se si discosti ulteriormente. Ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata dalla Corte territoriale ai minimi tabellari in base al valore della causa e allo scaglione previdenziale. Ha inoltre dichiarato non adeguatamente specificata e documentata la censura relativa a ulteriori voci di spesa e ai diritti/onorari, richiamando l’onere di indicazione analitica delle voci asseritamente liquidate in eccesso; quanto alle spese borsuali, ha osservato che mancava prova e adeguata indicazione in ricorso; quanto al rimborso forfettario, ha confermato che, in assenza di specifica statuizione, esso spetta nella misura del 15% del compenso totale. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base generale per la regolazione delle spese di lite a carico della parte soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di spese, ma non ritenuto decisivo nel caso

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ribadisce il criterio di liquidazione dei compensi secondo parametri tabellari

  • art. 13, comma 6, d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    richiamato dalla parte ricorrente, in relazione alla disciplina dei parametri forensi

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamata come fonte della disciplina forense e dei parametri di liquidazione

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento"

    la Corte lo interpreta nel senso che i valori medi sono un criterio di riferimento, ma il giudice può liquidare anche al minimo o al massimo, con obbligo di motivazione solo per scostamenti ulteriori

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare l’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di motivazione in sede di legittimità è ammissibile solo quando la motivazione sia radicalmente mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non basta lamentare una motivazione sintetica o non esaustiva.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato ai valori medi tabellari: può liquidare tra minimo e massimo, e deve motivare solo se si discosta ulteriormente dai parametri di riferimento.
  • Chi impugna per cassazione la liquidazione di compensi, diritti o spese deve indicare analiticamente le singole voci e i relativi importi asseritamente liquidati in violazione dei minimi o massimi tariffari; un richiamo generico è insufficiente.
  • Le spese vive o borsuali possono essere riconosciute solo se allegante e provate in modo specifico, con puntuale localizzazione degli atti e dei documenti richiamati nel ricorso.
  • In assenza di una espressa statuizione sulle spese forfettarie ex d.m. n. 55 del 2014, esse si presumono dovute nella misura del 15% del compenso totale, quale misura ordinaria di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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