Cassazione Civile, Ordinanza n. 34681/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi fallita, con cui l'Ufficio determinava induttivamente, per l'anno d'imposta 2006, reddito, valore della produzione e volume d'affari, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, l'atto veniva notificato alla socia titolare del 96% del capitale. I giudici di merito annullavano l'atto ritenendo che non fosse configurabile, nei confronti della socia, la responsabilità per il debito tributario della società in difetto dei presupposti dell'art. 36 D.P.R. 602/1973. L'Agenzia ricorreva per cassazione sostenendo che la notifica alla socia non servisse ad azionare tale responsabilità, ma solo a formalizzare il presupposto di un distinto avviso di accertamento personalmente emesso verso la stessa contribuente per il maggior reddito di partecipazione, presunto distribuito pro quota in una società a ristretta base partecipativa. Denunciava inoltre che la CTR avesse errato nel qualificare la questione come difetto di legittimazione passiva e nell'escludere la deduzione relativa alla pendenza del distinto giudizio sul successivo avviso personale. La socia resisteva con ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori motivi di impugnazione dell'atto impositivo, rimasti assorbiti dal rilievo preliminare sul difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché, a fronte della qualificazione dell'atto come notificato alla socia in tale veste, l'Ufficio non aveva trascritto né riportato sinteticamente il contenuto dell'avviso di accertamento, impedendo il controllo sulla tesi che l'atto fosse stato notificato solo come presupposto di un successivo accertamento personale. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della socia, perché proposto da parte totalmente vittoriosa in appello al solo fine di riproporre questioni assorbite e non decise dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; è stata invece disposta l'attestazione per il contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso come norma violata, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione autonoma.
art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione decisoria.
art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973
La CTR aveva escluso la responsabilità della socia per le imposte dovute dalla società; la Corte rileva che il ricorso dell'Ufficio avrebbe dovuto chiarire che l'atto non era notificato per far valere tale responsabilità, ma il contenuto dell'avviso non era stato adeguatamente riportato.
Richiamato nel ricorso come norma violata, senza sviluppo specifico nel dispositivo di legittimità.
Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte evidenzia che l'Agenzia non ha assolto l'onere di allegare il contenuto dell'avviso necessario a sorreggere la censura.
Richiamato nel ricorso come norma sulle presunzioni, senza specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.
La Corte afferma che, per sostenere la propria tesi, l'Ufficio avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso l'avviso di accertamento o almeno riassumerne il contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza.
Indica la forma di trattazione camerale del giudizio di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato nei motivi del ricorso principale e incidentale per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito perché il ricorso incidentale è inammissibile.
art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla determinazione induttiva del reddito.
art. 41 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Norma richiamata per l'accertamento induttivo del reddito societario.
art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di accertamento IVA.
art. 55 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Norma richiamata per l'accertamento induttivo del volume d'affari IVA.
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamato nel ricorso incidentale con riguardo alla motivazione dell'atto impositivo.
art. 60 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Richiamato nel ricorso incidentale.
art. 95 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Richiamato nel ricorso incidentale.
art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Richiamato nel ricorso incidentale.
art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Richiamato nel ricorso incidentale per la disapplicazione delle sanzioni ed esonero da responsabilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È la norma sul contributo unificato aggiuntivo, applicata solo alla ricorrente incidentale.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012 convertito in L. n. 44 del 2012
Richiamato per l'applicazione della disciplina del contributo unificato alle amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
Richiamato come argomento per escludere che il socio, in quanto tale, abbia la rappresentanza della s.r.l.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe la natura e il contenuto di un atto impositivo, la parte deve riportare nel ricorso il testo dell'atto o almeno i suoi passaggi essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Se il giudice di merito ha qualificato un atto come notificato al contribuente in una certa veste soggettiva, la parte che contesta tale qualificazione deve dimostrare documentalmente una diversa portata dell'atto; non basta dedurre in astratto la finalità difensiva perseguita dall'Ufficio.
- Il ricorso incidentale è inammissibile quando è proposto dalla parte integralmente vittoriosa in appello soltanto per riproporre questioni rimaste assorbite, poiché manca la soccombenza che ne giustifica l'ammissibilità.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite possono essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio, ma non giustificano di per sé un ricorso incidentale autonomo se la parte è risultata totalmente vittoriosa.
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