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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17481/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione n. T9PCOT100361 del 16.06.2010 con cui l'Agenzia delle Entrate ha irrogato una sanzione amministrativa pari a €123.794,40 per violazione dell'art.13 del D.Lgs. n. 471/1997, relativa al ritardato versamento dell'IVA dovuta (€412.648,00) risultante dall'autoliquidazione di febbraio 2005, poi saldata mediante compensazione in due tranche nel gennaio 2007. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 54-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 (comma 2/3 secondo fonti diverse) del d.lgs. n. 462/1997, lamentando la mancata notifica dell'avviso bonario e la conseguente perdita del diritto alla riduzione delle sanzioni e al contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni di merito. Ha ritenuto inammissibile parte della prima censura per violazione del principio di autosufficienza (questione non dedotta adeguatamente in grado di merito) e, nel merito, ha affermato che l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) sussiste solo quando i controlli automatici rilevino un risultato diverso rispetto a quanto indicato nella dichiarazione (ossia una maggiore imposta). Nel caso di omessi o tardivi versamenti tale comunicazione non è prescritta e la sua omissione non preclude la successiva iscrizione a ruolo della sanzione né l'irrogazione della stessa; inoltre la riduzione della sanzione richiamata dalla ricorrente non era applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi €5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

    Norma base per l'irrogazione delle sanzioni per violazioni tributarie (es. ritardato od omesso versamento). La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione ai sensi di tale previsione nel caso di ritardato versamento, non spettando la riduzione per ravvedimento quando il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    La Corte interpreta l'art. 54-bis nel senso che l'invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) nel procedimento di controllo automatico è dovuto soltanto quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quanto dichiarato (ad esempio una maggiore imposta). Tale obbligo non sussiste per ipotesi di omessi o ritardati versamenti e l'omissione non rende illegittimo l'atto sanzionatorio né automaticamente dà diritto alla riduzione della sanzione.

  • art. 2, comma 2 d.lgs. n. 462/1997

    La norma invocata dalla ricorrente (riferita alla riduzione delle sanzioni in occasione di comunicazioni) non trova applicazione nel caso di omessi o tardivi versamenti. La Corte ha ritenuto che il mancato invio dell'avviso bonario in tali ipotesi non precluda l'irrogazione della sanzione né l'iscrizione a ruolo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 54-bis per i principi sulla riscossione e sulle comunicazioni derivanti da controlli automatici; interpretato dalla Corte come parte del quadro normativo che limita l'obbligo di avviso bonario alle sole ipotesi in cui il controllo automatico rilevi discrepanze rispetto alla dichiarazione.

  • art. 6 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La ricorrente aveva invocato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha però ritenuto che, anche alla luce delle norme sui controlli automatici, l'assenza di avviso bonario nelle ipotesi di omessi/tardivi versamenti non comporta la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • L'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è dovuto solo quando i controlli automatici evidenziano un risultato diverso rispetto a quanto indicato nella dichiarazione, ossia una maggiore imposta; non è obbligatorio per ogni tipo di controllo.
  • In caso di omessi o tardivi versamenti, l'omissione dell'avviso bonario non impedisce l'irrogazione della sanzione né l'iscrizione a ruolo e non dà automaticamente diritto alla riduzione della sanzione prevista per le correzioni a seguito di comunicazione.
  • La possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni (ravvedimento/benefici collegati all'avviso) dipende dai termini e dalle condizioni previsti dalle norme specifiche; il pagamento effettuato oltre i termini previsti può escludere tali benefici.
  • In sede di Cassazione non sono esaminati motivi nuovi non dedotti adeguatamente nei giudizi di merito: il principio di autosufficienza impone che le questioni rilevanti siano previamente dedotte e documentate nei gradi precedenti.
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare modalità diverse per l'accertamento e la riscossione (compresi controlli automatizzati o procedure ordinarie) e la forma di notificazione richiesta dipende dalla fattispecie sostanziale accertata (discrepanza dichiarativa vs. omesso versamento).

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