Cassazione Civile, Ordinanza n. 15788/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, emesso per il possesso di aree edificabili. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società solo in parte, confermando la base imponibile determinata sul valore venale delle aree, ma annullando la sanzione per infedele dichiarazione sul rilievo che lo scarto tra valore dichiarato e valore accertato fosse di modesta entità e che la contribuente si fosse attenuta a un valore poi recepito in una deliberazione comunale del 2015. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché lo scarto fosse di modesta entità né considerato le difese dell’ente; 2) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, deducendo che non esiste alcuna esimente per la mera modesta entità dello scarto tra valore dichiarato e valore accertato e che la colpa del contribuente va presunta; 3) violazione delle norme sull’IMU e sull’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, oltre che dell’art. 2697 c.c., contestando che la CTR avesse valorizzato una delibera comunale del 2015, adottata ex post, per escludere la sanzione, e sostenendo che tale delibera non poteva incidere sull’obbligo dichiarativo del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, affermando che la sentenza d’appello esponeva le ragioni della decisione in modo sufficiente e intellegibile. Ha poi ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997 anche in materia IMU e ha condiviso il principio per cui, in assenza di delibere comunali che predeterminino i valori delle aree edificabili, il contribuente effettua una mera previsione del valore e, se questa si rivela errata, può essere assoggettato alla rettifica ma non necessariamente alla sanzione, mancando un sufficiente profilo di colpevolezza. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che il ricorso si fondava solo sul diverso apprezzamento del valore venale e non allegava specifici presupposti di una dichiarazione di variazione o di una concreta violazione colpevole ulteriore rispetto alla stima del bene. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza di merito.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Indica che la base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Consente ai Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento quando l’imposta sia stata versata su valori non inferiori a quelli predeterminati; la Corte ne afferma l’applicabilità anche all’IMU.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 7
Richiamato in tema di disciplina IMU/ICI e di base normativa dell’imposizione sugli immobili.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 12-ter e 13
Richiamato per l’obbligo di dichiarazione di variazione e per il quadro normativo dell’IMU; la Corte osserva che l’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 446/1997 resta applicabile, salvo le abrogazioni espressamente previste.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14, comma 2
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sanzionabilità dell’infedeltà dichiarativa.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 3
Richiamato per l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo tributario e per sostenere la colpa grave del contribuente.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 4
Richiamato dal ricorrente come norma sulle cause di esclusione o riduzione della sanzione.
Richiamato dal ricorrente per l’onere della prova in ordine ai presupposti della sanzione o della sua esclusione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
Richiamato come principio generale sull’elemento soggettivo delle sanzioni amministrative, applicato anche alla materia fiscale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di individuare le ragioni della decisione; non basta il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- L’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997 si applica anche all’IMU e consente ai Comuni di predeterminare per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili, con funzione di limitazione del potere di accertamento.
- In materia di sanzioni tributarie non è sufficiente la mera divergenza tra valore dichiarato e valore accertato: occorre un profilo di colpevolezza del contribuente, quantomeno negligente, da valutarsi secondo i principi generali dell’illecito amministrativo.
- Quando la determinazione del valore di un’area edificabile avviene in un contesto in cui mancano criteri comunali predeterminati, la stima del contribuente può costituire una previsione soggetta a possibile rettifica, ma la mera errata previsione non implica automaticamente sanzionabilità.
- Le censure di legittimità non possono essere costruite solo su una diversa lettura dei dati di fatto già valutati dal giudice di merito, se non si allegano specifici errori di diritto o un omesso esame di fatti decisivi.
- Le memorie depositate in cassazione non possono introdurre nuove questioni di fatto o ampliare il contenuto delle censure originarie del ricorso.
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