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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34681/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi fallita, con cui l'Ufficio determinava induttivamente, per l'anno d'imposta 2006, reddito, valore della produzione e volume d'affari, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, l'atto veniva notificato alla socia titolare del 96% del capitale. I giudici di merito annullavano l'atto ritenendo che non fosse configurabile, nei confronti della socia, la responsabilità per il debito tributario della società in difetto dei presupposti dell'art. 36 D.P.R. 602/1973. L'Agenzia ricorreva per cassazione sostenendo che la notifica alla socia non servisse ad azionare tale responsabilità, ma solo a formalizzare il presupposto di un distinto avviso di accertamento personalmente emesso verso la stessa contribuente per il maggior reddito di partecipazione, presunto distribuito pro quota in una società a ristretta base partecipativa. Denunciava inoltre che la CTR avesse errato nel qualificare la questione come difetto di legittimazione passiva e nell'escludere la deduzione relativa alla pendenza del distinto giudizio sul successivo avviso personale. La socia resisteva con ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori motivi di impugnazione dell'atto impositivo, rimasti assorbiti dal rilievo preliminare sul difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché, a fronte della qualificazione dell'atto come notificato alla socia in tale veste, l'Ufficio non aveva trascritto né riportato sinteticamente il contenuto dell'avviso di accertamento, impedendo il controllo sulla tesi che l'atto fosse stato notificato solo come presupposto di un successivo accertamento personale. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della socia, perché proposto da parte totalmente vittoriosa in appello al solo fine di riproporre questioni assorbite e non decise dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; è stata invece disposta l'attestazione per il contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe la natura e il contenuto di un atto impositivo, la parte deve riportare nel ricorso il testo dell'atto o almeno i suoi passaggi essenziali, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se il giudice di merito ha qualificato un atto come notificato al contribuente in una certa veste soggettiva, la parte che contesta tale qualificazione deve dimostrare documentalmente una diversa portata dell'atto; non basta dedurre in astratto la finalità difensiva perseguita dall'Ufficio.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile quando è proposto dalla parte integralmente vittoriosa in appello soltanto per riproporre questioni rimaste assorbite, poiché manca la soccombenza che ne giustifica l'ammissibilità.
  • Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite possono essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio, ma non giustificano di per sé un ricorso incidentale autonomo se la parte è risultata totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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