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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04995/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP 2009 nei confronti di una contribuente che gestiva un'attività di lavanderia. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità e aveva ricostruito maggiori ricavi valorizzando vari indizi: reddito dichiarato ritenuto irrisorio, assenza di acquisti di materiali di consumo e di imballaggio, rimanenze finali incongrue rispetto agli acquisti, dati errati negli studi di settore, discrepanze sulle giornate lavorative dei dipendenti, omissione di alcuni servizi, nonché impossibilità di verifiche su consumi elettrici, acqua e flussi bancari. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione dando ragione all'accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'accertamento induttivo e sul contraddittorio preventivo, per non avere la CTR valutato le proprie difese e per avere recepito acriticamente i rilievi dell'Ufficio; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo, sostanzialmente reiterando la censura precedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR, pur correttamente qualificando l'accertamento come induttivo e osservando che il richiamo agli studi di settore era stato usato solo per quantificare i ricavi, non aveva esaminato né confutato i plurimi elementi difensivi specificamente allegati dalla contribuente. La motivazione è stata qualificata come apparente, perché non rendeva percepibili le ragioni del decisum. Il primo motivo ha assorbito gli altri due. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata anche disattesa l'istanza di sospensione per morte della parte ricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua totale assenza o la motivazione solo apparente determinano nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la mancanza o apparenza della motivazione integra vizio di nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza deducibile come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è richiamata dalla ricorrente, ma resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento induttivo e ricostruzione dei redditi.

  • art. 10, comma 3-bis, l. 8 maggio 1998, n. 146

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo al contraddittorio preventivo negli accertamenti fondati sugli studi di settore; la Corte osserva che, nel caso concreto, il richiamo agli studi di settore era stato usato solo per la quantificazione del quantum.

  • art. 1, comma 409, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    È richiamato dalla ricorrente in collegamento alla disciplina degli studi di settore.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La Corte richiama la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come applicabile alla sentenza impugnata perché emessa dopo il 10 settembre 2012.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel riferimento al principio di autosufficienza e alla prova contraria addotta dalla contribuente; la Corte evidenzia che il giudice di merito doveva valutare gli elementi contrari offerti dalla parte.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza enuncia il decisum senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o senza confrontarsi con le principali difese e risultanze contrarie dedotte in causa.
  • Nel giudizio tributario, anche in presenza di un accertamento induttivo fondato su gravi irregolarità contabili e antieconomicità della gestione, il giudice deve spiegare perché gli elementi allegati dal contribuente non siano idonei a costituire prova contraria, totale o parziale.
  • Il richiamo agli studi di settore può rilevare solo come criterio di quantificazione del maggior reddito; se non costituisce il fondamento dell'accertamento, non impone necessariamente il contraddittorio preventivo nei termini prospettati dalla parte.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare in modo generico la sufficienza della motivazione o per riproporre questioni già dedotte come omessa valutazione di difese, quando il problema reale è la mancanza di una motivazione comprensibile.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina interruzione del giudizio né consente l'ingresso automatico degli eredi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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