Cassazione Civile, Ordinanza n. 22800/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di IRAP per l’anno 2009 e TARSU per l’anno 2012. La cartella, per la parte IRAP, traeva origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione annuale. La CTP aveva annullato l’atto, ma la CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, aveva riformato la decisione limitatamente all’IRAP, rigettando il ricorso originario sul punto. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica della cartella, sostenendo l’invalidità della consegna a persona diversa dal destinatario senza raccomandata informativa e l’erroneo richiamo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo; (2)-(4) doglianze sul presunto difetto di legittimazione processuale dell’appellante per mancata prova della procura sostanziale e sulla dedotta nullità/inesistenza della notifica per mancata indicazione della data e mancata sottoscrizione del notificatore; (5) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo Statuto del contribuente, perché l’iscrizione a ruolo avrebbe riguardato questioni giuridiche non definibili con art. 36-bis; (6) vizi processuali e violazione delle norme sulle spese, per omesso esame della questione disposta dalla CTP e mancata considerazione della nota spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità, da parte della CTR, dell’eccezione di difetto di legitimatio ad processum dell’appellante, perché proposta tardivamente e comunque generica, senza specifica allegazione dell’impossibilità di verificare aliunde i poteri rappresentativi. Sul primo motivo ha precisato che la notifica della cartella effettuata a un familiare convivente richiede la raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, ma che il relativo vizio integra una nullità sanabile ex art. 156 c.p.c.; poiché il contribuente aveva tempestivamente impugnato la cartella e il termine di riscossione non era decorso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo operava. Analogamente, i vizi dedotti nei terzo e quarto motivo sono stati ritenuti irrilevanti, poiché la notifica è condizione di efficacia e la nullità/inesistenza è sanata dalla conoscenza tempestiva dell’atto. Il quinto motivo è stato respinto perché la CTR aveva dichiarato inammissibili le questioni riproposte tardivamente in appello, in continuità con la giurisprudenza sulle preclusioni nel processo tributario. Il sesto motivo è stato respinto perché, in presenza di soccombenza reciproca e accoglimento parziale dell’appello, la CTR poteva procedere d’ufficio a un nuovo governo delle spese e disporne la compensazione integrale; inoltre, la tardiva costituzione dell’appellato impediva ulteriori contestazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato della dichiarazione; nel caso, è stato richiamato come base del recupero IRAP
art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario impone la raccomandata informativa
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
rinvia alla disciplina dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 anche per la cartella di pagamento
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, specie per tempestiva impugnazione dell’atto
richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che l’onere di contestare i poteri rappresentativi o il vizio di notificazione segue le regole sulla specificità dell’eccezione e sulla verificabilità aliunde
artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel motivo relativo alle preclusioni processuali nel giudizio tributario
artt. 77, 83, 101 e 115 c.p.c.
richiamati nel motivo sulla legittimazione processuale e sulle preclusioni
richiamati nei motivi sulla notificazione e sulla distinzione tra nullità e inesistenza
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
richiamato nel motivo sul controllo automatizzato e sul diritto del contribuente
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese di lite nel processo tributario
artt. 91, 92, 112 e 132, secondo comma, c.p.c.
richiamati nel motivo sulle spese e sulla motivazione della sentenza
richiamato nel motivo sulle spese e sulla motivazione
richiamato nel motivo sulla liquidazione delle spese
richiamato per la liquidazione dei compensi
tabella n. 23 allegata al d.m. n. 55 del 2014
richiamata per la liquidazione delle spese
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
termine per il deposito di documenti nel processo tributario, rilevante rispetto alla tardività della costituzione
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinato con l’art. 32 per le preclusioni nel giudizio di appello tributario
art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973
termine entro cui deve esercitarsi il potere di riscossione; rileva per escludere che i vizi notificatori siano ormai irrilevanti per raggiungimento dello scopo
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
richiamato come effetto teorico dell’eventuale inammissibilità dell’appello, non applicato perché il motivo è stato respinto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
richiamato per affermare che i poteri dei procuratori dell’imprenditore derivano da atti iscritti nel registro delle imprese
richiamati in relazione alla disciplina dell’institore e alla pubblicità legale dei poteri rappresentativi
art. 76, comma 1, d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla L. n. 106 del 2021
menzionato per l’estinzione dell’agente della riscossione intimato
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’eccezione relativa al difetto di potere rappresentativo di una parte costituita con persona diversa dal legale rappresentante deve essere tempestiva e specifica; se il potere è desumibile da atti soggetti a pubblicità legale, incombe a chi contesta allegarne puntualmente l’insussistenza o l’inverificabilità.
- La notifica della cartella esattoriale effettuata a un familiare convivente del destinatario richiede l’invio della raccomandata informativa; la sua omissione determina nullità della notifica, non inesistenza dell’atto.
- La nullità della notificazione è sanata con effetto retroattivo quando il destinatario abbia comunque ricevuto l’atto in tempo utile e lo abbia tempestivamente impugnato, purché non sia decorso il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo o di riscossione.
- Ai fini della qualificazione del vizio notificatorio, l’inesistenza è configurabile solo in presenza di una mancanza totale dell’attività notificatoria o di elementi essenziali tali da rendere non riconoscibile l’atto come notificazione; ogni altra difformità rientra nella nullità sanabile.
- Nel processo tributario le questioni assorbite dalla decisione di primo grado devono essere riproposte nel rispetto delle preclusioni e dei termini di costituzione e deposito previsti dal rito; la riproposizione tardiva le rende inammissibili.
- In tema di spese di lite, la soccombenza va valutata in modo unitario e globale sull’esito complessivo del giudizio; in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione, il giudice può procedere d’ufficio a una nuova regolazione delle spese, anche compensandole integralmente se ricorrono ragioni di soccombenza reciproca.
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