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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha respinto il secondo e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando integralmente l'originario ricorso della contribuente, quindi confermando anche le sanzioni. Ha inoltre condannato la società soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando invece quelle dei gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IRAP per l'anno d'imposta 2006, disconoscendo a una società siciliana un'agevolazione regionale fruibile negli anni 2003, 2004 e 2005 in ragione del superamento del limite degli aiuti di Stato de minimis: secondo l'Ufficio, il limite applicabile era quello di euro 100.000 previsto dal Regolamento CE n. 69/2001, superato dalla contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso della società. In appello la CTR aveva confermato l'applicabilità del limite di euro 100.000, escludendo l'efficacia del Regolamento CE n. 1998/2006 per le annualità anteriori al 2007, ma aveva annullato le sanzioni ritenendo sussistente obiettiva incertezza normativa e, in subordine, applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sull'obiettiva incertezza normativa e sulle sanzioni; nullità per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso su una causa di esclusione non dedotta; violazione dell'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che l'indicazione in dichiarazione di un'agevolazione non spettante incideva sia sulla base imponibile sia sull'imposta dovuta.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare la decisione sulla disciplina delle sanzioni e sull'applicabilità dei regolamenti de minimis.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene che non vi sia ultrapetizione quando il giudice accolga la domanda nei limiti della pretesa sostanziale dedotta, applicando la disciplina corretta anche se non espressamente invocata dalla parte.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della censura sull'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria.

  • art. 8 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo a sostegno della censura sulla non debenza delle sanzioni in presenza di incertezza normativa.

  • art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997

    La Corte afferma che il comma 5-bis, nel testo ratione temporis applicabile, esclude la punibilità solo se la violazione non arreca pregiudizio al controllo e non incide su base imponibile, imposta o versamento; nel caso concreto, l'indicazione di un'agevolazione non spettante incideva su base imponibile e imposta.

  • art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997

    "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo"

    Non è applicabile quando la dichiarazione del contribuente incida sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta dovuta.

  • art. 15 L.R. Sicilia n. 21 del 2003

    È la norma regionale che prevedeva l'agevolazione IRAP fruita dalla società e poi contestata dall'Ufficio per superamento del limite de minimis.

  • Regolamento CE n. 69 del 2001

    Per le annualità 2003-2005 la Corte lo considera il regolamento applicabile, con limite de minimis di euro 100.000 nel triennio.

  • Regolamento (CE) n. 1998/2006

    La Corte afferma che entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e solo da tale data eleva il limite de minimis a euro 200.000 nel triennio, non applicabile alle annualità in causa.

  • art. 2 Regolamento CE n. 69 del 2001

    Fissa il limite de minimis di euro 100.000 nel triennio, superato dalla contribuente.

  • art. 2 Regolamento (CE) n. 1998/2006

    Eleva il limite de minimis a euro 200.000 nel triennio, ma solo per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 6 Regolamento (CE) n. 1998/2006

    È la disposizione che stabilisce l'entrata in vigore del nuovo regolamento al 1° gennaio 2007.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta accolti i motivi e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa non può essere riconosciuta quando il quadro regolatorio applicabile sia univoco ratione temporis e il nuovo regime entri in vigore solo da una data successiva a quella rilevante per il rapporto controverso.
  • Il giudice non incorre in ultrapetizione se, a fronte di una domanda di esclusione delle sanzioni chiaramente proposta, applica la corretta norma vigente anche se non espressamente richiamata dalla parte.
  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997 opera solo se la violazione non incide né sulla base imponibile né sull'imposta né sul versamento del tributo; se il contribuente indica in dichiarazione un'agevolazione non spettante, l'incidenza su base imponibile e imposta esclude la non punibilità.
  • Ai fini dell'applicazione degli aiuti di Stato de minimis, il limite vigente va verificato in relazione alle annualità cui il beneficio si riferisce, e il regolamento successivo non è retroattivamente applicabile salvo espressa previsione.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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