Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società appaltatrice aveva già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello relativa a una controversia nascenti da un appalto avente ad oggetto automezzi. Con il primo ricorso la Corte aveva rigettato le censure della società; quest'ultima ha quindi chiesto la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di legittimità fosse viziata da plurimi errori revocatori. In particolare ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto: l'inesistenza di una rinuncia al collaudo da parte del Comune; l'esistenza di un fatto ostativo all'adempimento del Comune, cioè un collaudo negativo; l'inesistenza dell'inadempimento del Comune e dell'attività della società volta a far rispettare le regole contrattuali; la possibilità di eseguire il collaudo anche dopo la consegna degli automezzi; nonché la formazione di un giudicato interno sulla mancata effettuazione del collaudo. Il Comune ha resistito al ricorso per revocazione; la società controparte dell'appalto è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze della ricorrente non denunciassero veri errori di fatto revocatori, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione giuridica e l'interpretazione delle risultanze processuali già compiute nell'ordinanza revocanda. Ha quindi affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore percettivo immediato e non un riesame del merito o della qualificazione giuridica delle vicende contrattuali. In particolare, la questione del collaudo, del suo ritardo e del differimento della consegna degli automezzi attiene all'interpretazione ed esecuzione del contratto, non a un fatto erroneamente percepito. Per tale ragione il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., n. 4, e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di legittimità.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto, immediato e obiettivamente rilevabile, e non in un errore di valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica delle risultanze processuali.
art. 10 del Contratto
Richiamato come disciplina contrattuale del collaudo degli automezzi; la sua violazione o diversa lettura è stata ritenuta questione interpretativa e non errore di fatto.
art. 17 del Capitolato Speciale
Richiamato come norma contrattuale sulle modalità e tempistiche del collaudo; la contestazione del suo significato non integra errore revocatorio.
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto, conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile soltanto per l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; resta escluso ogni sindacato su errori di giudizio, interpretazione del contratto o valutazione delle prove.
- Non costituisce errore revocatorio la contestazione con cui la parte chieda, sotto la veste dell'errore di fatto, un nuovo esame del merito o una diversa qualificazione giuridica di condotte e risultanze processuali già valutate.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere immediato, oggettivo e rilevabile senza ulteriori indagini ermeneutiche; se per accertarlo occorre interpretare gli atti o ricostruire il significato giuridico di fatti e comportamenti, il rimedio non è esperibile.
- Nell'appalto pubblico, la questione del collaudo, del rispetto dei termini e del comportamento della stazione appaltante va apprezzata alla luce dell'interpretazione del contratto e della condotta delle parti; la censura del relativo apprezzamento non integra di per sé errore revocatorio.
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