Cassazione Civile, Ordinanza n. 11918/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione già in godimento, con inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili riferiti a periodi di disoccupazione, escludendo invece quelli relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, riformando il primo grado. L’INPS ha ricorso per cassazione sostenendo che dovesse operare la decadenza c.d. estintiva o "tombale" di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 4, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, e ha contestato che la decadenza per la riliquidazione della pensione dovesse limitarsi ai soli ratei anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, deducendo invece l’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decadenza, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza opera solo per le differenze sui ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale, e non estingue integralmente il diritto alla riliquidazione. Conseguentemente ha condannato l’INPS alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
La Corte lo richiama nel testo del motivo di ricorso, ma ribadisce che, per le domande di riliquidazione pensionistica, la decadenza non comporta l’estinzione integrale del diritto, bensì incide solo sui ratei anteriori al triennio.
art. 38, comma 4, lett. d), d.l. n. 98 del 2011
È richiamato dall’INPS quale norma di modifica della disciplina della decadenza; la Corte non ne accoglie l’interpretazione estensiva proposta dall’ente.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi un effetto diverso da quello già negato sulla decadenza tombale.
la riferita decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale
È valorizzato per affermare la natura sostanziale della decadenza e il suo effetto limitato ai ratei pregressi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per porre a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto la riliquidazione o il ricalcolo di una pensione già riconosciuta, la decadenza sostanziale non estingue necessariamente l’intero diritto alla prestazione, ma può colpire soltanto le differenze sui ratei maturati in un periodo anteriore al triennio dalla domanda giudiziale.
- La disciplina della decadenza previdenziale va interpretata in coerenza con la natura della prestazione richiesta: se il diritto alla pensione è già riconosciuto in parte, la preclusione opera sui ratei pregressi e non sulla domanda di adeguamento nel suo complesso.
- La decadenza prevista per le prestazioni previdenziali ha natura sostanziale e determina l’inammissibilità della domanda giudiziale solo nei limiti espressamente ricompresi nella sua funzione di preclusione dei ratei anteriori.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso della limitazione della decadenza ai ratei precedenti il triennio, non è ammissibile una lettura estensiva che trasformi la decadenza in una preclusione totale della riliquidazione.
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