Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza dichiarativa di fallimento di una società edilizia, poi attaccata con revocazione straordinaria dal legale rappresentante della fallita. Il ricorrente sosteneva di avere rinvenuto, dopo la dichiarazione di fallimento, documenti che avrebbero provato che alcuni immobili erano stati erroneamente considerati beni personali della famiglia e invece appartenevano alla ditta individuale del defunto imprenditore, poi confluita nel patrimonio della società, con conseguente maggiore attivo e assenza dei presupposti dell’insolvenza. In un secondo profilo deduceva il dolo revocatorio di banche e istituti di credito, assumendo che le relazioni tecniche contabili dimostrassero l’esistenza di crediti della società verso le banche per mutui asseritamente usurari e saldi errati. Con il ricorso per cassazione denunciava: motivazione apparente e omesso esame dei documenti nuovi; violazione dell’art. 395 n. 3 c.p.c. perché quei documenti sarebbero stati revocatoriamente rilevanti; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla comprensione della portata dei documenti solo grazie alla relazione del consulente; violazione dell’art. 395 n. 1 c.p.c. per il mancato riconoscimento del dolo revocatorio delle banche; violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina fallimentare per avere la Corte territoriale addossato al ricorrente l’onere di provare la reale situazione debitoria, invece che al giudice fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d’appello aveva esaminato in modo unitario tutta la documentazione, escludendone la decisività e rilevando comunque la mancata prova della forza maggiore che aveva impedito la produzione tempestiva. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito sulla natura e rilevanza dei documenti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha respinto il quarto motivo perché la censura non coglieva la ratio decidendi: il dolo revocatorio presuppone una macchinazione fraudolenta posta in essere da una parte processuale per paralizzare la difesa e impedire al giudice di accertare la verità, mentre le banche non erano state parti nella fase prefallimentare e non risultava provato alcun artificio o raggiro. Ha infine respinto il quinto motivo, osservando che era corretta la valutazione di irrilevanza della consulenza contabile richiesta, perché esplorativa e relativa a rapporti con soggetti non parti del giudizio che aveva condotto alla sentenza di fallimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
Il dolo revocatorio richiede una macchinazione fraudolenta, cioè artifici o raggiri intenzionalmente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità; non bastano mere allegazioni false, reticenze o violazioni dei doveri di lealtà processuale.
Per la revocazione per documenti decisivi sopravvenuti è necessario che i documenti siano decisivi e che il loro mancato tempestivo uso sia dipeso da forza maggiore; non basta la sola assenza di colpa. Inoltre, se i documenti sono già conoscibili o opponibili ai terzi, non ricorre il presupposto revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando manchi in modo sostanziale l'esposizione delle ragioni della decisione; è sufficiente una motivazione che dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui i documenti sono stati ritenuti non decisivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti, non può essere invocato per sollecitare una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
L'onere della prova non può essere spostato sul giudice; la parte che deduce fatti costitutivi della revocazione o dell'erroneità dell'accertamento deve provarli secondo le regole ordinarie.
art. 15, commi 6 e 7, legge fallimentare
La disciplina richiamata non esonera la parte dall'onere di allegare e provare i fatti posti a base dell'impugnazione della sentenza di fallimento.
La violazione dei doveri di lealtà e probità non è di per sé sufficiente a integrare il dolo revocatorio, occorrendo la più intensa condotta fraudolenta richiesta dall'art. 395 n. 1 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione straordinaria per documenti decisivi presuppone non solo la novità e decisività dei documenti, ma anche la prova che la loro mancata produzione tempestiva sia dipesa da una causa non imputabile di forza maggiore; la mera successiva scoperta o una valutazione tecnica sopravvenuta non bastano.
- Non ogni documento successivamente rinvenuto è revocatorio: se si tratta di atti formati dalla stessa parte o comunque pubblici, trascritti e conoscibili, difetta il requisito dell'incolpevole impossibilità di produrli prima.
- Il dolo revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c. richiede una vera e propria macchinazione fraudolenta posta in essere da una parte del processo, idonea a impedire la difesa avversaria e l'accertamento della verità; non sono sufficienti mendacio, reticenze o comportamenti scorretti non tradottisi in artifici o raggiri processualmente efficaci.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il materiale probatorio e reso una motivazione non apparente.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta con finalità meramente esplorative, soprattutto quando riguardi rapporti con soggetti non parti del giudizio di merito che ha condotto alla decisione impugnata.
- L'onere di dimostrare i presupposti dell'impugnazione gravante sulla parte non può essere trasferito al giudice fallimentare o al giudice dell'impugnazione mediante un improprio richiamo alla disciplina dell'istruttoria officiosa.
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