Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di un contribuente operante nella compravendita di veicoli, con cui l'Ufficio contestava: errata contabilizzazione delle rimanenze iniziali e finali, indebita deduzione di costi e omessa dichiarazione di ricavi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente, annullando l'atto limitatamente ad alcuni rilievi e confermandolo per il resto. In cassazione il contribuente ha articolato nove motivi: ha censurato la motivazione per relationem dell'avviso per mancata riproduzione del contenuto essenziale del PVC; ha contestato la ricostruzione delle rimanenze e l'attribuzione dei beni a specifici cantieri; ha dedotto la possibilità di destinare i beni a più cantieri; ha criticato il richiamo, nel PVC, a fatture relative a prestazioni da eseguire; ha denunciato omesso esame di fatti decisivi in ordine a tali fatture; ha sostenuto che alcuni beni sarebbero stati incorporati negli immobili in costruzione e dunque andassero trattati come immobilizzazioni e non rimanenze; ha contestato la ritenuta inattendibilità delle rimanenze e la rettifica del reddito; ha infine censurato la sussistenza dell'indice di redditività usato dagli accertatori e l'omessa considerazione di un errore materiale in fattura relativo al prezzo di cessione di alcuni beni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi perché rivolti a rivalutare il merito, a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione, oppure perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato solo il settimo motivo nella parte in cui riconosceva la discrepanza tra valore dichiarato e documentazione contabile come idonea a fondare l'inattendibilità della dichiarazione. Conseguentemente ha confermato la decisione della CTR e condannato il ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati non opera quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza del documento per precedente comunicazione; l'avviso può essere motivato per relationem se contiene il contenuto essenziale degli atti richiamati quando questi non siano già conosciuti
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento, che può essere soddisfatta anche per relationem nei limiti indicati dalla giurisprudenza
art. 85, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la disciplina dei ricavi e della qualificazione contabile delle poste oggetto di rettifica
art. 92, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione alla disciplina delle rimanenze di magazzino e alla loro valutazione fiscale
artt. 38 e 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati come base del potere di rettifica dell'Amministrazione in presenza di elementi che rendano inattendibile la dichiarazione o consentano accertamento analitico
richiamato sul riparto dell'onere della prova nella contestazione delle poste contabili e dei fatti costitutivi delle rispettive difese
richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate per la ricostruzione del reddito e delle rimanenze
art. 21, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel motivo relativo alla documentazione fiscale e alla qualificazione delle fatture
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nella formulazione riformata, consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto decisivo e non più per vizio di motivazione illogica
richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato dovuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un PVC o ad altri atti, ma, se tali atti non sono stati allegati o già conosciuti dal contribuente, nell'atto impositivo deve essere riprodotto il contenuto essenziale dei documenti richiamati, in modo da consentire al contribuente e al giudice il controllo sulla motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o della loro attendibilità: la Cassazione non è giudice del merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un passaggio non decisivo o un argomento non posto a base della decisione, è inammissibile.
- Nel giudizio tributario, la discrepanza tra il valore dichiarato e quello risultante dalla documentazione contabile può legittimare il giudizio di inattendibilità della dichiarazione e la conseguente rettifica, ove il contribuente non fornisca prova contraria idonea.
- La deduzione di una violazione di legge presuppone che l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito sia assunto come dato vincolante: se si contesta quel fatto, la censura esula dal paradigma della violazione di legge e invade il merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, non consente di denunciare la mera insufficienza o illogicità della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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