Cassazione Civile, Ordinanza n. 21810/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sui dati della dichiarazione dei redditi presentata dalla moglie, sostenendo che nei suoi confronti non fosse stato emesso alcun autonomo avviso di accertamento e che, quindi, la cartella non potesse essergli opposta come mera cartella priva di vizi propri. Dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo la pretesa tributaria ormai definitiva e impugnabile solo per vizi propri, il ricorrente ha dedotto in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.l. 98/2011 e dell'art. 29, comma 16-bis, d.l. 216/2011, lamentando che la CTR non avesse considerato la cartella come atto impositivo e non avesse motivato adeguatamente sulla circostanza che l'accertamento era stato svolto nei confronti di altro soggetto. La controversia era inoltre connessa al diniego dell'accesso alla definizione agevolata della lite, ritenuta dall'Agenzia non ammissibile perché relativa a un atto di riscossione e non impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, quando sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale, ha natura sostanzialmente impositiva e può essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018. Le spese del merito sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate; quelle di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla definizione agevolata della lite; la Corte ne valuta la questione alla luce della natura sostanziale della cartella impugnata e dell'accesso alla definizione agevolata.
art. 29, comma 16-bis, d.l. 216/2011
richiamato dal ricorrente come norma violata; nel testo la Corte collega il tema alla definibilità della controversia e alla qualificazione della cartella come atto impositivo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
la cartella emessa in esito a controllo automatizzato, se costituisce il primo atto con cui il contribuente apprende la pretesa fiscale, ha natura di atto impositivo sostanziale e può essere impugnata anche nel merito.
nonostante l'elencazione degli atti impugnabili, al contribuente va riconosciuta la possibilità di impugnare anche atti come comunicazioni d'irregolarità o cartelle che rendano attuale e determinata la pretesa fiscale, non solo per vizi propri.
art. 97 Cost.
richiamato come fondamento dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione che giustificano l'impugnabilità di atti sostanzialmente lesivi.
art. 24 Cost.
richiamato come base del diritto di difesa del contribuente contro la prima comunicazione della pretesa tributaria.
art. 53 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale della tutela del contribuente in materia impositiva.
la controversia sulla cartella rientra nella definizione agevolata quando la cartella sia il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato in via di coordinamento sistematico per i controlli automatizzati in materia IVA, a conferma della rilevanza della sostanza dell'atto.
citato per la costituzione dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di cassazione.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
la definizione agevolata prevista da tale decreto comporta, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, quando costituisca il primo atto con cui il contribuente conosce la pretesa tributaria, ha natura sostanzialmente impositiva e non si esaurisce in un mero atto esecutivo o di riscossione.
- In tale ipotesi la cartella è impugnabile non soltanto per vizi propri, ma anche per contestazioni inerenti al merito della pretesa fiscale, poiché l'atto realizza la prima attuazione concreta dell'obbligazione tributaria.
- Ai fini della definibilità agevolata della lite, rileva la sostanza dell'atto e dei motivi di impugnazione, non il solo nomen iuris: ciò che conta è che il contribuente stia contestando il primo atto impositivo con cui viene reso edotto della pretesa.
- La disciplina dell'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario va letta in modo costituzionalmente orientato, valorizzando il diritto di difesa e il buon andamento dell'amministrazione finanziaria.
- Quando interviene una definizione agevolata valida per la controversia, il giudizio di legittimità può essere cassato senza rinvio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →