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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15788/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, emesso per il possesso di aree edificabili. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società solo in parte, confermando la base imponibile determinata sul valore venale delle aree, ma annullando la sanzione per infedele dichiarazione sul rilievo che lo scarto tra valore dichiarato e valore accertato fosse di modesta entità e che la contribuente si fosse attenuta a un valore poi recepito in una deliberazione comunale del 2015. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché lo scarto fosse di modesta entità né considerato le difese dell’ente; 2) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, deducendo che non esiste alcuna esimente per la mera modesta entità dello scarto tra valore dichiarato e valore accertato e che la colpa del contribuente va presunta; 3) violazione delle norme sull’IMU e sull’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, oltre che dell’art. 2697 c.c., contestando che la CTR avesse valorizzato una delibera comunale del 2015, adottata ex post, per escludere la sanzione, e sostenendo che tale delibera non poteva incidere sull’obbligo dichiarativo del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, affermando che la sentenza d’appello esponeva le ragioni della decisione in modo sufficiente e intellegibile. Ha poi ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997 anche in materia IMU e ha condiviso il principio per cui, in assenza di delibere comunali che predeterminino i valori delle aree edificabili, il contribuente effettua una mera previsione del valore e, se questa si rivela errata, può essere assoggettato alla rettifica ma non necessariamente alla sanzione, mancando un sufficiente profilo di colpevolezza. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che il ricorso si fondava solo sul diverso apprezzamento del valore venale e non allegava specifici presupposti di una dichiarazione di variazione o di una concreta violazione colpevole ulteriore rispetto alla stima del bene. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di individuare le ragioni della decisione; non basta il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • L’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997 si applica anche all’IMU e consente ai Comuni di predeterminare per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili, con funzione di limitazione del potere di accertamento.
  • In materia di sanzioni tributarie non è sufficiente la mera divergenza tra valore dichiarato e valore accertato: occorre un profilo di colpevolezza del contribuente, quantomeno negligente, da valutarsi secondo i principi generali dell’illecito amministrativo.
  • Quando la determinazione del valore di un’area edificabile avviene in un contesto in cui mancano criteri comunali predeterminati, la stima del contribuente può costituire una previsione soggetta a possibile rettifica, ma la mera errata previsione non implica automaticamente sanzionabilità.
  • Le censure di legittimità non possono essere costruite solo su una diversa lettura dei dati di fatto già valutati dal giudice di merito, se non si allegano specifici errori di diritto o un omesso esame di fatti decisivi.
  • Le memorie depositate in cassazione non possono introdurre nuove questioni di fatto o ampliare il contenuto delle censure originarie del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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