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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società appaltatrice aveva già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello relativa a una controversia nascenti da un appalto avente ad oggetto automezzi. Con il primo ricorso la Corte aveva rigettato le censure della società; quest'ultima ha quindi chiesto la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di legittimità fosse viziata da plurimi errori revocatori. In particolare ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto: l'inesistenza di una rinuncia al collaudo da parte del Comune; l'esistenza di un fatto ostativo all'adempimento del Comune, cioè un collaudo negativo; l'inesistenza dell'inadempimento del Comune e dell'attività della società volta a far rispettare le regole contrattuali; la possibilità di eseguire il collaudo anche dopo la consegna degli automezzi; nonché la formazione di un giudicato interno sulla mancata effettuazione del collaudo. Il Comune ha resistito al ricorso per revocazione; la società controparte dell'appalto è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze della ricorrente non denunciassero veri errori di fatto revocatori, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione giuridica e l'interpretazione delle risultanze processuali già compiute nell'ordinanza revocanda. Ha quindi affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore percettivo immediato e non un riesame del merito o della qualificazione giuridica delle vicende contrattuali. In particolare, la questione del collaudo, del suo ritardo e del differimento della consegna degli automezzi attiene all'interpretazione ed esecuzione del contratto, non a un fatto erroneamente percepito. Per tale ragione il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., n. 4, e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto, immediato e obiettivamente rilevabile, e non in un errore di valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica delle risultanze processuali.

  • art. 10 del Contratto

    Richiamato come disciplina contrattuale del collaudo degli automezzi; la sua violazione o diversa lettura è stata ritenuta questione interpretativa e non errore di fatto.

  • art. 17 del Capitolato Speciale

    Richiamato come norma contrattuale sulle modalità e tempistiche del collaudo; la contestazione del suo significato non integra errore revocatorio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto, conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile soltanto per l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; resta escluso ogni sindacato su errori di giudizio, interpretazione del contratto o valutazione delle prove.
  • Non costituisce errore revocatorio la contestazione con cui la parte chieda, sotto la veste dell'errore di fatto, un nuovo esame del merito o una diversa qualificazione giuridica di condotte e risultanze processuali già valutate.
  • L'errore di fatto revocatorio deve essere immediato, oggettivo e rilevabile senza ulteriori indagini ermeneutiche; se per accertarlo occorre interpretare gli atti o ricostruire il significato giuridico di fatti e comportamenti, il rimedio non è esperibile.
  • Nell'appalto pubblico, la questione del collaudo, del rispetto dei termini e del comportamento della stazione appaltante va apprezzata alla luce dell'interpretazione del contratto e della condotta delle parti; la censura del relativo apprezzamento non integra di per sé errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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