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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17477/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva il loro ricorso contro avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per il 2005. Le deduzioni in cassazione erano numerose (12 motivi) e vertevano, tra l'altro, sulla illegittimità dell'accertamento parziale instaurato dall'ufficio stesso, sulla mancata motivazione della verifica (art. 12 L. 212/2000), su vizi motivazionali degli avvisi (art. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972), sulla errata applicazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sull'erronea esclusione dell'applicazione della disciplina delle "società di comodo" (art. 4 co.5 DPR 633/1972), sulla nullità/illegittimità delle sanzioni e sull'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni sollevate, nonché sulla effettiva operatività della disciolta Diportocom snc.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Gran parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza (mancata trascrizione/riportazione delle parti salienti della motivazione degli avvisi impugnati), nonché perché le censure attaccavano valutazioni di merito e fatti accertati dalla CTR, che non sono sindacabili in sede di legittimità. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato principi consolidati: l'accertamento parziale è legittimo anche se adottato dall'ufficio che emette l'atto; la mancata indicazione dettagliata delle ragioni di inizio verifica non comporta automaticamente nullità dell'atto se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio; l'onere della prova è rimasto correttamente impostato e le questioni attinenti all'effettiva assenza di attività d'impresa della Diportocom snc sono state giudicate fattuali dalla CTR. Nulla per le spese processuali a causa della costituzione tardiva dell'Agenzia; la Corte ha evidenziato l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Fondamento delle censure in cassazione (n.3 e n.4): richiede specificità e autosufficienza dei motivi; la mancata riproduzione delle parti salienti della motivazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 12 comma 2 legge 212/2000

    La mancata indicazione, in sede di verifica, delle specifiche ragioni di avvio non determina di per sé la nullità degli atti impositivi: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa derivante dall'omissione.

  • art. 42 DPR 600/1973

    Norma che impone la motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte sottolinea che per censurare la motivazione in cassazione è necessario riportare testualmente i passi dell'atto impugnato che si ritengono viziati.

  • art. 56 DPR 633/1972

    Riferimento alla motivazione degli avvisi IVA: anche qui la mancata indicazione della norma violata non è causa automatica di nullità se l'atto contiene fatti e ragioni che permettono il contraddittorio.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sull'onere della prova: la Corte ricorda che la censura in cassazione deve riguardare lo spostamento dell'onere probatorio e non il meramente dissenso sulle valutazioni probatorie del giudice di merito.

  • art. 37-bis DPR 600/1973

    Normativa richiamata in relazione alle presunzioni fiscali e alle verifiche; la Corte ha rilevato che i motivi che invocano tale disposizione erano inammissibili per difetto di specificità rispetto agli atti impugnati.

  • art. 4 comma 5 DPR 633/1972

    Riguarda la disciplina delle cosiddette "società di comodo"; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata sufficientemente specificata in cassazione e, in ogni caso, la CTR aveva giudicato la materia sulla base di accertamenti di fatto.

  • art. 37 comma 3 DPR 600/1973

    Disposizione collegata ai poteri istruttori e alle conseguenze delle verifiche fiscali; il rimprovero di omissione di pronuncia al riguardo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché concerneva profili di fatto.

  • art. 8 comma 1 DPR 917/1986

    Norma sul reddito d'impresa nel testo temporalmente applicabile: la questione è stata ritenuta irrilevante alla Cassazione dato che la CTR aveva accertato la mancata operatività della società, su cui si fondano le statuizioni impugnate.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Regola l'omessa pronuncia: la Corte segnala che l'omessa decisione deve riguardare una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; qui i rimproveri non soddisfacevano tale requisito.

  • art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002

    Norma richiamata per laaggiunta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato che la Corte ha ordinato fosse versato dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: va riportato testualmente e per estratto il passaggio della motivazione dell'atto amministrativo impugnato che si censura, per permettere l'esame di legittimità.
  • L'accertamento parziale può essere legittimamente adottato anche dallo stesso ufficio che emette l'avviso di accertamento: non è necessario che la segnalazione provenga da organi esterni.
  • La mancata indicazione puntuale delle ragioni di inizio verifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto; il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla sua difesa.
  • Le questioni di fatto (es. l'assenza di effettiva attività d'impresa) decise dalla CTR non sono sindacabili in sede di cassazione: la Corte di legittimità valuta questioni di diritto e vizi di motivazione ben specificati.
  • Le doglianze sull'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. richiedono la dimostrazione che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere a parte diversa; il mero dissenso sulla valutazione della prova è inammissibile in cassazione.
  • Le eccezioni riferite alla disciplina delle "società di comodo" o ad altre norme sostanziali devono essere formulate con chiarezza e con riferimento diretto agli atti impugnati per poter essere efficacemente esaminate in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: contestazioni di merito e rivalutazioni probatorie sono improprie e portano all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
  • Per ottenere l'annullamento di un avviso per vizi di motivazione è preferibile dedurre e documentare sin dal merito (CTP/CTR) l'esatto pregiudizio subito e fornire estratti puntuali dell'atto impugnato se si pensa di ricorrere in cassazione.

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