Cassazione Civile, Ordinanza n. 09481/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)
La controversia
La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore della pizza da asporto, a seguito di riscontri contabili e di magazzino sugli imballaggi. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi dichiarati, contestando un maggior reddito non dichiarato. La società e i soci avevano impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, l’irritualità dell’accertamento fondato sugli studi di settore, assumendo di essersi adeguati al valore di congruità, e contestando le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che l’adeguamento agli studi di settore precludesse l’azione accertativa. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998, nel testo ratione temporis, e dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’adeguamento ai ricavi/compensi da studi di settore non basta, per l’anno 2008, se il contribuente non risulti anche coerente rispetto agli indicatori di normalità economica allora applicabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per l’anno d’imposta 2008, il contribuente non poteva opporre il solo adeguamento alla congruità degli studi di settore, poiché occorreva anche la coerenza con gli indicatori di normalità economica previsti dalla disciplina transitoria applicabile. Poiché tale coerenza non risultava, l’Amministrazione era legittimata a procedere a ricostruzione induttiva del maggior reddito sulla base degli indici e degli elementi emersi dall’indagine di magazzino. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, perché si uniformi al principio affermato.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998
Il divieto di rettifiche fondate su presunzioni semplici opera, per il periodo rilevante, solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla disciplina sugli studi di settore, non bastando il solo adeguamento se non ricorre anche la coerenza richiesta dalla normativa applicabile.
È evocato come disposizione processuale asseritamente violata nel ricorso dell’Amministrazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Viene richiamato quale base normativa della rettifica induttiva dei ricavi mediante presunzioni semplici.
art. 54, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale corrispondente base normativa dell’accertamento induttivo in materia IVA.
art. 1, comma 17, L. n. 296/2006
Ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 10 L. n. 146/1998, con disciplina rilevante per il periodo transitorio.
art. 1, comma 14, L. n. 296/2006
Per il periodo d’imposta 2006 si applicavano gli specifici indicatori di normalità economica e, in tale contesto, anche le disposizioni del comma 4-bis dell’art. 10 L. n. 146/1998.
art. 10-bis, comma 2, L. n. 146/1998
Solo dal 1° gennaio 2007 risultavano applicabili i valori di coerenza fondati su specifici indicatori definiti dai singoli studi di settore.
È richiamato come norma che disciplina l’elaborazione e revisione degli studi di settore.
È citato nel passaggio che regola l’applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità/coerenza.
Massime di principio
- In materia di studi di settore, l’adeguamento del contribuente alla sola congruità dei ricavi o compensi non esclude di per sé il potere di accertamento dell’Amministrazione quando la disciplina applicabile richieda anche la coerenza rispetto agli indicatori previsti dalla normativa.
- Per l’anno d’imposta 2008, nella fase di transizione tra indicatori di normalità economica e indicatori di coerenza, la verifica della posizione del contribuente deve essere effettuata tenendo conto del regime normativo complessivamente vigente nel periodo, non del solo dato della congruità formale.
- Ove il contribuente non risulti coerente rispetto agli indicatori economici richiesti dalla normativa di riferimento, l’Ufficio può legittimamente procedere ad accertamento induttivo fondato su presunzioni e sui dati emergenti dalle verifiche contabili e di magazzino.
- La corretta esegesi della disciplina sugli studi di settore impone di distinguere tra periodo transitorio e regime a regime, poiché le condizioni per limitare il potere accertativo dell’Amministrazione variano a seconda dell’anno d’imposta considerato.
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