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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15657/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da quattro avvisi di accertamento per parziale versamento dell'IMU relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, emessi dal Comune di Napoli in relazione a un immobile sito nel medesimo Comune. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione, riconoscendo l'esenzione IMU per abitazione principale solo sulla base della dimora abituale della contribuente e del nucleo familiare nell'immobile, senza richiedere il trasferimento della residenza anagrafica. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. n. 214/2011, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'esenzione per abitazione principale non spettasse perché la contribuente non aveva mai trasferito la residenza anagrafica nell'immobile.

La decisione

In corso di giudizio la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022, con attestazione del pagamento integrale delle somme dovute per l'IMU degli anni oggetto di controversia. Il Comune ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. La Corte, richiamando la disciplina della definizione agevolata e la propria giurisprudenza recente, ha dichiarato estinto il procedimento. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate, in applicazione della previsione normativa richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perché la definizione agevolata non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere che l'esenzione IMU per abitazione principale richieda anche il trasferimento della residenza anagrafica, oltre alla dimora abituale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico della norma sull'IMU.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del motivo di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, commi 186-205, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, richiamata come causa di estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    La definizione agevolata si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti, oppure con la sola domanda se non vi sono somme da versare.

  • art. 1, comma 195, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Prevede la presentazione di una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma.

  • art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Stabilisce la sospensione del processo in caso di richiesta di definizione e la disciplina delle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Prevede che, in caso di deposito della domanda e della prova del pagamento, il processo sia dichiarato estinto.

  • art. 1, comma 205, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle controversie in cui siano parte.

  • art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56

    Ha novellato i commi 194-201 della legge n. 197/2022, incidendo sui termini e sulle modalità di perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 1, commi 194 e 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Base normativa immediata per dichiarare l'estinzione del procedimento a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Rende applicabile la regola per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 1, commi 186-204, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamati per escludere l'applicazione del doppio contributo unificato in caso di estinzione per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili, il processo si estingue quando la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento integrale degli importi dovuti entro i termini di legge, ovvero con il solo deposito della domanda se non vi sono somme da versare.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • La definizione agevolata della lite non integra un rigetto, un'inammissibilità o un'improcedibilità del ricorso, sicché non sono dovuti gli effetti sanzionatori connessi al c.d. doppio contributo unificato.
  • Quando il giudizio è definito per adesione alla sanatoria fiscale, l'interesse alla decisione sul merito viene meno e la Corte dichiara cessata la materia del contendere/estinzione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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