Cassazione Civile, Ordinanza n. 21172/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRAP, IRES e IVA relative all'anno 2008, oltre accessori. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello, invece, la CTR aveva accolto l'impugnazione ritenendo decisivo che la cartella non fosse stata preceduta da avviso bonario e da invito al contraddittorio procedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972 e art. 6, comma 5, L. 212/2000, sostenendo che la comunicazione di irregolarità e il contraddittorio preventivo non fossero dovuti nel caso di mero mancato versamento di imposte dichiarate, in assenza di un "risultato diverso" rispetto a quello indicato in dichiarazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione secondo cui l'avviso bonario sarebbe stato comunque inviato. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, articolando tre censure sulla ritenuta regolarità della notifica della cartella: contestazione della conformità all'originale della relata prodotta in copia, asserita omessa considerazione della riproposizione della questione in appello e deduzione dell'inesistenza della notifica non sanabile per effetto dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, in caso di recupero fiscale per mero mancato versamento di imposte già dichiarate, l'omessa comunicazione di irregolarità non determina nullità della cartella se non risultano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; ha inoltre richiamato il principio per cui l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio preventivo solo quando sussistano tali incertezze. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché la CTR aveva motivato in modo sufficiente e autonomo sia sulla regolarità della notifica sia, in subordine, sulla sanatoria di eventuali vizi per raggiungimento dello scopo; la Corte ha escluso che si trattasse di inesistenza della notifica, trattandosi al più di nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione di irregolarità è dovuta nel controllo automatizzato solo nei casi in cui emergano risultati diversi da quelli indicati in dichiarazione o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessaria per il mero mancato versamento di imposte dichiarate.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Come per il controllo automatizzato delle imposte sui redditi, l'omissione della comunicazione non comporta nullità della cartella nel caso di semplice omesso versamento di imposte dichiarate.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo non è imposto in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La censura è stata assorbita perché l'omesso esame dell'eccezione sull'invio dell'avviso bonario non incide sulla decisione una volta riconosciuta l'irrilevanza della mancata comunicazione nel caso concreto.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Le censure sono state esaminate come violazione di legge e nullità della sentenza/processo, ma il primo motivo principale è stato ritenuto fondato e il ricorso incidentale inammissibile.
La nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo; eventuali vizi della notifica della cartella sono sanati dalla tempestiva impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente incidentale, ma senza accoglimento della censura, poiché la notifica non è stata ritenuta inesistente.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notificazioni, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
Richiamato nel ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che i vizi relativi alla notificazione della cartella integrano al più nullità sanabile, non inesistenza.
Invocato dalla contribuente nel ricorso incidentale, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento della CTR sulla regolarità della produzione documentale.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992, commi 4 e 5
Richiamato dalla contribuente per contestare l'utilizzabilità della copia fotostatica della relata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente, ma la CTR è stata ritenuta aver reso una motivazione sufficiente e controllabile.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992, comma 2, n. 4
Richiamato nel ricorso incidentale, senza esito favorevole, perché la motivazione della CTR non è stata considerata apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato per il canone del "minimo costituzionale" della motivazione; la CTR lo ha rispettato.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella: il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un risultato diverso da quello dichiarato.
- Quando il recupero fiscale deriva dal mero omesso versamento di imposte regolarmente dichiarate, l'assenza dell'avviso bonario costituisce, di regola, una mera difformità dal modello legale priva di effetto invalidante sull'iscrizione a ruolo.
- In tema di notificazione della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile solo se mancano gli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; le altre difformità dal paradigma legale integrano nullità sanabile, anche per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- La tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario può sanare eventuali vizi della notificazione, poiché prova il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Una motivazione è sufficientemente controllabile in cassazione quando si fonda su una duplice ratio autonoma e logicamente coerente; il ricorso che non colpisca entrambe le rationes non può ottenere l'annullamento della decisione.
- Nel processo tributario, l'articolazione organizzativa dell'Agenzia delle Entrate non esclude la legittimazione processuale dell'Ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto, in ragione dell'unitarietà dell'ente e della natura impugnatoria del giudizio.
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