Cassazione Civile, Ordinanza n. 15661/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
Tre sorelle convenivano dinanzi al Tribunale due società per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di fondo su cui insisteva un fabbricato realizzato dal loro dante causa e di ulteriori particelle di terreno, deducendo che il fabbricato e i terreni erano stati posseduti da sempre dal padre e poi da loro. Una società contestava la domanda, sostenendo che i terreni erano stati compresi in un decreto prefettizio di esproprio del 1974 per la realizzazione dell'autostrada e che, proprio per tale ragione, avevano natura demaniale e non erano usucapibili. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, riconoscendo l'usucapione di una particella nei confronti dell'altra società e rigettandola nei confronti della concessionaria autostradale, disponendo inoltre la restituzione di parte dei terreni e del sedime del fabbricato. In appello le originarie attrici censuravano soprattutto la mancata prova della tacita sdemanializzazione; la concessionaria proponeva appello incidentale anche sulla ritenuta buona fede del costruttore e sulla mancata demolizione del fabbricato. La Corte d'appello riformava la decisione, dichiarando l'usucapione dei beni indicati e rigettando l'incidentale. In cassazione la concessionaria denunciava: 1) violazione delle norme sul giudicato e sulla specificità dei motivi di appello, sostenendo che la natura demaniale dei terreni, affermata in primo grado per effetto dell'esproprio, non fosse stata specificamente censurata e fosse quindi coperta da giudicato; 2) violazione delle norme sui beni demaniali, per avere la Corte d'appello riconosciuto una tacita sdemanializzazione in assenza di atti univoci e positivi della P.A., fondando la decisione sul mero non uso dell'area e su circostanze successive o riferibili a soggetti diversi; 3) vizio motivazionale, per la contraddittorietà della sentenza, che da un lato negava la destinazione pubblica originaria e dall'altro parlava di sdemanializzazione tacita; 4) violazione dell'art. 936 c.c. sulla demolizione del fabbricato, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, assorbendo il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la sdemanializzazione tacita non può essere desunta dalla sola inerzia o dal mancato utilizzo del bene pubblico, essendo necessari atti univoci, concludenti e positivi della P.A. incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica. Nel caso concreto, il decreto di occupazione/esproprio del 1974 aveva dato al bene una chiara destinazione pubblica e gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non erano idonei a integrare una tacita rinuncia alla funzione pubblica, anche perché si trattava in parte di comportamenti di terzi e di circostanze non conclusive. Rimane da riesaminare in sede di rinvio anche la questione connessa alla domanda di demolizione del fabbricato, assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene richiamato come parametro di legittimità per denunciare errori di diritto nelle questioni di giudicato e di sdemanializzazione tacita
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione
viene invocato per contestare la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata
sono richiamati per sostenere che la mancata specifica censura di un capo della sentenza di primo grado ne determini il passaggio in giudicato
artt. 822, 823, 826, 828 e 829 c.c.
sono richiamati per fondare il principio secondo cui i beni destinati a uso pubblico o appartenenti al demanio seguono un regime di incommerciabilità e non sono usucapibili finché non intervenga sdemanializzazione
richiamato nel motivo poi assorbito, relativo alla domanda di demolizione del fabbricato costruito sul suolo altrui
norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nella parte introduttiva
Massime di principio
- La sdemanializzazione tacita di un bene pubblico non può essere desunta dalla sola inerzia della pubblica amministrazione o dal protratto mancato uso del bene: occorrono atti e fatti univoci, concludenti e positivi che rendano inequivoca la volontà di rinunciare definitivamente alla destinazione pubblica.
- Per configurare la sdemanializzazione tacita è necessario che gli elementi valorizzati siano incompatibili con la conservazione dell'uso pubblico e non consentano alternative plausibili; il semplice non utilizzo, anche prolungato, non basta.
- La prova della rinuncia alla funzione pubblica non può fondarsi su comportamenti di soggetti diversi dall'ente titolare del bene, né su circostanze successive che non siano espressione di una volontà pubblica chiara e definitiva.
- Nel giudizio di appello, la formazione del giudicato interno richiede che il capo della sentenza di primo grado sia effettivamente non censurato in modo specifico; se la questione è comunque investita, anche implicitamente, dal gravame, il giudicato non si forma.
- La contraddizione tra la negazione della destinazione pubblica originaria e l'affermazione della sdemanializzazione tacita integra un vizio logico della motivazione, perché la sdemanializzazione presuppone necessariamente l'esistenza di un bene già demaniale.
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