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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30899/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso relativo a IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso fondata sull'art. 9, comma 17, della L. 289/2002, sostenendo di avere diritto alla restituzione della parte di imposta eccedente il 10% del dovuto. L'Agenzia delle Entrate, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sul rimborso e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR riconosciuto il rimborso richiamando la normativa sopravvenuta e senza pronunciarsi sulla rimborsabilità delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente; (2) violazione della disciplina sul rimborso e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'istanza di rimborso, che l'Amministrazione riteneva tardiva rispetto al termine biennale.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che l'eventuale mancata pronuncia espressa su un'eccezione è irrilevante quando la decisione di accoglimento della pretesa principale la presuppone implicitamente; ha poi ribadito che il diritto al rimborso spetta anche al lavoratore dipendente, quale sostituito d'imposta, per le ritenute subite, e non solo al sostituto. Quanto alla decadenza, ha ritenuto tempestiva l'istanza perché presentata il 7 marzo 2008, entro il termine biennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione indicata dalla norma di interpretazione autentica. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%»

    La disposizione è letta come agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma, articolata in una doppia alternativa: chi non ha pagato può definire la posizione versando il 10% del dovuto; chi ha già pagato ha diritto alla restituzione del 90% di quanto versato, perché il precedente versamento diventa non dovuto ex post.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato»

    È considerata norma di interpretazione autentica che conferma il diritto al rimborso per chi ha versato imposte in misura superiore al 10%, con esclusione delle imprese per la verifica di compatibilità UE, e subordina la domanda al termine biennale decorrente dalla data indicata dalla norma stessa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi attribuisce una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, senza una autonoma elaborazione interpretativa nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è vizio di omessa pronuncia quando l'eccezione risulta incompatibile con la statuizione di accoglimento della domanda; inoltre, l'omessa motivazione su questione di diritto non comporta cassazione se la soluzione giuridica è comunque corretta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione/falsa applicazione di legge, ma non viene oggetto di autonoma interpretazione di merito.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte lo applica in combinazione con la norma sopravvenuta per affermare la tempestività dell'istanza presentata entro il termine biennale.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In tema di rimborso delle imposte sui redditi, legittimati a chiedere il rimborso e a impugnare il rifiuto sono sia il soggetto che ha effettuato il versamento sia il percettore delle somme assoggettate a ritenuta.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Sono richiamati per affermare la decidibilità del ricorso in camera di consiglio senza pubblica udienza.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    È richiamato a fondamento dell'esigenza di ragionevole durata del processo e dell'interpretazione che consente la correzione della motivazione senza cassazione quando la soluzione di diritto sia comunque corretta.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di rimborso dei tributi agevolati per eventi sismici, la disciplina speciale può operare in modo bifasico: per chi non ha ancora pagato consente il versamento ridotto, mentre per chi ha già versato legittima la restituzione della quota eccedente la misura dovuta.
  • Il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate spetta non solo al sostituto d'imposta che abbia materialmente effettuato il versamento, ma anche al sostituito/percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, quale diretto beneficiario della norma agevolativa.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione di merito non sussiste quando la decisione di accoglimento della domanda principale comporta logicamente il rigetto implicito dell'eccezione stessa.
  • La mancata motivazione su una questione di diritto non determina cassazione se la Corte di legittimità può ricostruire e confermare la corretta soluzione giuridica senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
  • Una norma sopravvenuta qualificata come interpretazione autentica può fissare il regime sostanziale del beneficio e il termine per proporre l'istanza di rimborso, con efficacia nei confronti delle controversie pendenti.
  • Quando il termine per il rimborso è biennale e la decorrenza è fissata dalla norma interpretativa, l'istanza presentata entro tale arco temporale è tempestiva anche se proposta dopo l'originaria definizione dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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