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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di accertamenti bancari, l'Amministrazione ha contestato a un contribuente maggiori redditi non dichiarati per l'anno 2010 ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente aveva svolto anche una procedura di accertamento con adesione, senza esito. In primo grado e in appello l'atto impositivo è stato confermato. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'atto per mancato completamento dell'accertamento con adesione; 2) ha denunciato la violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la ripartizione dei redditi tra le due attività svolte sarebbe stata arbitraria e che non sarebbe stata correttamente valutata la prova contraria rispetto alle movimentazioni bancarie; 3) ha denunciato la violazione degli artt. 60 e 109 TUIR e l'omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'indeducibilità della somma di euro 68.285,00, che assumeva versata a un associato in partecipazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, richiamando il principio secondo cui l'Amministrazione non ha l'obbligo di dare inizio né di concludere l'accertamento con adesione richiesto dal contribuente e rilevando, inoltre, carenze di autosufficienza e di specificità della censura. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, osservando che in tema di accertamenti bancari opera una presunzione legale relativa che il contribuente deve vincere con prova analitica delle singole movimentazioni, prova qui mancata; ha poi ritenuto ragionevole la ripartizione proporzionale dei redditi non giustificati tra le due attività esercitate, effettuata tenendo conto delle risultanze disponibili, e ha confermato l'indeducibilità dei costi sostenuti per l'associato in partecipazione, poiché l'apporto era di solo lavoro e l'associato coincideva con il soggetto che gestiva l'impresa, sicché si trattava in sostanza di compensi non deducibili dall'imprenditore. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo sull'accertamento con adesione; ha rigettato il secondo motivo, confermando la legittimità dell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie non giustificate e della ripartizione proporzionale dei maggiori redditi tra le due attività; ha rigettato il terzo motivo, confermando l'indeducibilità della somma corrisposta nell'ambito dell'associazione in partecipazione perché riferita, nella sostanza, all'opera svolta dall'imprenditore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non è stata ritenuta idonea a fondare la dedotta nullità; inoltre il motivo risultava inammissibile per difetto di specificità e per commistione di vizi diversi.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato la commistione, nello stesso motivo, tra violazione di legge, omessa pronuncia/nullità processuale e vizio di motivazione, ritenendola non consentita; ha inoltre evidenziato che non erano stati indicati con precisione i profili dedotti e i passaggi processuali rilevanti.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    In presenza di accertamenti bancari opera una presunzione legale relativa sulle movimentazioni non giustificate, superabile solo con prova analitica delle singole operazioni.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    Anche ai fini IVA l'accertamento bancario consente l'utilizzo delle movimentazioni come base presuntiva della pretesa impositiva, salvo prova contraria specifica del contribuente.

  • art. 60 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della deducibilità della somma contestata; la Corte ha però confermato la non deducibilità sulla base della natura sostanziale del costo e della coincidenza tra soggetto che presta l'opera e soggetto che gestisce l'impresa.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso la deducibilità del costo ritenendo che si trattasse di compenso per l'opera dell'imprenditore, non ammesso in deduzione nel reddito d'impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di accertamento con adesione, il contribuente non può pretendere l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di avviare o concludere il procedimento: la mancata prosecuzione dell'adesione non determina di per sé invalidità dell'avviso di accertamento e non comprime il diritto di difesa, che resta pienamente esercitabile in giudizio.
  • Nei controlli fondati su indagini bancarie, le movimentazioni non giustificate possono legittimare la pretesa fiscale sulla base di una presunzione legale relativa; grava sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna operazione a poste non imponibili.
  • La prova contraria alle presunzioni bancarie non può essere meramente assertiva o generica: il contribuente deve indicare e documentare, operazione per operazione, la causale dei versamenti o prelevamenti contestati.
  • Quando il contribuente svolga più attività economiche, l'Ufficio può ripartire ragionevolmente i maggiori ricavi non giustificati in base ai dati disponibili e alla proporzione dei redditi dichiarati, purché la ricostruzione sia coerente con gli elementi di fatto acquisiti e il contribuente non offra una prova contraria specifica.
  • Non sono deducibili dal reddito d'impresa i costi che, nella sostanza, remunerano l'opera dell'imprenditore o coincidono con compensi per attività da lui stesso svolta, anche se formalmente inseriti in una diversa pattuizione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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