Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto di rimborsare buoni postali fruttiferi cointestati, intestati alla ricorrente e a una zia poi deceduta. La ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento dei titoli; la società resistente aveva eccepito la mancanza della prova della materiale esistenza dei buoni e, soprattutto, la necessità che il rimborso fosse effettuato congiuntamente anche a favore degli eredi della cointestataria defunta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda perché non risultava il possesso del titolo originale o del duplicato e perché non era dimostrato che la ricorrente fosse unica erede. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabili agli interessi dei buoni le norme sui libretti postali e quindi necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto; aveva inoltre escluso un rimborso parziale o un pagamento integrale alla superstite. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme che disciplinano i buoni postali e la clausola di "pari facoltà di rimborso", sostenendo che il cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell’intera somma, che non vi è rischio di doppio pagamento per Poste, che l’eventuale diritto degli eredi del defunto resta tutelato nei rapporti interni e che era erroneo richiedere la firma dei coeredi o negare almeno la quota di spettanza della ricorrente. Ha inoltre censurato, con altri motivi, la parte della motivazione relativa alla duplicazione dei titoli e all’onere informativo dell’ente, nonché la mancata liquidazione della quota almeno pari al 50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili il secondo e il terzo e assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché si conformi al principio secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei cointestatari non preclude al superstite il rimborso dell’intera somma portata dal documento. La Corte ha affermato che non si applica in via analogica l’art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, previsto per i libretti di risparmio, perché i buoni postali hanno un regime diverso, sono rimborsabili "a vista" e l’eventuale riparto tra eredi del defunto rileva solo nei rapporti interni, senza incidere sul diritto del cointestatario superstite verso l’emittente. Le questioni sulla duplicazione e sull’obbligo informativo sono state ritenute non decisive o comunque estranee alla ratio decidendi, mentre le censure sulla liquidazione parziale sono state assorbite dall’accoglimento dei motivi principali.
Norme richiamate
art. 203, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
estende ai buoni postali fruttiferi le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, ma non fino a rendere applicabile la disciplina del rimborso dei libretti in modo analogico quando il diverso regime dei buoni lo esclude
art. 187, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
"il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto"
norma riferita ai libretti di risparmio, non applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso
i buoni postali fruttiferi, come i libretti, sono qualificabili come documenti di legittimazione e non come titoli di credito
richiamato per sottolineare che il credito incorporato nei buoni postali è assistito da un regime di intrasferibilità derogatorio rispetto alla libera cedibilità dei crediti
art. 204, comma 3, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali e contribuisce a differenziare il loro regime da quello dei libretti
alla morte di uno dei concreditori solidali, l’obbligazione si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite verso il debitore
richiamato dalla ricorrente a sostegno della solidarietà attiva nei rapporti tra cointestatari; la Corte valorizza invece gli effetti della solidarietà solo nei rapporti interni tra eredi
richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione interna del credito e l’irrilevanza, per il debitore, dei rapporti tra cointestatari ed eredi
art. 158, comma 2, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
invocato per l’onere informativo dell’ente in caso di smarrimento dei buoni; motivo non decisivo rispetto alla ratio della decisione
art. 7 d.m. 19 dicembre 2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di informazione sulla procedura di duplicazione; censura non accolta in quanto assorbita o non attinente alla ratio
richiamato insieme all’art. 172 d.P.R. 156/1973 sul tema dello scorporo della quota e del rimborso parziale
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di rimborso pro quota
art. 1 L. 30 luglio 1951, n. 948
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla duplicazione dei buoni
art. 2 L. 30 luglio 1951, n. 948
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla duplicazione dei buoni
art. 3 L. 30 luglio 1951, n. 948
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla duplicazione dei buoni
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla duplicazione dei buoni
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla duplicazione dei buoni
parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato nel motivo sulle spese processuali
richiamato nel motivo sulle spese processuali
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei cointestatari non priva il superstite della legittimazione a chiedere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.
- La disciplina prevista per il rimborso dei libretti di risparmio postali non è automaticamente né analogicamente trasferibile ai buoni postali fruttiferi quando il diverso regime di questi ultimi ne impedisce l’applicazione.
- I buoni postali fruttiferi, pur essendo documenti di legittimazione e non titoli di credito, attribuiscono al possessore una posizione di rimborso a vista che rafforza il diritto dell’intestatario verso l’emittente.
- Il pagamento al cointestatario superstite libera l’emittente verso il creditore che ha chiesto il rimborso; gli eventuali diritti degli eredi del cointestatario defunto si collocano nei rapporti interni e non possono essere opposti al debitore per paralizzare il pagamento.
- Le censure che investono argomentazioni della sentenza prive di incidenza sulla ratio decidendi sono inammissibili perché non colpiscono la reale base della decisione impugnata.
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