Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di accertamenti bancari, l'Amministrazione ha contestato a un contribuente maggiori redditi non dichiarati per l'anno 2010 ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente aveva svolto anche una procedura di accertamento con adesione, senza esito. In primo grado e in appello l'atto impositivo è stato confermato. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'atto per mancato completamento dell'accertamento con adesione; 2) ha denunciato la violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la ripartizione dei redditi tra le due attività svolte sarebbe stata arbitraria e che non sarebbe stata correttamente valutata la prova contraria rispetto alle movimentazioni bancarie; 3) ha denunciato la violazione degli artt. 60 e 109 TUIR e l'omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'indeducibilità della somma di euro 68.285,00, che assumeva versata a un associato in partecipazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, richiamando il principio secondo cui l'Amministrazione non ha l'obbligo di dare inizio né di concludere l'accertamento con adesione richiesto dal contribuente e rilevando, inoltre, carenze di autosufficienza e di specificità della censura. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, osservando che in tema di accertamenti bancari opera una presunzione legale relativa che il contribuente deve vincere con prova analitica delle singole movimentazioni, prova qui mancata; ha poi ritenuto ragionevole la ripartizione proporzionale dei redditi non giustificati tra le due attività esercitate, effettuata tenendo conto delle risultanze disponibili, e ha confermato l'indeducibilità dei costi sostenuti per l'associato in partecipazione, poiché l'apporto era di solo lavoro e l'associato coincideva con il soggetto che gestiva l'impresa, sicché si trattava in sostanza di compensi non deducibili dall'imprenditore. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo sull'accertamento con adesione; ha rigettato il secondo motivo, confermando la legittimità dell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie non giustificate e della ripartizione proporzionale dei maggiori redditi tra le due attività; ha rigettato il terzo motivo, confermando l'indeducibilità della somma corrisposta nell'ambito dell'associazione in partecipazione perché riferita, nella sostanza, all'opera svolta dall'imprenditore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura non è stata ritenuta idonea a fondare la dedotta nullità; inoltre il motivo risultava inammissibile per difetto di specificità e per commistione di vizi diversi.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha rilevato la commistione, nello stesso motivo, tra violazione di legge, omessa pronuncia/nullità processuale e vizio di motivazione, ritenendola non consentita; ha inoltre evidenziato che non erano stati indicati con precisione i profili dedotti e i passaggi processuali rilevanti.
In presenza di accertamenti bancari opera una presunzione legale relativa sulle movimentazioni non giustificate, superabile solo con prova analitica delle singole operazioni.
Anche ai fini IVA l'accertamento bancario consente l'utilizzo delle movimentazioni come base presuntiva della pretesa impositiva, salvo prova contraria specifica del contribuente.
art. 60 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dal ricorrente a sostegno della deducibilità della somma contestata; la Corte ha però confermato la non deducibilità sulla base della natura sostanziale del costo e della coincidenza tra soggetto che presta l'opera e soggetto che gestisce l'impresa.
art. 109 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso la deducibilità del costo ritenendo che si trattasse di compenso per l'opera dell'imprenditore, non ammesso in deduzione nel reddito d'impresa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento con adesione, il contribuente non può pretendere l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di avviare o concludere il procedimento: la mancata prosecuzione dell'adesione non determina di per sé invalidità dell'avviso di accertamento e non comprime il diritto di difesa, che resta pienamente esercitabile in giudizio.
- Nei controlli fondati su indagini bancarie, le movimentazioni non giustificate possono legittimare la pretesa fiscale sulla base di una presunzione legale relativa; grava sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna operazione a poste non imponibili.
- La prova contraria alle presunzioni bancarie non può essere meramente assertiva o generica: il contribuente deve indicare e documentare, operazione per operazione, la causale dei versamenti o prelevamenti contestati.
- Quando il contribuente svolga più attività economiche, l'Ufficio può ripartire ragionevolmente i maggiori ricavi non giustificati in base ai dati disponibili e alla proporzione dei redditi dichiarati, purché la ricostruzione sia coerente con gli elementi di fatto acquisiti e il contribuente non offra una prova contraria specifica.
- Non sono deducibili dal reddito d'impresa i costi che, nella sostanza, remunerano l'opera dell'imprenditore o coincidono con compensi per attività da lui stesso svolta, anche se formalmente inseriti in una diversa pattuizione contrattuale.
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