Cassazione Civile, Ordinanza n. 15653/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguardava un immobile familiare composto da più livelli, aree esterne e pertinenze, proveniente da vicende successorie e da una donazione. Una delle sorelle aveva convenuto l'altra chiedendo di essere dichiarata proprietaria esclusiva del piano seminterrato e comproprietaria di varie parti comuni o indivise, nonché la condanna alla liberazione dei locali, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per l'uso esclusivo di alcune porzioni e per opere eseguite senza autorizzazione. La convenuta aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto il riconoscimento della proprietà esclusiva di talune porzioni dell'immobile e l'accertamento dell'usucapione di altri beni, oltre al riconoscimento di indennità per migliorie e addizioni. La Corte d'appello aveva in parte riformato la decisione di primo grado, riducendo alcune condanne economiche e confermando il rigetto di altre domande. In cassazione la ricorrente ha dedotto: tardività dell'eccezione di mera tolleranza del possesso; violazione delle norme su possesso e usucapione e omesso esame di fatti decisivi; errata interpretazione di titoli negoziali e delle norme sulla proprietà comune; omessa pronuncia sulla servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia; errata applicazione delle norme sulle addizioni e migliorie, sia con riguardo al parcheggio sia al seminterrato; omesso esame e violazione delle norme sul risarcimento per il mancato uso del parcheggio e sulla prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto motivo per omessa pronuncia sulla domanda di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia e ha accolto il sesto, il settimo e l'ottavo motivo relativi alle indennità per migliorie/addizioni e al risarcimento del danno per il mancato uso dell'area parcheggio, correggendo l'impostazione della Corte d'appello sia quanto alla qualificazione del titolo applicabile sia quanto ai criteri di quantificazione del pregiudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 276, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla nullità del procedimento, ma la doglianza è stata ritenuta infondata
art. 183, commi quinto e sesto, c.p.c.
richiamato ai fini della dedotta tardività dell'eccezione di tolleranza
art. 345 c.p.c.
le eccezioni in senso lato possono essere rilevate anche in appello se i fatti emergono dal materiale istruttorio già ritualmente acquisito
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità e l'onere di specifica deduzione dei vizi processuali e motivazionali
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello gravato, non quando valuti erroneamente le prove
artt. 1140, 1141, 1144 e 1163 c.c.
richiamati per contestare il giudizio di merito sull'usucapione; la Corte ha escluso la rivalutazione del fatto in sede di legittimità
art. 1117 c.c.
richiamato nella controversia sulla natura comune o esclusiva di alcune porzioni dell'immobile
artt. 1350 e 1362 c.c. e ss.
l'interpretazione dei titoli negoziali è questione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione per relationem alla consulenza è sufficiente se il giudice aderisce al parere tecnico; l'omissione si configura solo in presenza di mancata risposta a critiche specifiche e circostanziate
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello integra error in procedendo denunciabile in cassazione
art. 1062 c.c.
la Corte ha accolto il motivo per omessa pronuncia sulla servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia
artt. 936, 1150, 1102, 1121, 1147, 2697 c.c.
la Corte ha censurato l'erroneo richiamo all'art. 1102 c.c. quando, al momento delle opere, la parte non era comproprietaria; ha inoltre richiamato i criteri per l'indennità dovuta al possessore per miglioramenti e addizioni
artt. 1223, 1226, 2056 e 2043 c.c.
per il danno da mancato uso del parcheggio occorre una corretta base di calcolo e una prova del pregiudizio, tenendo conto della quota di comproprietà della convenuta
art. 2967 c.c.
citato nel testo con riferimento alla prova del danno, verosimilmente in luogo dell'art. 2697 c.c.; dalla motivazione emerge comunque il tema dell'onere della prova del pregiudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione, la deduzione del proprietario secondo cui il godimento del bene da parte del preteso possessore è avvenuto per mera tolleranza integra un'eccezione in senso lato, proponibile anche in appello se i relativi fatti risultano dal materiale istruttorio già acquisito.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; la censura è ammissibile solo se investe specifici errori di diritto, omesso esame di fatti decisivi o violazioni processuali tipizzate.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando semplicemente apprezza in modo non condiviso il materiale probatorio.
- L'interpretazione dei titoli negoziali e la ricostruzione della volontà contrattuale sono attività di merito: in cassazione occorre indicare il canone ermeneutico specificamente violato, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli atti.
- L'adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio è motivazione sufficiente, salvo che siano state formulate critiche specifiche e circostanziate alle quali il giudice debba dare risposta puntuale.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello ritualmente introdotto integra vizio di attività denunciabile ex art. 112 c.p.c.
- Le addizioni o migliorie eseguite da chi non era comproprietario al momento dell'intervento non possono essere automaticamente ricondotte alla disciplina dell'uso della cosa comune; occorre applicare la norma coerente con la posizione soggettiva effettiva al tempo delle opere.
- In caso di compressione dell'uso della cosa comune, il danno va quantificato tenendo conto della concreta porzione di bene effettivamente sottratta al godimento e della quota di comproprietà del soggetto che ne trae utilità o ne subisce la lesione.
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