Cassazione Civile, Ordinanza n. 30899/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso relativo a IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso fondata sull'art. 9, comma 17, della L. 289/2002, sostenendo di avere diritto alla restituzione della parte di imposta eccedente il 10% del dovuto. L'Agenzia delle Entrate, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sul rimborso e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR riconosciuto il rimborso richiamando la normativa sopravvenuta e senza pronunciarsi sulla rimborsabilità delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente; (2) violazione della disciplina sul rimborso e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'istanza di rimborso, che l'Amministrazione riteneva tardiva rispetto al termine biennale.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che l'eventuale mancata pronuncia espressa su un'eccezione è irrilevante quando la decisione di accoglimento della pretesa principale la presuppone implicitamente; ha poi ribadito che il diritto al rimborso spetta anche al lavoratore dipendente, quale sostituito d'imposta, per le ritenute subite, e non solo al sostituto. Quanto alla decadenza, ha ritenuto tempestiva l'istanza perché presentata il 7 marzo 2008, entro il termine biennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione indicata dalla norma di interpretazione autentica. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%»
La disposizione è letta come agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma, articolata in una doppia alternativa: chi non ha pagato può definire la posizione versando il 10% del dovuto; chi ha già pagato ha diritto alla restituzione del 90% di quanto versato, perché il precedente versamento diventa non dovuto ex post.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
«I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato»
È considerata norma di interpretazione autentica che conferma il diritto al rimborso per chi ha versato imposte in misura superiore al 10%, con esclusione delle imprese per la verifica di compatibilità UE, e subordina la domanda al termine biennale decorrente dalla data indicata dalla norma stessa.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi attribuisce una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale.
È richiamato nel motivo di ricorso, senza una autonoma elaborazione interpretativa nella decisione.
La Corte ribadisce che non vi è vizio di omessa pronuncia quando l'eccezione risulta incompatibile con la statuizione di accoglimento della domanda; inoltre, l'omessa motivazione su questione di diritto non comporta cassazione se la soluzione giuridica è comunque corretta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione/falsa applicazione di legge, ma non viene oggetto di autonoma interpretazione di merito.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo applica in combinazione con la norma sopravvenuta per affermare la tempestività dell'istanza presentata entro il termine biennale.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, legittimati a chiedere il rimborso e a impugnare il rifiuto sono sia il soggetto che ha effettuato il versamento sia il percettore delle somme assoggettate a ritenuta.
Sono richiamati per affermare la decidibilità del ricorso in camera di consiglio senza pubblica udienza.
art. 111, secondo comma, Cost.
È richiamato a fondamento dell'esigenza di ragionevole durata del processo e dell'interpretazione che consente la correzione della motivazione senza cassazione quando la soluzione di diritto sia comunque corretta.
La Corte richiama il potere di correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di rimborso dei tributi agevolati per eventi sismici, la disciplina speciale può operare in modo bifasico: per chi non ha ancora pagato consente il versamento ridotto, mentre per chi ha già versato legittima la restituzione della quota eccedente la misura dovuta.
- Il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate spetta non solo al sostituto d'imposta che abbia materialmente effettuato il versamento, ma anche al sostituito/percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, quale diretto beneficiario della norma agevolativa.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione di merito non sussiste quando la decisione di accoglimento della domanda principale comporta logicamente il rigetto implicito dell'eccezione stessa.
- La mancata motivazione su una questione di diritto non determina cassazione se la Corte di legittimità può ricostruire e confermare la corretta soluzione giuridica senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
- Una norma sopravvenuta qualificata come interpretazione autentica può fissare il regime sostanziale del beneficio e il termine per proporre l'istanza di rimborso, con efficacia nei confronti delle controversie pendenti.
- Quando il termine per il rimborso è biennale e la decorrenza è fissata dalla norma interpretativa, l'istanza presentata entro tale arco temporale è tempestiva anche se proposta dopo l'originaria definizione dell'agevolazione.
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