Cassazione Civile, Sentenza n. 17477/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva il loro ricorso contro avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per il 2005. Le deduzioni in cassazione erano numerose (12 motivi) e vertevano, tra l'altro, sulla illegittimità dell'accertamento parziale instaurato dall'ufficio stesso, sulla mancata motivazione della verifica (art. 12 L. 212/2000), su vizi motivazionali degli avvisi (art. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972), sulla errata applicazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sull'erronea esclusione dell'applicazione della disciplina delle "società di comodo" (art. 4 co.5 DPR 633/1972), sulla nullità/illegittimità delle sanzioni e sull'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni sollevate, nonché sulla effettiva operatività della disciolta Diportocom snc.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Gran parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza (mancata trascrizione/riportazione delle parti salienti della motivazione degli avvisi impugnati), nonché perché le censure attaccavano valutazioni di merito e fatti accertati dalla CTR, che non sono sindacabili in sede di legittimità. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato principi consolidati: l'accertamento parziale è legittimo anche se adottato dall'ufficio che emette l'atto; la mancata indicazione dettagliata delle ragioni di inizio verifica non comporta automaticamente nullità dell'atto se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio; l'onere della prova è rimasto correttamente impostato e le questioni attinenti all'effettiva assenza di attività d'impresa della Diportocom snc sono state giudicate fattuali dalla CTR. Nulla per le spese processuali a causa della costituzione tardiva dell'Agenzia; la Corte ha evidenziato l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento delle censure in cassazione (n.3 e n.4): richiede specificità e autosufficienza dei motivi; la mancata riproduzione delle parti salienti della motivazione rende il motivo inammissibile.
art. 12 comma 2 legge 212/2000
La mancata indicazione, in sede di verifica, delle specifiche ragioni di avvio non determina di per sé la nullità degli atti impositivi: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa derivante dall'omissione.
art. 42 DPR 600/1973
Norma che impone la motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte sottolinea che per censurare la motivazione in cassazione è necessario riportare testualmente i passi dell'atto impugnato che si ritengono viziati.
art. 56 DPR 633/1972
Riferimento alla motivazione degli avvisi IVA: anche qui la mancata indicazione della norma violata non è causa automatica di nullità se l'atto contiene fatti e ragioni che permettono il contraddittorio.
art. 2697 cod. civ.
Principio sull'onere della prova: la Corte ricorda che la censura in cassazione deve riguardare lo spostamento dell'onere probatorio e non il meramente dissenso sulle valutazioni probatorie del giudice di merito.
art. 37-bis DPR 600/1973
Normativa richiamata in relazione alle presunzioni fiscali e alle verifiche; la Corte ha rilevato che i motivi che invocano tale disposizione erano inammissibili per difetto di specificità rispetto agli atti impugnati.
art. 4 comma 5 DPR 633/1972
Riguarda la disciplina delle cosiddette "società di comodo"; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata sufficientemente specificata in cassazione e, in ogni caso, la CTR aveva giudicato la materia sulla base di accertamenti di fatto.
art. 37 comma 3 DPR 600/1973
Disposizione collegata ai poteri istruttori e alle conseguenze delle verifiche fiscali; il rimprovero di omissione di pronuncia al riguardo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché concerneva profili di fatto.
art. 8 comma 1 DPR 917/1986
Norma sul reddito d'impresa nel testo temporalmente applicabile: la questione è stata ritenuta irrilevante alla Cassazione dato che la CTR aveva accertato la mancata operatività della società, su cui si fondano le statuizioni impugnate.
art. 112 cod. proc. civ.
Regola l'omessa pronuncia: la Corte segnala che l'omessa decisione deve riguardare una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; qui i rimproveri non soddisfacevano tale requisito.
art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Norma richiamata per laaggiunta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato che la Corte ha ordinato fosse versato dai ricorrenti.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: va riportato testualmente e per estratto il passaggio della motivazione dell'atto amministrativo impugnato che si censura, per permettere l'esame di legittimità.
- L'accertamento parziale può essere legittimamente adottato anche dallo stesso ufficio che emette l'avviso di accertamento: non è necessario che la segnalazione provenga da organi esterni.
- La mancata indicazione puntuale delle ragioni di inizio verifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto; il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla sua difesa.
- Le questioni di fatto (es. l'assenza di effettiva attività d'impresa) decise dalla CTR non sono sindacabili in sede di cassazione: la Corte di legittimità valuta questioni di diritto e vizi di motivazione ben specificati.
- Le doglianze sull'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. richiedono la dimostrazione che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere a parte diversa; il mero dissenso sulla valutazione della prova è inammissibile in cassazione.
- Le eccezioni riferite alla disciplina delle "società di comodo" o ad altre norme sostanziali devono essere formulate con chiarezza e con riferimento diretto agli atti impugnati per poter essere efficacemente esaminate in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: contestazioni di merito e rivalutazioni probatorie sono improprie e portano all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
- Per ottenere l'annullamento di un avviso per vizi di motivazione è preferibile dedurre e documentare sin dal merito (CTP/CTR) l'esatto pregiudizio subito e fornire estratti puntuali dell'atto impugnato se si pensa di ricorrere in cassazione.
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