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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, da parte di una proprietaria del fondo agricolo originario, di un terreno sito in territorio agricolo a una società acquirente, vendita ritenuta lesiva del diritto di prelazione e di riscatto spettante alla confinante coltivatrice diretta. La confinante ha agito in giudizio per ottenere il trasferimento del terreno in proprio favore, deducendo di essere proprietaria di un fondo agricolo contiguo, coltivato con l’ausilio dei familiari, e di possedere i requisiti per il riscatto agrario. Il Tribunale ha accolto la domanda e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società acquirente ha proposto cinque motivi: 1) motivazione apparente sulla prova testimoniale relativa al fatto negativo dell’assenza di alienazioni di fondi nel biennio precedente; 2) motivazione apparente per relationem sulla questione dell’asserito contratto di affitto agrario e dell’improponibilità della domanda; 3) violazione delle norme sulla prelazione/riscatto agrario e dell’art. 2697 c.c. per errato riparto dell’onere della prova circa l’esistenza di conduttori sul fondo venduto; 4) violazione delle medesime norme e dell’art. 2697 c.c. quanto al requisito della proporzione tra il fondo da riscattare e la capacità lavorativa della famiglia della retraente; 5) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’insussistenza di tale requisito. La resistente ha eccepito anche in cassazione, tra l’altro, il difetto di contraddittorio verso gli eredi della venditrice originaria e l’eccessiva ampiezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutte le eccezioni preliminari e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario nei giudizi di riscatto agrario e ha affermato che, trattandosi di cause scindibili, l’eventuale mancata evocazione di tutte le parti non comporta inammissibilità del ricorso. Ha poi respinto l’eccezione di violazione del dovere di sinteticità. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza d’appello, seppur concisa, era esistente e conforme al modello legale, avendo richiamato un precedente di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi ma si limitava a reiterare critiche già rivolte alla sentenza di primo grado, configurando un "non motivo". I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati: la Corte ha affermato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova è addossato alla parte sbagliata, mentre nella specie la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto gravante sulla società convenuta la prova del fatto impeditivo della prelazione e sulla retraente la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi della domanda, inclusa l’adeguatezza della capacità lavorativa familiare. Il quinto motivo è stato respinto perché la Corte d’appello si era comunque pronunciata sul punto, sia pure sinteticamente, richiamando i certificati anagrafici e ritenendo contestata in modo apodittico la capacità lavorativa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione è ammessa solo per differenti impugnazioni avverso la medesima sentenza; la mera connessione tra cause non basta.

  • art. 332 c.p.c.

    Nei giudizi scindibili, se l’impugnazione è proposta solo verso alcune parti, può disporsi la notificazione alle altre, senza inammissibilità automatica.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile solo se il difetto di chiarezza/specificità rende oscura la vicenda o le censure, oppure se manca un motivo idoneo a criticare la decisione impugnata.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la sanzione di inammissibilità del "non motivo" e per la definizione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale applicato al ricorso.

  • art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817

    Norma richiamata quale disciplina della prelazione/riscatto agrario e dei relativi presupposti.

  • art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590

    Norma richiamata quale disciplina della prelazione/riscatto agrario e dei relativi presupposti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente non può essere dedotto in modo astratto o per relationem alle censure di appello, se la decisione impugnata contiene una motivazione comprensibile sulla ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere concisa e anche per relationem a precedenti conformi, purché renda comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato sul tema dell’ammissibilità della prova testimoniale, con riferimento al fatto negativo da provare.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si ha solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; chi deduce un fatto impeditivo sopporta l’onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice d’appello si è pronunciato, anche sinteticamente, sulla questione devoluta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riscatto agrario non sussiste litisconsorzio necessario del venditore originario del fondo; la mancata evocazione di tutte le parti non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi distinguere tra cause inscindibili e cause scindibili.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre censure rivolte alla decisione di primo grado o a formulare un "non motivo" privo di attacco diretto alla motivazione della sentenza di appello.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur concisa, esprime le ragioni giuridiche della decisione anche mediante richiamo a precedenti conformi; non vi è motivazione apparente se la ratio decidendi è comprensibile e coerente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie; chi allega un fatto impeditivo, modificativo o estintivo deve provarlo.
  • Nel riscatto agrario, i requisiti soggettivi e oggettivi dedotti a fondamento della domanda devono essere provati dalla parte che agisce; in particolare, la contestazione apodittica di tali requisiti non è sufficiente a scalfire un accertamento sorretto da documentazione già acquisita.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito affronta la questione, anche in forma sintetica, fornendo una risposta idonea a mostrare l’avvenuta delibazione del punto devoluto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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