Cassazione Civile, Sentenza n. 17479/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 24020/2018 della Corte di Cassazione: le ricorrenti deducono errori di fatto revocatorii per mancata applicazione dello jus superveniens più favorevole (modifica dell'art. 13 d.lgs. 471/1997 per effetto dell'art. 23, comma 31, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98) e per omissione della Gesam Gas e Luce quale parte processuale. La controversia originava dal versamento tardivo delle accise sul gas metano e dalla determinazione delle sanzioni applicabili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha revocato l'ordinanza impugnata e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, rinviando la causa alla medesima Commissione per nuovo esame (anche per le spese). La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la censura relativa alla mancata considerazione dello jus superveniens (art. 23, comma 31, d.l. 98/2011), con applicazione della natura di lex mitior e della sua retroattività; ha invece dichiarato inammissibile la censura basata su un presunto contrasto con successiva giurisprudenza (si tratta di errore di diritto, non deducibile in revocazione per errores juris) e ha qualificato l'omessa menzione di Gesam Gas spa nell'ordinanza come, al più, mero errore materiale.
Norme richiamate
art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma sanzionatoria per il ritardo nei versamenti: nella formulazione originaria prevedeva una riserva che portava a una sanzione del 30% sull'imposta non versata; la Corte ha ritenuto che la successiva modifica (art. 23, comma 31, d.l. 98/2011) abbia inciso favorevolmente sulla misura della sanzione e sia applicabile retroattivamente se evocata validamente.
art. 23, comma 31, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. con mod. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
«Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria"»
La soppressione della riserva ha reso applicabile la riduzione della sanzione anche indipendentemente dalla presenza di garanzie; la modifica è considerata lex mitior e, se rilevata validamente in giudizio, opera retroattivamente a favore del contribuente.
art. 3, comma 4, d.lgs. 13 settembre 1995, n. 504
Argomento prospettato dalle parti (secondo cui per il ritardo nel versamento dell'accisa si applicherebbero gli interessi di mora ex art. 3, comma 4, in luogo delle sanzioni dell'art. 13): la Corte ha ritenuto che la censura basata su tale presunta diversa qualificazione costituisce un errore di diritto e, quindi, non sia utilizzabile con il rimedio revocatorio dedotto.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione al principio che la modifica normativa applicabile al trattamento sanzionatorio, se favorevole e rilevante rispetto all'oggetto dell'impugnazione (la sanzione), può operare immediatamente in favore del ricorrente.
Cass. sez. (principi richiamati) - Sent. n. 3492/2005
Richiamata dalla pubblica accusa in relazione alla valutazione dell'anteriorità dell'evento normativo rispetto agli atti introduttivi del giudizio; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo di anteriorità rispetto agli atti nel caso concreto.
Cass. sent. n. 8939/2021
Principio richiamato in ordine alla funzione della memoria ex art. 378 c.p.c. quale primo veicolo utile per dedurre un jus superveniens in sede di cassazione; la Corte ha ritenuto che la memoria esibita dalle società fosse il mezzo rituale e idoneo per invocare l'applicazione della norma successiva.
Cass. sent. n. 8751/2013
Giurisprudenza della Corte che ha affermato la retroattività e applicabilità della modifica di cui all'art. 23, comma 31, d.l. 98/2011 alle sanzioni per il ritardo nel versamento di accise, estendendo l'effetto favorevole anche quando il requisito delle garanzie non è presente.
Massime di principio
- Se in corso di giudizio interviene una norma più favorevole (lex mitior), essa può essere applicata retroattivamente a favore del contribuente se tempestivamente invocata con i mezzi processuali idonei (es. memoria ex art. 378 c.p.c. in Cassazione).
- La revocazione ex art. 95 c.p.c. può essere utilizzata per denunciare errori di fatto (errores facti), non per correggere errori di diritto (errores juris); censure di diritto devono essere proposte con i rimedi ordinari, non con la revocazione per errori di fatto.
- L'omessa menzione di una parte in una pronuncia può costituire, al più, un errore materiale correggibile e non sempre un motivo idoneo alla revocazione della decisione.
- Nelle contestazioni su sanzioni tributari per ritardi brevi nei versamenti (es. pochi giorni), è importante verificare l'applicabilità di modifiche legislative sopravvenute che possono ridurre significativamente l'entità della sanzione.
- Per tutelare efficacemente la posizione del contribuente in sede di legittimità è opportuno sollevare tempestivamente, e in forma rituale, qualsivoglia motivo fondato su norme sopravvenute che incidano sul trattamento sanzionatorio.
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