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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33154/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di due contribuenti poi riuniti nel medesimo giudizio, di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell’imposta di registro dovuta su una sentenza del Tribunale di Viterbo resa in una causa per concorrenza sleale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente persona fisica e rigettato quello della società, mentre in appello la CTR Lazio aveva riformato la decisione ritenendo che, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, l’Ufficio dovesse notificare la cartella entro il 31 dicembre 2008, con conseguente decadenza per la notifica avvenuta nel 2009. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 32, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva esaminato una questione di fatto introdotta tardivamente solo con memorie illustrative; 2) violazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 78 d.P.R. 131/1986, deducendo che, per l’imposta di registro, una volta consolidato l’avviso di liquidazione non impugnato, rileva soltanto la prescrizione decennale del credito e non una decadenza per la notifica della cartella. I resistenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione e la società ha chiesto l’estinzione del giudizio in base alla definizione agevolata, ma senza deposito della quietanza della prima rata nei termini richiesti dalla legge.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di estinzione per definizione agevolata per mancato deposito della prova del versamento dovuto. Ha poi respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestivo il ricorso per cassazione alla luce dell’unicità della cartella e dell’applicazione del termine annuale ex art. 327 c.p.c. con sospensione feriale. Nel merito, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la contribuente società aveva comunque dedotto sin dal ricorso introduttivo l’eccezione di decadenza, e ha accolto il secondo motivo. La Corte ha ribadito che, in materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, la riscossione del credito è soggetta solo alla prescrizione decennale di cui all’art. 78 d.P.R. 131/1986, senza applicazione né del termine di decadenza dell’art. 76 dello stesso decreto, né di quello dell’art. 25 d.P.R. 602/1973. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari dei contribuenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei resistenti, secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022

    copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

    La domanda di definizione agevolata non basta da sola a determinare l’estinzione del processo: è necessario anche il deposito della prova del pagamento dovuto entro il termine previsto.

  • art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023

    È richiamato quale norma modificativa del regime della definizione agevolata, ma la Corte ne trae solo il requisito del deposito della prova del versamento.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    È invocato come parametro della dedotta violazione processuale per asserita introduzione tardiva di questioni nuove.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È invocato come norma che limita l’introduzione di nuove questioni in sede di memorie illustrative.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che la CTR avrebbe pronunciato su una questione non tempestivamente introdotta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per il primo motivo di ricorso.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La Corte ne esclude l’applicazione alla riscossione dell’imposta di registro dopo la definitività dell’avviso di liquidazione.

  • art. 78 d.P.R. 131/1986

    Per l’imposta di registro, una volta definitivo l’avviso di liquidazione, opera solo la prescrizione decennale del credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte lo applica per affermare la tempestività del ricorso per cassazione, considerando il termine annuale maggiorato della sospensione feriale.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    È richiamato nella censura processuale sulla tempestività dell’eccezione di decadenza, ma la Corte rileva che essa era stata già dedotta in primo grado.

  • art. 76 d.P.R. 131/1986

    È indicato come termine di decadenza per il potere impositivo, non per la successiva riscossione del credito.

  • art. 41, comma 2, d.lgs. 346/1990

    È evocato come base del richiamo al termine di prescrizione ordinario per la riscossione del credito dopo la liquidazione.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. 602/1973

    La Corte ribadisce che la disposizione riguarda le imposte dirette e, per estensione normativa, l’IVA, non l’imposta di registro.

  • art. 23 d.lgs. 46/1999

    È richiamato per delimitare l’estensione della disciplina decadenziale alle omologhe situazioni dell’IVA, non alle imposte indirette come il registro.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    È menzionato per indicare uno dei casi in cui opera il termine decadenziale dell’art. 17 d.P.R. 602/1973.

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    È menzionato per indicare uno dei casi in cui opera il termine decadenziale dell’art. 17 d.P.R. 602/1973.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    È richiamato per l’analogia tra controllo cartolare IVA e ipotesi disciplinate dall’art. 17 d.P.R. 602/1973.

  • art. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 41, comma 3

    È citato nel contesto dell’evoluzione normativa che aveva in passato collegato la riscossione di alcune imposte indirette alla disciplina del ruolo.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, la riscossione del credito è soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale, non anche a un autonomo termine di decadenza per la notifica della cartella.
  • Il termine decadenziale di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973 si applica alle ipotesi tipiche previste dalla disciplina delle imposte dirette e, per estensione normativa, all’IVA; non si estende alle imposte indirette diverse, come l’imposta di registro, quando la liquidazione sia già stata eseguita con avviso autonomamente impugnabile.
  • Se la cartella di pagamento è unica e i ricorsi dei contribuenti sono stati riuniti, la verifica della tempestività dell’impugnazione va condotta con riferimento alla disciplina applicabile alla sentenza unica, tenendo conto del termine ordinario di impugnazione e della sospensione feriale.
  • Nel giudizio di cassazione per errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo nel ricorso i passaggi degli atti processuali rilevanti per consentire il controllo della censura.
  • La definizione agevolata della lite determina l’estinzione del processo solo se il contribuente deposita tempestivamente la prova del pagamento dovuto secondo i requisiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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