Cassazione Civile, Ordinanza n. 08388/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di recupero di credito d'imposta emesso dall'Agenzia delle entrate per asserito indebito utilizzo di agevolazioni fiscali negli anni 2001 e 2002. La controversia trae origine da controlli e verbali relativi sia alla contribuente sia a terzi, richiamati nell'atto impositivo. In giudizio la contribuente sosteneva, in sintesi, che l'avviso fosse illegittimo per effetto del condono tombale e, soprattutto, che fosse viziato da difetto di motivazione perché fondato anche su p.v.c. riguardanti ditte terze non allegati all'atto; deduceva inoltre la lesione del diritto di difesa, l'impossibilità di impugnare i verbali dei terzi e la mancata produzione in giudizio dei p.v.c. da parte dell'Ufficio. Il ricorso per cassazione si concentrava su un unico motivo, formalmente articolato in più profili di violazione di legge, tutti ruotanti attorno all'obbligo di motivazione per relationem degli atti tributari e alla necessità di allegare o depositare gli atti richiamati, specie se riferiti a soggetti terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha osservato che il ricorso difettava della trascrizione delle parti rilevanti dell'avviso e del p.v.c. della contribuente; inoltre, la censura si appuntava solo su una ratio decidendi secondaria, trascurando la ratio principale della CTR, secondo cui il credito d'imposta non spettava perché le opere agevolate erano la prosecuzione di quelle già sovvenzionate con altro regime e, in aggiunta, le fatture erano soggettivamente inesistenti. Nel merito, la Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato che i risultati essenziali dei controlli sui terzi erano riportati nel p.v.c. della contribuente, conosciuto dai suoi legali rappresentanti, sicché era superflua l'allegazione dei verbali terzi. Ha quindi confermato che la motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiama i contenuti essenziali degli atti presupposti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese.
Norme richiamate
Norma istitutiva del credito d'imposta contestato, la cui spettanza è stata esclusa per difetto dei presupposti concreti dell'agevolazione.
art. 9, commi 9, 10 e 15, l. n. 289 del 2002
Il condono non preclude all'amministrazione di accertare l'inesistenza di un diritto al rimborso o a un credito d'imposta; opera sul debito fiscale, non sui crediti vantati dal contribuente.
art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000
Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari e di allegazione degli atti richiamati.
Richiamato quale base generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi e al contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità di impugnare i p.v.c. riguardanti terzi.
artt. 63, 51, 52, 53 e 56 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dalla ricorrente per contestare la possibilità di controllare l'attività accertativa dell'amministrazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova e di mancato deposito dei p.v.c. in giudizio.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale a tutela del diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se ne presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'avviso di accertamento o di recupero può essere motivato per relationem ad altri atti del procedimento, purché siano richiamati o comunque resi conoscibili i contenuti essenziali degli atti presupposti.
- La mancata allegazione di verbali relativi a terzi non determina di per sé nullità dell'atto impositivo se il contribuente è stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali degli accertamenti richiamati e di esercitare il diritto di difesa.
- Chi deduce il vizio di motivazione per relationem deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre in astratto la regola sull'allegazione degli atti richiamati.
- In cassazione è inammissibile una censura che non trascriva adeguatamente gli atti rilevanti e che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Il condono fiscale non impedisce all'amministrazione di verificare l'inesistenza del diritto a un credito d'imposta o a un rimborso, poiché incide sul debito tributario ma non sana crediti inesistenti o non spettanti.
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