Cassazione Civile, Sentenza n. 17476/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano gli avvisi di accertamento relativi a imposte dirette (II.DD.) e IVA per l'anno 2006 emessi nei confronti della cessata Diportocom snc, denunciando, tra altri, i seguenti vizi: illegittimità dell'accertamento parziale; mancata motivazione della verifica; carenza motivazionale degli avvisi di accertamento (violazione artt. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972); errata attribuzione dell'onere della prova e difetti istruttori (art. 2697 c.c.); applicazione della disciplina delle "società di comodo"; nullità per omessa pronuncia su eccezioni rilevanti; illegittimità delle sanzioni; mancata considerazione dell'effettiva operatività della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza (omessa trascrizione, nei motivi, della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati), richiamando l'obbligo di riportare testualmente le parti dell'atto amministrativo che si contestano. Sostanzialmente la Corte ha confermato i principi che: l'accertamento parziale può essere adottato anche d'ufficio dall'agenzia quando vi siano elementi istruttori attendibili; la mancata indicazione puntuale delle ragioni di inizio verifica non comporta automaticamente nullità dell'atto se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio alla difesa; le censure sulla valutazione delle prove e sui fatti (ad es. assenza di attività imprenditoriale della Diportocom snc) non sono sindacabili in sede di legittimità se esprimono critiche sulle valutazioni di merito. Sono state confermate le pronunce dei giudici di merito e il ricorso è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.600 oltre oneri), con ulteriore obbligo di contributo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono essere specifici e autosufficienti; molte censure sono state dichiarate inammissibili per mancanza di esatta indicazione delle parti della motivazione degli atti impugnati
art. 366 cod. proc. civ. (principe di autosufficienza del ricorso)
Richiede che il ricorso riporti testualmente le parti della motivazione degli atti amministrativi (avvisi) che si assumono interpretate erroneamente; la sua inosservanza comporta inammissibilità
art. 12, comma 2, legge 212/2000 (codice del processo tributario - motivazione della verifica)
La mancata indicazione puntuale, nella fase di verifica, delle ragioni di inizio non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il contribuente deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito nella difesa
Riguarda la motivazione degli accertamenti fiscali; la Corte osserva che la mancanza dell'indicazione della norma violata non è, di per sé, causa di nullità purché l'atto indichi fatti e ragioni che consentono al contribuente di difendersi
Analogamente all'art. 42 DPR 600/1973 in tema di IVA: la motivazione deve permettere l'esercizio del diritto di difesa; la Corte valuta l'atto nel suo complesso
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
La Corte ricorda che la mera contestazione delle valutazioni probatorie del giudice di merito non equivale a una violazione dell'art. 2697; la cassazione sindaca errori di diritto, non semplici divergenze nella valutazione del merito
Evocato in relazione a contestazioni di natura elusiva/abusive; la Corte rileva che l'eventuale applicazione di disposizioni antielusive nei singoli avvisi richiede che tali riferimenti compaiano chiaramente nei motivi posti a base del ricorso per cassazione
art. 4, comma 5, DPR 633/1972 (società di comodo)
La Corte sottolinea che le censure relative all'applicazione della disciplina delle "società di comodo" sono inammissibili se non è possibile valutare, dai motivi di cassazione, il contenuto preciso degli atti impositivi impugnati
art. 112 cod. proc. civ. (pronuncia su tutte le questioni rilevanti)
La Corte distingue tra omessa pronuncia su domanda/eccezione (art.112) e omessa motivazione su punto decisivo (art.360, n.5): per essere fondata la censura deve riguardare una questione autonomamente formulata e decisiva
art. 37, comma 3, DPR 600/1973
Richiamato in relazione a presunte illegittimità degli atti impositivi; la Corte reputa inammissibili le censure non specifiche che non consentono l'esame del contenuto degli avvisi
Richiamato rispetto alle censure sulla concreta operatività della società; la Corte rileva che i giudici di merito hanno accertato l'assenza di attività e su tale fatto si fondano le decisioni impugnate
art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 (contributo per spese processuali)
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo (disposizione richiamata nella statuizione sulle spese)
Massime di principio
- In cassazione avverso sentenze tributarie è essenziale riprodurre nei motivi, per estratto e testualmente, le parti della motivazione degli atti amministrativi (avvisi di accertamento) che si intendono censurare: la mancanza di autosufficienza rende il motivo inammissibile.
- L'accertamento parziale può essere adottato dall'agenzia delle entrate anche su propria iniziativa se sussistono elementi istruttori attendibili; non conta se la fonte della segnalazione è interna o esterna all'amministrazione.
- La mera omissione, nella verifica, di una spiegazione puntuale delle ragioni di inizio non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella difesa.
- Le censure che attaccano valutazioni di fatto o l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito (es. assenza di attività d'impresa) non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di diritto chiaramente enunciati.
- Per contestare l'applicazione di norme speciali (es. discipline antielusive o delle "società di comodo") in cassazione è necessario mostrare, con riferimenti precisi, come tali norme sono state applicate negli avvisi impugnati e come la motivazione del giudice di merito le abbia (erroneamente) interpretate.
- Bisogna distinguere tra omessa pronuncia su una domanda/eccezione (art.112 c.p.c.) e omessa motivazione su punto decisivo (art.360 n.5): la prima richiede che la questione sia stata espressamente e autonomamente proposta in giudizio.
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