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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17478/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la precedente decisione favorevole della CTP in relazione ad avvisi di accertamento per imposte dirette (II.DD.) e IVA relativi all'anno 2004. Si deducono tre motivi: (1) illegittimità per violazione dell'art. 30 legge 724/1994 (norma antielusiva); (2) omesso esame di fatto decisivo e controverso, cioè la mancata operatività della società Diportocom nell'anno fiscale 2004; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e apodittica in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.4, oltre il vizio di omesso esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha esaminato prioritariamente i motivi relativi alla motivazione e all'omesso esame, ritenendoli infondati: la motivazione della CTR supera il 'minimo costituzionale' richiesto e il giudice d'appello ha adeguatamente spiegato il richiamo al precedente accertamento per le annualità 2005/2006 e l'applicazione del medesimo disegno elusivo anche al 2004. Il primo motivo (violazione art. 30 legge 724/1994) è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava il testo dell'atto impugnato né risultava che tale questione fosse stata specificamente decisa, configurandosi come doglianza nuova e non riferibile al decisum impugnato. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito, con precisazione sul possibile ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza (nullità per motivazione apparente). La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il sindacato di Cassazione sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in una violazione di legge rilevante (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Richiamato come base normativa per il primo motivo avente ad oggetto la presunta illegittimità dell'atto per violazione normativa (art. 30 legge 724/1994). La Corte ha rilevato l'inammissibilità della questione per carenza di specificità e attinenza al decisum.

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: i ricorrenti lamentavano motivazione apparente. La Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse adempiuto e che non sussistessero le anomalie gravi richieste per la cassazione.

  • art. 30 legge 724/1994

    Norma antielusiva richiamata dai ricorrenti come presupposto di illegittimità degli atti impositivi. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché i ricorrenti non hanno indicato l'atto impugnato né dimostrato che la questione fosse parte del decisum impugnato.

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (riforma art. 360)

    Richiamato per spiegare il contenuto della riforma che ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte lo utilizza per delimitare l'ambito della censura motivazionale ammissibile in cassazione.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato insieme alla riforma dell'art. 360 per finalizzare l'interpretazione restrittiva del sindacato di motivazione in Cassazione.

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in tema di contribuito unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un sindacato molto limitato sulla motivazione: solo vizi gravi e macroscopici (motivazione del tutto mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile) giustificano la cassazione per violazione della motivazione.
  • Se il giudice d'appello fonda la propria decisione sul rilievo che un medesimo disegno elusivo è già stato accertato per annualità successive o antecedenti, tale argomentazione può essere ritenuta sufficiente a sostenere l'estensione dell'accertamento anche ad altre annualità, salvo che il contribuente non dimostri in modo specifico e decisivo elementi contrari relativi a quell'annualità.
  • In cassazione non sono ammesse questioni 'nuove' o che non risultano riferite al decisum impugnato: i motivi devono essere specifici, riferibili ai capi di pronunzia contestati e corredati di adeguata esposizione argomentativa.
  • La deduzione di un omesso esame di fatto è rilevabile in Cassazione solo se il fatto era decisivo, controverso e già posto in evidenza in sede di merito; altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
  • Chi impugna deve indicare l'atto impugnato e le parti precise della decisione che si vogliono censurare: generiche invocazioni di norme antielusive senza collegamento al decisum e all'atto risultano inammissibili.
  • La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese e può comportare anche obblighi relativi al contributo unificato secondo la normativa vigente.

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